Articolo abrogato dall’art. 48, comma 1, della L.R. 07/02/2017, n. 1, così recitava:

Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).”

Dalla redazione