FAST FIND : GP1757

Sent.C. Cass. 28/11/1995, n. 12307

44951 44951
1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento - Interessi di mora - Inapplicabilità degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1962 n. 1063.
1. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto.

1. Conf. Cass. 14 febbraio 1991 n. 1561 R 1a. Come nota 2a. a Cass. 28 ottobre 1995 n. 11312.R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36 [R=DPR106362,A=35]

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino