Sent. C. Cass. 19/03/1991, n. 2933 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 19/03/1991, n. 2933

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento - Interessi - Decorrenza - Ex artt. 35 e 36 Cap. gen., dopo L. 1974 n. 700. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Iscrizione nel registro di contabilità - Onere dell'appaltatore - Esclusione per questioni relative a interessi. 3. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi - Interpretazione degli artt. 33 a 37 Cap. gen. 4. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo o diritto soggettivo - Presupposti relativi.
1. La disposizione dell'art. 2 L. n. 329 del 1950 (recante ratifica con modificazioni dei DD.LL. nn. 463 del 1946 e 1501 del 1947, sulla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), secondo cui, dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo, decorrono gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi, è stato implicitamente abrogato dall'art. unico L. 21 dicembre 1974 n. 700, a norma del quale, in caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano rispettivamente gli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, norme che, disciplinando in maniera nuova e completa i presupposti, la decorrenza e la misura degli interessi spettanti all'appaltatore per i detti ritardi, non fanno più alcun cenno al decorso dell'anno dall'approvazione degli atti di collaudo. 2. In materia di appalti di opere pubbliche, l'onere dell'iscrizione nel registro di contabilità, che, ai sensi degli artt. 54, 64 e 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, condiziona la tutelabilità di pretese dell'appaltatore non accolte dall'Amministrazione committente, riguarda esclusivamente le annotazioni e le riserve concernenti le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore medesimo, non anche le pretese relative ad altri oggetti del tutto estranei alla finalità di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esclusivo, che è propria di detto registro, quali le questioni concernenti la decorrenza e la commisurazione degli interessi per ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo dovuti in base al contratto di appalto o per revisione dei prezzi. 3. La disciplina dei pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, risultante dagli artt. 33-37 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, va interpretata nel senso che, constatato il ritardo oggettivo dell'Amministrazione nei pagamenti stessi, rispetto ai termini fissati nelle predette norme, ne consegue de iure il diritto dell'appaltatore agli interessi, mentre all'Amministrazione è soltanto consentito, per esimersi dalla relativa obbligazione, di dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo. 4. Il principio secondo il quale, in tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, la posizione dell'appaltatore ha natura e consistenza di interesse legittimo, opera con esclusivo riguardo alla fase in cui l'amministrazione è chiamata a riconoscere o meno, con valutazione discrezionale, la revisione medesima, mentre, dopo che tale scelta sia stata effettuata in senso positivo, il potere autoritativo dell'amministrazione stessa deve ritenersi consumato, sicché la pretesa dell'appaltatore ad ottenere quanto dovutogli per revisione prezzo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, idoneo a produrre interessi a norma degli artt. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e dell'art. unico L. 21 dicembre 1974 n. 700.

1. Conf. Cass. 14 febbraio 1991 n. 1561, R. Ved. Cass. 3 novembre 1988 n. 5925R (Prima dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700, il pagamento degli interessi in caso di ritardato pagamento degli acconti per revisione prezzi era regolato dall'art. 3 D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501). 2. Conf. Cass. 10 gennaio 1974 n. 78 [R=W10GE7478](Espone i casi in cui sussiste l'onere della riserva). 3. Ved. Cass. 15 giugno 1988 n. 4088 R(L'art. 35 del Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 si sostituisce alle disposizioni degli arti. 1219 e 1224 Cc. ma è applicabile a prescindere dal grado della colpa nell'inadempimento stesso). 4. Conf. Cass. 23 febbraio 1983 n. 1363 [R=W23F831363] e n. 1365 [R=W23F831365](Dopo che l'ente appaltante riconosce la revisione prezzi, la giurisdizione riguardo alle relative richieste dell'appaltatore spetta al giudice ordinario).
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; L. 9 maggio 1950 n. 329, art. 2; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. da 33 a 37[R=DPR106362,A=33]; L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074]; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54, 64 e 107[R=RD25MA95,A=54]

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