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Sent.C. Cass. 28/11/1995, n. 12307

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento - Interessi di mora - Inapplicabilità degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1962 n. 1063.
1. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto.

1. Conf. Cass. 14 febbraio 1991 n. 1561 R 1a. Come nota 2a. a Cass. 28 ottobre 1995 n. 11312.R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36 [R=DPR106362,A=35]

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