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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pubblicato in G.U. il decreto sul fresato d'asfalto e suo riutilizzo
Il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 28/03/2018, n. 69, in vigore dal 03/07/2018, adotta il il regolamento che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del D. Leg.vo 152/2006.
Le disposizioni del regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del D. Leg.vo 152/2006.
Ai sensi del Decreto, sono definiti:
a) "conglomerato bituminoso": il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
b) "granulato di conglomerato bituminoso": il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’art. 184-ter , comma 1, del D. Leg.vo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto in oggetto.
Il Decreto individua inoltre gli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso.
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