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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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Sent.C. Conti 14/07/2004, n. 240
Sent.C. Conti 14/07/2004, n. 240
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Omesso pagamento del saldo entro 6 mesi da ultimazione - Ritardato collaudo - Irrilevanza.
1. In un appalto di lavori pubblici, il mancato pagamento del saldo lavori entro 6 mesi dalla loro ultimazione - ed il conseguente danno indiretto subito dalla P.A. appaltante - non può comunque essere ascritto al ritardato collaudo perché, ai sensi dell'art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741, l'appaltante deve comunque effettuare il pagamento del saldo entro il termine anzidetto di 6 mesi.
Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 16 gennaio 2004 n. 532 R (Ai sensi dell'art. 36 del Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, i ritardi nei pagamenti da parte dell'amministrazione non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie tranne nei casi di inattività o gravemente colposa dei suo organi); 19 settembre 2003 n. 13901 [R=W19S0313091] (Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 62/1063 l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto solo per il mancato pagamento delle rate di acconto); 1° agosto 2003 n. 11725 R - Ai sensi degli artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 l'appaltatore ha diritto agli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura stabilite nei due suddetti artt. 35 e 36, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione); 21 marzo 2003 n. 4133 R; 19 marzo 2003 n. 4036 R (La fissazione del termine per i pagamenti inserita in un capitolato speciale d'appalto per lavori pubblici non rientra nelle clausole onerose fissate dall'art. 1341, c.2, Cod. civ.); 6 marzo 2003 n. 3348 R (La prescrizione di 5 anni prevista dall'art. 2948 Cod. civ. non è applicabile agli interessi moratori per ritardato pagamento ex art. 33 D.P.R. 62/1063; 17 gennaio 2003 n. 669 R [Il principio di cui all'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, secondo il quale i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam, non è abrogato dall'art. 6 della L. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 55; pertanto nei casi di somma urgenza di cui all'art. 8 di detta legge che prevede l'immediata esecuzione dei lavori, qualora il contratto di cottimo fiduciario venga stipulato in forma scritta dopo l'ultimazione dei lavori è soltanto dal giorno della stipula (e non da quello precedente della ultimazione dei lavori) che iniziano a decorrere i termini posti dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063]; 21 febbraio 2003 n. 2639 R (L'ente finanziatore di un'opera pubblica non è responsabile verso l'appaltatore per ritardati pagamenti perché resta estraneo al contratto d'appalto anche quando sia tenuto alla vigilanza e al controllo della relativa contabilità, i quali hanno la sola finalità di verificare il regolare impiego del danaro destinato all'opera pubblica); 5 dicembre 2002 n. 17244 R (Qualora in un contratto d'appalto ll.pp. sia espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 35 del D.P.R. 62/1063 ed adottata, per converso, la disciplina di cui all'art. 24 del capitolato speciale - che prevede l'obbligo di corresponsione degli interessi moratori «alla data di presentazione delle fatture» - grava sull'appaltatore l'onere della prova tanto della presentazione, quanto della data delle fatture stesse, non essendo all'uopo sufficiente la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori vistati dalla Direzione lavori); 24 ottobre 2002 n. 14974 R {Gli interessi di mora spettanti all'appaltatore di opera pubblica per ritardati pagamenti devono essere corrisposti col pagamento immediatamente successivo, ai sensi dell'art. 4 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 [La regola stabilita dall'art. 4, 1°_c. della L. 10 dicembre 1981 n. 741 (L'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.») continua ad essere valida anche dopo l'abrogazione della detta legge disposta dall'art. 231, 1° c., lett. q) del nuovo Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in forza del suo art. 116, 4° c. («L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.»). Vi è una sola differenza: non è ripetuta la norma del 3° comma dello stesso art. 4 della L. 81/741 secondo cui «Sono nulli i patti in contrario o in deroga»; e perciò nei contratti di appalto ll.pp. possono essere stabilite, e restare valide, condizioni diverse sul computo e la corresponsione di interessi per ritardato pagamento]}; 26 febbraio 2002 n. 2771 R e 14 dicembre 2001 n. 15838 R e S.U. 17 luglio 2001 n. 9653 R [Agli interessi dovuti per ritardati pagamenti - compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 - è applicabile la regola dell'anatocismo ex art. 1283 Cod. civ. (... gli interessi scaduti possono produrre interessi ...)]; 14 dicembre 2000 n. 15788 R (Ai sensi dell'art. 4, c. 1 e ultimo, L. 10 dicembre 1981 n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni che prevedono particolari modalità o termini dilatori per il pagamento all'appaltatore di interessi di mora dovutigli, dovendo tali interessi corrispondersi insieme col pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo); 29 novembre 2000 n. 15299 R (L'art. 4 della L. 81/741 non deroga agli artt. 35 e 36 D.P.R 62/1063 che qualificano come moratori gli interessi per ritardati pagamenti all'appaltatore e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'amministrazione appaltante); 29 novembre 2000 n. 15289 R (Gli interessi per ritardato pagamento di acconti e saldo all'appaltatore previsti dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 non escludono il danno ulteriore ex art. 1224 Cod. civ. per il ritardato pagamento di quegli interessi); 22 marzo 2000 n. 3376 R (Il combinato disposto dell'art. 4 della L. 81/741 e dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 62/1063 configura il principio di capitalizzazione degli interessi); 29 novembre 1999 n. 13304 R (Qualora l'appaltatore chieda gli interessi per ritardato pagamento degli acconti dovutigli, spetta alla P.A. provare l'emissione del certificato di pagamento); 2 giugno 1999 n. 5349 R (Per «emissione» del titolo di spesa di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 deve intendersi la redazione dello stesso seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al suo pagamento); 6 febbraio 1999 n. 1043 R (Gli interessi ex artt. 35 e 36 cit. sono dovuti dal giorno della mora che si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto da detti articoli); 17 giugno 1998 n. 6043 R (1. La clausola contrattuale predisposta dalla P.A. in forza della quale l'appaltatore rinunzia agli interessi di mora è clausola onerosa ex art. 1341 Cod. civ. - 2. Sulla disposizione dell'art. 4 L. 81/741, secondo la quale sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche); 4 febbraio 1998 n. 1126 R (Sulla nullità dei patti in deroga o contrari ex art. 4 L. 1981/741)
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5) [R=L74181] |
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