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08/07/2020

Cessazione della qualifica di rifiuto da spazzamento stradale: schema di Decreto

Lo schema del Regolamento, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, è stato trasmesso il 03/07/2020 alla Commissione europea affinché quest’ultima, entro il 05/10/2020, possa esaminare il testo notificato e verificare la sua conformità al diritto europeo.

In data 03/07/2020, è stato trasmesso alla Commissione europea lo Schema del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante il regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.

Lo schema di Decreto, composto da 7 articoli e 3 allegati, individua, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, i criteri nel rispetto dei quali la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto per essre reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero.

Si rileva infatti che esiste un mercato per l’inerte recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato in cicli di lavorazione per la produzione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi, malte, in sostituzione della materia prima naturale, possiede un effettivo valore economico e di mercato e sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile.

L’Allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; l’Allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento; l’Allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

A norma della Dir. 09/09/2015, n. 1535 dell'UE, gli stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione; per un periodo di 3 mesi dalla notifica della bozza (quindi fino al 05/10/2020 per lo schema di D.M. in questione), la Commissione esamina il testo notificato per verificarne la conformità alla normativa europea. 

Dalla redazione