Sent.C. Cass. 22/03/2000, n. 3376 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/03/2000, n. 3376

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Art. 4 L. 1981 n. 741 - Principio della capitalizzazione automatica degli interessi - Configurabilità.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la disposizione dettata dall'art. 4 della L. n. 741 del 1981 (letta insieme con quella dell'art. 35, 2° c. del D.P.R. n. 1063 del 1962) avente il solo fine di richiamare l'attenzione della P.A. sull'onere economico in maturazione, configura il principio di capitalizzazione economica degli interessi.

1. Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362]. Art. 35 (2°c.) Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente. (Ndr) Il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.c. - ai quali si riferisce il 2° comma dell'art. 35 è stato portato dal 5 al 10% dall'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353[R=L35390]. L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181] Art. 4 (Interessi per ritardato pagamento) (1° c.) L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di Capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. (2° c.) Il termine di novanta giorni previsto negli artt. 35, 1° e 2° comma, e 36, 3° comma, del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R 16 luglio 1962, n. 1063[R=DPR106362], è ridotto a sessanta giorni. (3° c.) Sono nulli i patti in contrario o in deroga. 1a. (PM.1) Sui ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica e sui conseguenti interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp. ved. Cass. 29 novembre 1999 n. 13304R (Qualora l'appaltatore chieda gli interessi per ritardato pagamento degli acconti dovutigli, spetta alla P.A. provare l'emissione del certificato di pagamento); 2 giugno 1999 n. 5349R (Per "emissione" del titolo di spesa - di cui agli artt. 35 e 36 cit. - deve intendersi la redazione dello stesso seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al suo pagamento); 6 febbraio 1999 n. 1043R (Gli interessi ex artt. 35 e 36 del Cap. gen. sono dovuti dal giorno della mora che si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto da detti articoli); 17 giugno 1998 n. 6043R (1. La clausola contrattuale predisposta dalla P.A. in forza della quale l'appaltatore rinunzia agli interessi di mora è clausola onerosa ex art. 1341 Cod. civ. 2. Sulla disposizione dell'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181], secondo la quale sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche); 4 febbraio 1998 n. 1126R (Sulla nullità dei patti in deroga o contrari ex art. 4 L. 1981/741) e relativa nota 1a.
(Cod. civ. artt. 1224 e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4)[R=L74181,A=4]

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