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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 11/07/2011, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/04/2023, n. 5
- L.R. 22/01/2019, n. 1
- L.R. 10/01/2018, n. 1
- L.R. 07/02/2017, n. 1
- Sent. Corte Cost. 22/06/2012, n. 158
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Capo I - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA |
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Art. 2. - Art. 5. - Omissis
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Art. 6. - (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11) |
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Art. 7. - Art. 9. - Omissis
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Art. 10. - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)1. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono aggiunti i seguenti: |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI NAVIGAZIONE |
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Art. 11. - Omissis
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Art. 12. - (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)1. Il comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti ) è sostituito dal seguente: "9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'e |
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Art. 13. - Omissis
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Capo IV. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT |
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Art. 14. - Art. 15. - Omissis
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Art. 16. - (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)1. N2 2. N6 3. N7 4. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni |
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Capo V. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI USI CIVICI |
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Art. 17. - (Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)1. Gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono e |
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Art. 18. - (Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo |
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Art. 19. - (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente: "c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a: 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone; 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;". 2. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 |
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Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO |
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Art. 20. - (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge reg |
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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI |
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Art. 21. - (Disposizioni per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti delle aree fluviali)1. La Regione, ai fini dell'attuazione operativa dei programmi generali di gestione dei sedimenti alluvionali delle aree fluviali de |
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Art. 22. - (Disposizioni per l'applicazione del Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento)1. In fase di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il |
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Art. 23. - (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54)1. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza |
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Art. 24. - Omissis
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Art. 25. - (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge re |
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Art. 26. - (Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24) |
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Art. 27. - Omissis
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Capo VIII - Omissis
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Capo IX. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
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Art. 29. - (Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese)1. La scadenza dei termini dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese, |
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Capo X. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI |
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Art. 30. - (Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge |
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Capo XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE |
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Art. 31. - (Assegnazione di contributi regionali in caso di ricorso al contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)1. L'assegnazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è ammessa anche |
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Capo XII - Capo XIV - Omissis
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Capo XV - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 38. - (Abrogazioni di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: |
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Art. 39. - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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