Sent.C. Cass. 10/05/2005, n. 9747 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/05/2005, n. 9747

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi dovuti all'appaltatore - Patti contrari in deroga - Nullità ex art. 4 L. 81/741 - Estensione della norma. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi moratori dovuti all'appaltatore - Comprendono il risarcimento danno. 3. Appalti ll.pp. - Capitolato generale D.P.R. 62/1063 - Norme derogabili - Valore normativo per contratti con lo Stato e non per contratti con enti pubblici - Conseguenze per interessi moratori.
1. L'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741, secondo cui sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, non opera solo al riguardo alle pattuizioni che pongono a carico dell'appaltatore l'osservanza di particolari modalità o di termini dilatori per far valere la propria pretesa creditoria ma anche relativamente a quelle che, più radicalmente, comportano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti, ancorché l'appalto nel quale la clausola è inserita sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore di detta legge. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come «moratori» dai commi 2 e 3 dell'art. 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962 nonché dall'art. 4 della legge n. 741 del 1981) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, C.c. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante, tant'è che la loro corresponsione postula che il ritardo sia imputabile a colpa di quest'ultima. 3. In tema di appalto di opere pubbliche, le norme sostanziali del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 non derogabili ed esso ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. Ne consegue che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 3 della legge n. 741 del 1981 era lecito per l'appaltatore rinunciare preventivamente agli interessi di mora in deroga alla disciplina degli artt. 35 e 36 del D.P.R. citato.

1. Ved. Cass. 4 febbraio 1998 n. 1126 R 2. Conf. Cass. 17 giugno 1998 n. 6043 R. 1a. e 2a.) - Ved. Cass. 29 marzo 2005 n. 6612 R 3. Ved. Cass. 19 marzo 2002 n. 4036. [R=W19M024036] 3a. - Sul valore normativo del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, vincolante solo per gli appalti dello Stato, e sulla sua validità per enti pubblici diversi dallo Stato condizionata al suo recepimento contrattuale o a specifica legge, ved. Cass. 7 maggio 2004 n. 8649 [R=W7MA048649] (Il capitolato generale ha valore normativo e vincolante solo per appalti dello Stato e valore contrattuale per appalti di enti pubblici). Il Capitolato generale del 1962 è stato abrogato dall'art. 231, lett. i) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 a far data dal 28 luglio 2000 giorno di entrata in vigore del detto Regolamento ed in cui è entrato in vigore (ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109) anche il nuovo Capitolato generale ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ] Ved. anche «Due astrusi articoli (32 e 33) del Capitolato generale»
[L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4 (n)] [Cod. civ. art 1224, 2°c. (n); D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35, c. 2 e 3;[R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4 (n)] [R=L74181] [D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4, c. 3 (n)]

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