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Nota Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/03/2017, n. 3084

Articolo 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti - Chiarimenti interpretativi.
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[Premessa]

L’entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto indicato rende opportuni alcuni chiarimenti in merito alla natura ed alle funzioni dell'elenco pubblico da istituire, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, a cura delle Camere di commercio territorialmente competenti.

In particolare, l'articolo 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, rubricato "Piattaforma di scambio tra domanda e offerta", dispone che:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscano un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato".

L'articolo 4, comma 3, richiamato, quindi, prevede che: "Il produttore e· l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1".

Al rigu

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Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti - Circolare Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2017

Si dà seguito alla comunicazione del 1° marzo u.s. (Prot. 4704) per trasmettere la nota esplicativa del Ministero dell'ambiente del 3 marzo u.s., recante chiarimenti in merito al Regolamento "Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" e ai relativi adempimenti delle Camere di commercio.

La nota del Ministero chiarisce, in particolare, che l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento, non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma prevede la realizzazione di un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi, come indicato nel successivo art. 10 comma 1.

L'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non qualifica un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscr

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