L. R. Piemonte 15/12/2021, n. 32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 15/12/2021, n. 32

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 28/12/2021, n. 51, Suppl. Ord. n. 5
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Art. 1. - (Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degl

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Art. 2. - (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/2009 è sostituito da

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Art. 3. - (Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludicosportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

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Art. 4. - (Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianifica

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Art. 5. - (Modifiche dell’articolo 5-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell’articolo 5-bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC), non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del

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Art. 6. - (Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competiz

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Art. 7. - (Inserimento dell’articolo 6-bis nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis. (Piste di allenamento)

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse ind

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Art. 8. - (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Commissione consultiva e commissione tecnica)

1. È istituita la Commissione consultiva, quale organo dell'amministrazione regionale, finalizzata all’espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alla presente legge. La Commissione si riunisce, anche tramite video conferenza, almeno una volta all’anno su convocazione degli uffici regionali.

2. La Commissione consultiva è composta da:

a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;

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Art. 9. - (Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009, d

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Art. 10. - (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 15 della l.r.

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Art. 11. - (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 16 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. (Gestore

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Art. 12. - (Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva e ricreativa in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo le previsioni di cui alla presente legge.”

2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilit

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Art. 13. - (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 19 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)

1. I

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Art. 14. - (Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 2-bis dell’articolo 20 della l.r. 2/2009, dopo le parole “al servizio di so

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Art. 15. - (Modifiche dell’articolo 21 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il gestore delle piste provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettere b), c), d), h). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste siano munite della prescritta segnaletica, conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle pis

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Art. 16. - (Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di

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Art. 17. - (Modifiche dell’articolo 23 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Nella rubrica dell’

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Art. 18. - (Inserimento dell’articolo 23-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“Art. 23-bis. (Obblighi di delimitazione delle piste di fondo e di altre piste)

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al

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Art. 19. - (Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 24 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse in conformità all’articolo 13 del d.lgs. 40/2021.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste di discesa vengono segnalate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cinquanta metri in zone non delimitate e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro penden

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Art. 20. - (Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 2/2009

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Art. 21. - (Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo il comma 6 dell'

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Art. 22. - (Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 2 dell’articolo 28 le parole “All’interno delle aree sciabili e lungo le piste” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 40/2021, all’interno delle aree sciabili attrezzate”.

2. La lettera b)

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Art. 23. - (Sostituzione dell’articolo 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 28-bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 28-bis. (Attività di volo in zone di montagna)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente naturale e la difesa dall’inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando:

a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l’atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all’individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;

b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l’atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l’atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

5. Ferme restando

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Art. 24. - (Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 30. (Sci fuori pista)

1. L’amministrazione comunale, il concessionario e i gestori delle p

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Art. 25. - (Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo il comma 6 dell'

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Art. 26. - (Inserimento dell'articolo 31-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

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Art. 27. - (Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 32. (Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del d.lgs. 40/2021, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

2. L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a

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Art. 28. - (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per la realizzazione, anche parziale, di piste di sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;

b) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

c) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

d) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2;

e) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3;

f) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), e d);

g) da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;

h) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera i);

i) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,0

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Art. 29. - (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 38 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

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Art. 30. - (Inserimento dell’articolo 38-bis nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“Art. 38-bis. (Disposizioni a favore delle persone con disabilità)

1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:

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Art. 31. - (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 2/2009)

1. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 49 della l.r. 2/2009

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8113561 8454125
Art. 32. - (Abrogazione dell’articolo 51 della l.r. 2/2009)
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Art. 33. - (Inserimento dell’articolo 51-bis alla l.r. 2/2009)

1. Dopo l’articolo 51 della l.r. 2/2009 è inser

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Art. 34. - (Disposizioni finali)

1. Le norme previste dal d.lgs. 40/2021 per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 40/2021 e degli impianti di risalita adeguano,

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Art. 35. - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

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Art. 36. - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

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