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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: regolamento in G.U.
Il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è stato adottato con il D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 04/04/2023, n. 59, pubblicato nella G.U. del 31/05/2023, n. 126.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, il regolamento prevede l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, integrati nel RENTRI, istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 14/12/2018, n. 135.
Il regolamento, in particolare, disciplina la struttura organizzativa del RENTRI e le modalità di iscrizione.
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 6 del D.L. 135/2018, di seguito riportati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Con il regolamento sono inoltre approvati:
- il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, di cui all’art. 190, comma 2, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (allegato I);
- il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193, comma 1, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (allegato II);
- i contributi e il diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 135/2018 (allegato III).