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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 04/05/2012, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 03/08/2017, n. 13
- L.R. 12/08/2013, n. 17
- Sent. Corte Cost. 13/06/2013, n. 137
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Capo I. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
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Art. 1. - Art. 6. Omissis
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Art. 7. - (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare)1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’allegato del bilancio di previsione. 2. L’inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto delle procedure di Valutazione Ambie |
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Art. 8. - Art. 9. Omissis
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Art. 10. - (Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio forestale e determinazione dei relativi canoni)1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento, sentito il parere della commissione consiliare competente, il procedimento per il rilascio delle concessioni di beni del demanio forestale con riferimento ai beni assegnati in gestione alla strutture regionale competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche. 2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati: a) il regolamento definisce i tempi di conclusione del procedimento, le modalità per la presentazione delle istanze, le linee di svolgimento dell’istruttoria, i criteri per la valutazione di eventuali domande concorrenti, le condizioni della concessione e le ipotesi di revoca e decadenza, la di |
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Art. 11. - Art. 12. Omissis
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Art. 13. - (Albo fornitori della Regione Piemonte)1. Al fine di realizzare con trasparenza, economicità ed efficacia le procedure di affidamento, è istituito l’albo dei fornitori della Regione. |
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Art. 14. - (Canoni per l’uso delle acque pubbliche)1. I proventi derivanti dall’aumento dei canoni idrici di cui al Regolamento regionale 6/R del 10 ottobre 2005 (Misura dei canoni |
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Capo II. - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI |
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Art. 15. - Art. 17. Omissis
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Art. 18. - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)1. N4 |
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Art. 19. - Omissis
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Art. 20. - (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della le |
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Art. 21. - (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5)1. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 |
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Art. 22. - Omissis
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Art. 23. - (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)1. N2 |
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Art. 24. - Omissis
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Art. 25. - (Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, sono inseriti i seguenti: “4-bis. Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all’estensione della superficie dell’area oggetto di concessione e al quantitativo |
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Art. 26. - Omissis
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Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 371. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge reg |
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Art. 28. - Omissis
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Art. 29. - (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) è abrogato. 2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dai seguenti commi: “2. Il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica determini l’attribuzione di una classe energetica più efficiente. |
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Art. 30. - Art. 31. Omissis
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Art. 32. - (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)1. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 2 |
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Art. 33. - (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 |
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Art. 34. - Omissis
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Art. 35. - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009) sono inseriti i seguenti: “3-bis. A sostegno degli interventi di edilizia sociale destinati alla locazio |
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Art. 36. - (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e disposizioni in materia di cessione dei crediti delle imprese)1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Inter |
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Art. 37. - Omissis
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Art. 38. - (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19)1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo |
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Art. 39. - Art. 40. Omissis
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Capo III - Omissis
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Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE |
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Art. 45. - Art. 46. Omissis
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Art. 47. - (Incarichi a dipendenti regionali per collaudo di opere e lavori pubblici)1. N1 [La Regione affida ai propri dipendenti gli incarichi di collaudo di opere e lavori pubblici nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. A tal fine, la Regione attinge ad un elenco appositamente predisposto, a cui i dipendenti possono far domanda, tenendo altresì conto delle caratteristiche dell’opera, della professionalità, capacità ed esperienza maturata dagli stessi nell’ambito dell’amministrazione, nonché dei carichi di lavoro.] 2. N1 [Qualora la Regione non disponga di dipendenti in possesso di specifici requisiti in relazione alla particolare complessità tecnica dell’opera oggetto di collaudo, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, o abbia comprovate e motivate difficoltà a ricorrere ai propri dipendenti in relazione alla quantità e alla qualità delle risorse professionali e tecnologiche |
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Capo VI. - DISPOSIZIONI IN MATERIA IDROGEOLOGICA E SISMICA |
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Art. 48. - (Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45)1. Per le richieste di autorizzazione di competenza regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45 (Nuove norme per gli |
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Capo VII. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE PISCINE AD USO NATATORIO |
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Art. 50. - (Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio)1. Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni del 16 gennaio 2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22 giugno 2004 |
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Capo VIII - Capo IX Omissis
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Capo X. - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 53. - (Norma transitoria)1. Le disposizioni di cui all’articolo 29 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della |
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Art. 54. - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubbli |
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Allegato A - Allegato B Omissis
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Allegato C - Tabella criteri per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio forestale (art. 10)
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Allegato D - Omissis
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