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Sent.C. Cass. 09/07/1997, n. 6208

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1. Appalti - Costruzione alloggi lavoratori per cooperativa edilizia - Ammissione al finanziamento pubblico - Assunzione diretta dell'attuazione della costruzione ex art. 30, 1° c., L. 1963 n. 60 - Qualità di appaltante assunta dalla cooperativa - Conseguenze. 2. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Art. 35, 3° c., Cap. gen. - Previsione dei soli interessi bancari - Limitazione al capitale - Conseguenza - Mora del committente anche per il debito relativo agli interessi - Art. 1224, 2° c., C.c. - Applicabilità.
1. Con riguardo alla realizzazione di alloggi per lavoratori da destinarsi ad una cooperativa dietro apporto del terreno da parte dei soci di essa, secondo le previsioni dell'art. 15, 3° c., n. 3 L. 14 febbraio 1963 n. 60, e per il caso in cui, ai sensi dell'art. 30, 1° c., legge cit., detta cooperativa, ammessa al finanziamento pubblico, si avvalga della facoltà di assumere direttamente il compito della costruzione, conferendo in appalto la relativa opera, anziché delegare la stipulazione del contratto ad un Ente prescelto quale stazione appaltante dall'Istituto autonomo per le case popolari, la cooperativa medesima assume la veste non di nudus minister di tale Istituto, ma di appaltante, e quindi risponde verso l'appaltatore delle obbligazioni costituite con quel contratto. 2. In tema d'appalto di opere pubbliche, l'art. 35, 3° c., Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ove accorda gli interessi secondo i tassi bancari per il ritardato pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, ingloba in detti interessi l'intero pregiudizio da mora debendi solo con riferimento a detto corrispettivo e pertanto, quando si verifichi la mora del committente anche per il debito inerente agli interessi, non deroga all'art. 1224, 2° c., Cod. civ., sulla risarcibilità del danno maggiore, sempre che il creditore ottemperi all'onere di dedurre e dimostrare un nocumento ulteriore (non desumibile in via presuntiva soltanto dalla sua qualità di imprenditore, già scontata da detta norma con l'attribuzione degli interessi sul capitale bancario).

2. Ved. nota a Cass. 20 gennaio 1997 n. 547 .R

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