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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 26/01/2009, n. 2
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- L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 12/03/2009, n. 7
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TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE |
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Capo I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1. (Finalità)1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e in adeguamento all’articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto |
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Art. 2. (Oggetto della legge e ambito di applicazione)1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la re |
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Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vige |
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Capo II - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO |
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Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci)1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale. N69 1-bis. All’interno delle aree sciabili di cui al comma 1, per aree sciabili attrezzate si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e compr |
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Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)1. I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano paesaggistico regionale all’interno delle quali evidenziano: a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino; |
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Art. 5-bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all'articolo 17, comma 4 della l.r 56/1977. N76 1-bis. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell'articolo 17-bis della L.R. 56/1977, secondo la procedura di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della L.R. 56/1977. N192 1-ter. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, |
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Art. 6. (Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo)1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. N40 2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riserva |
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Art. 6-bis. (Piste di allenamento)1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico, nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatich |
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Art. 7. (Procedimento di classificazione)1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo al competente ufficio regionale. |
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Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia. N87 2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati: |
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Art. 9. (Classificazione acustica)1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico. 2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge. |
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Art. 10. (Elenco regionale delle piste)1. È istituito, presso l’Assessorato regionale competente, l’elenco regionale delle piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b). |
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Art. 11. (Commissione consultiva e commissione tecnica)1. È istituita la Commissione consultiva, quale organo dell'amministrazione regionale, finalizzata all’espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alla presente legge. La Commissione si riunisce, anche tramite video conferenza, almeno una volta all’anno su convocazione degli uffici regionali. 2. La Commissione consultiva è composta da: a) quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati; N184 b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale; |
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Capo III - NORME DISCIPLINANTI LA REALIZZAZIONE, LA CONCESSIONE E L’ESERCIZIO DELLE PISTE |
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Art. 12. - (Realizzazione delle piste)1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito. 2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire: a) il concessionario, ai sensi della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 |
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Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)1. I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero |
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Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano)1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, equivale a dichiarazione di |
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Art. 14-bis. (Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano)1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità, calcolata ai sensi dei commi 2 o 3 e proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo. Non si presume alcuna indennità per le ser |
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Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano)1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà: a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio; b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento; c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe; d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali; |
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Capo IV - NORME DISCIPLINANTI LA GESTIONE DELLE PISTE E LE ATTIVITÀ DI VOLO IN ZONE DI MONTAGNA |
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Art. 16. (Gestore dell’area sciabile attrezzata)1. La funzione di gestore dell’area sciabile attrezzata è assunta dal titolare della gestione degli impianti di risalita ricompre |
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Art. 17. (Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti: a) il direttore delle piste; |
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Art. 18. (Obblighi del gestore)1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste. 2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva e ricreativa in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo le previsioni di cui alla presente legge. N113 3. Il gestore è tenuto a: a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste; b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento; c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23; d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24; e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici, non rimossi o non neutralizzati. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui alla presente lett |
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Art. 19. (Obblighi del direttore di pista) |
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Art. 20. - (Mansioni degli operatori di primo soccorso)1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti. 1-bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie: |
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Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)1. Il gestore delle piste provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettere b), c), d), h). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste siano munite della prescritta segnaletica, conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l’ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione. N124 |
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Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro a 200.000,00. N129 1-bis. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste da attivarsi immediatamente nella fase di allarm |
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Art. 23. (Obblighi di delimitazione delle piste di discesa)1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l’individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà. 2. La palinatura |
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Art. 23-bis. (Obblighi di delimitazione delle piste di fondo e di altre piste)1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura: a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacent |
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Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse in conformità all’articolo 13 del d.lgs. 40/2021. 2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste. 3. Le piste di discesa vengono segnalate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue: a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cinquanta metri in zone non delimitate e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale o trasversale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento. |
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Art. 25. (Vigilanza)1. Ferma restando l'applicazione dell’articolo 29 del d.lgs. 40/2021, esercitano inoltre la vigilanza |
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Art. 26. (Responsabilità)1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge. 2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, c |
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Art. 27. (Orario delle piste)1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura. |
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Art. 28. (Mezzi meccanici)1. Al di fuori delle aree sciabili: a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate; b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a): 1. agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza; 2. al personale addetto alla fornitura di servizi primari; 3. agli agenti di polizia m |
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Art. 28-bis. (Attività di volo in zone di montagna)1. Al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente naturale e la difesa dall’inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando: a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l’atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all’individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati; b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l’atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale; c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l’atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009; c-bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. N187 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del |
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Art. 29. (Innevamento programmato)1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici |
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Art. 30. (Sci fuori pista)1. L’amministrazione comunale, il concessionario e i gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli imp |
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Art. 31. (Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano)1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14. N148 2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati |
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Art. 31-bis (Piscine naturali)1. Le piscine natu |
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Capo V - Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci |
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Art. 32. (Norme di comportamento)1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del d.lgs. 40/2021, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge. 2. L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. 3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore. 4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose. 5. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capac |
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Capo VI - Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza |
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Art. 33. (Corsi di formazione e aggiornamento)1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale). |
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Art. 33-bis. (Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)1. Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati me |
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Art. 34. (Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione |
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Capo VII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE |
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Art. 35. (Sanzioni)1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per la realizzazione, anche parziale, di piste di sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12; b) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge; c) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge; d) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2; e) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3; f) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), e d); g) da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile; h) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera i); i) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centou |
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TITOLO II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA |
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Capo I - INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE |
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Art. 36. - (Individuazione di servizio pubblico di interesse generale) |
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Capo II - INDIVIDUAZIONE DI STAZIONI LOCALI, STAZIONI NON LOCALI, MICROSTAZIONI |
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Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità. |
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Art. 38. (Definizione di microstazioni)1. Olt |
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Art. 38-bis. (Disposizioni a favore delle persone con disabilità)1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie: a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi; |
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Capo III - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI |
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Art. 39. (Interventi regionali)1. La Regione, in attuazione dell’articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all’introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefis |
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Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili: a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano; b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica; |
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Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni) |
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Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano)1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse per: a) l’installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge; b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all’eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di colleg |
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Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica)1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse per: |
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Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento genera |
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Art. 45. (Soggetti beneficiari)1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse: |
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Art. 46. (Agevolazioni)1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1-bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3; |
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Art. 47. (Criteri per l’erogazione delle agevolazioni)1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili. 2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), limitatamente alle microstazioni di cui all’articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:” a) del numero di chilometri delle aree di cui all’articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata; b) del dislivello delle piste; |
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Art. 48. (Fideiussione regionale)1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all’articolo 45, comma |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE |
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Capo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ATTUATIVE |
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Art. 49. (Disposizioni transitorie)1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli |
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Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di |
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Art. 51. (Clausola valutativa) |
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Art. 51-bis. (Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici) |
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Capo II - Disposizioni finanziarie |
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Art. 52. (Norma finanziaria)1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competen |
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Capo III - DICHIARAZIONE D’URGENZA |
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Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. |
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