Cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali derivanti da costruzione e demolizione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/10/2022

Cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali derivanti da costruzione e demolizione

È stato pubblicato in G.U. il Decreto del MiTE del 27/09/2022 che ha adottato il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Con il D. Min. Transiz. Ecologica 27/09/2022, n. 152 (già pubblicato sul sito del MiTE e ora pubblicato nella G.U. del 20/10/2022, n. 246) è stato adottato il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.

Il Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b), dell’art. 2, comma 1, del medesimo Regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).

Il Regolamento stabilisce che i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del Regolamento.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del Regolamento.
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Dalla redazione