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Deliberaz. G.R. Piemonte 23/05/2016, n. 47-3355

L.r. 2/2009 s.m.i. - articolo 11 Commissione tecnico consultiva per le Aree sciabili. Approvazione dei criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo e del regolamento interno della Commissione.
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Testo del provvedimento

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

- la legge 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", prevede che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni in materia di “sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili”;

- con la legge regionale 26.01.2009 n. 2 R “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica” e s.m.i. la Regione Piemonte, a recepimento dei principi contenuti nella legislazione nazionale, ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della montagna, sia nel periodo invernale che estivo;

- il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 e s.m.i. prevede che i comuni procedano all’Individuazione e alla variazione delle aree sciabili mediante propria deliberazione di Consiglio da proporre alla Regione, che la approva con deliberazione della Giunta ai sensi del comma 2 dell’articolo 5;

- al fine di garantire un comportamento uniforme sotto il profilo procedurale e tecnico presso i comuni, con D.G.R. 89-13029 del 30.12.2009

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Allegato - Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.

Al fine di garantire un comportamento uniforme e omogeneo sul territorio piemontese per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da discesa e da fondo di nuova realizzazione o esistenti si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all’art. 12, comma 2 l.r. 2/09 s.m.i. le seguenti indicazioni procedurali e tecniche.

La domanda per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall’art. 8, l.r. 2/09 s.m.i. dai quali si evinca che il Comune o i Comuni sui quali insistono le piste da classificare abbiano già presentato, all’ufficio regionale competente, la proposta di individuazione dell’area sciabile, secondo le modalità previste dall’art. 5, l.r. 2/09 s.m.i. e che la stessa sia stata approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Ai sensi dell’art. 7 comma 5, l.r. 2/09 s.m.i. la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui all’ art. 40 della stessa legge.


Criteri e adempimenti tecnico - procedurali

a) soggetti legittimati alla presentazione della domanda (art. 12 comma 2, l.r. 2/09 s.m.i.)

La domanda di classificazione, corredata degli elaborati di cui all’art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i., deve essere presentata dai seguenti soggetti:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.


b) elaborati di progetto per la domanda di classificazione (art. 8 l.r. 2/09 s.m.i.)

I. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata dagli elaborati progettuali richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e da quanto previsto dal seguente punto 2.

II. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati: (Fotografia aerea complessiva dell’area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica);

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

(Cartografia CTR complessiva dell’area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste es

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