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Lett. Circ. Min. Interno 15/03/2016, n. 3181

Linea guida per la valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011.
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[Premessa]


Il decreto del Presidente della Repubblica, 1 agosto 2011, n. 151R, ha compreso le attività aperte al pubblico, ubicate negli edifici tutelati dallo Stato, tra quelle soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.

Per tali attività, individuate al punto 72 dell'allegato 1 al citato D.P.R 151/2011, devono essere applicate le regole tecniche di prevenzione incendi riferite alle destinazioni previste ovvero, per le attività non normate, i criteri generali di prevenzione incendi.

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LINEA GUIDA - Valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela

ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

(con l'esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre)


Premessa

Il decreto del Presidente della Repubblica, 1 agosto 2011, n. 151R, ha definito l'assoggettabilità alla prevenzione incendi degli edifici tutelati dallo Stato, comprendendoli nell'attività n. 72, categoria C, dell'allegato I. N1

Si tratta di: «Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta (n.d.r.) nell'allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Le attività ricadenti nel punto 72 sono soggette ai procedimenti di prevenzione incendi (riportati negli articoli 3 e 4 del d.P.R. 151/2011 cit.), e in particolare a:

— esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio: N2

— segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, prima dell'esercizio dell'attività;

— controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Negli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004R cit., in relazione alle destinazioni d'uso, dovranno osservarsi le regole tecniche di prevenzione incendi ovvero, per le attività non normate, si dovrà ricorrere ai criteri generali di prevenzione incendi. N3

Oltre alla sicurezza antincendio, vanno tenute in conto diverse problematiche quali la conservazione, la tutela, il restauro, ed anche gli aspetti di ordine strutturale, di uso, e di anticrimine. Si tratta di ambiti molto complessi, e tra loro anche molto diversi, che rischiano talvolta di entrare in contrasto, se non affrontati in maniera coordinata ed organica.

Diventa fondamentale garantire che l'obiettivo della «salvaguardia della vita umana» sia «integrato» con quello della «salvaguardia del patrimonio culturale».

Le attività svolte negli insediamenti culturali sono fortemente condizionate dalle finalità di fruizione, valorizzazione e tutela, costituzionalmente attribuite al patrimonio culturale.

Inoltre, quando si considerano insediamenti ed edifici realizzati in un arco temporale misurabile in secoli è, talvolta, difficile realizzare le soluzioni deterministiche delle regole tecniche. In alcuni casi, queste richiedono interventi invasivi sia dal punto di vista strutturale, sia impiantistico, interventi che, a causa dei vincoli derivanti dalle caratteristiche degli edifici o beni tutelati, non possono essere realizzati. I vincoli possono riguardare l'immobile, o i beni mobili in esso contenuti, e sono attestati attraverso il rilascio di dichiarazioni di esistenza o inesistenza di vincoli da parte della Soprintendenza competente per territorio e per settore.

Il vincolo imposto all'immobile comporta essenzialmente l'imprescindibile dovere di conservazione e l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte della Soprintendenza per ogni intervento sul manufatto, limitatamente agli aspetti che si riferiscono alle prescrizioni contenute nella dichiarazione di interesse culturale stessa.

Il vincolo può essere posto sull'immobile nella sua completezza, in una sua parte, sul suo contenuto ma anche sul suo aspetto esteriore. Rientrano in questa fattispecie il cosiddetto vincolo indiretto e quello pertinenziale, che rispondono alla necessità di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Questi vincoli possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d'insieme.


I. Aspetti metodologici


I.1 Generalità

Nella presente Linea guida sono stabiliti i criteri generali per procedere, negli edifici sottoposti a tutela, alla progettazione antincendio attraverso la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure compensative e delle soluzioni tecniche, in deroga a quelle previste nelle regole tecniche specifiche.


I.2 Definizioni

Ai fini del presente documento si definisce:

— edificio o bene tutelato: edificio o bene sottoposto a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni: N4

— edificio o bene vincolato: edificio e bene il cui interesse culturale sia stato verificato ed ufficializzato con specifico decreto di vincolo;

— regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi;

— attività soggetta (o attività): attività che è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.


I.3 Campo di applicazione

Come evidenziato in premessa, i beni culturali tutelati dallo Stato, adibiti ad attività aperte al pubblico, sono compresi nell'attività n. 72, categoria C, dell'allegato 1.

Ai fini dell'applicazione delle misure e delle soluzioni tecniche di prevenzione incendi della presente linea guida, al progetto di un'attività, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

— edificio sottoposto a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42;

— svolgimento, al loro interno, di attività, indicate dal d.P.R. 151/2011 (con l'esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, soggetti a specifiche regole tecniche di prevenzione incendi);

— apertura al pubblico dell'attività stessa.

Per l'individuazione di edifici o beni tutelati si deve fare riferimento:

— a tutte le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli Enti o Istituti pubblici, alle persone giuridiche private senza fini di lucro «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni». Tali beni sono sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale; (5)

— a tutte le cose immobili e mobili di proprietà privata per le quali, dopo l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice dei Beni Culturali da parte delle Soprintendenze di settore, secondo le rispettive competenze - viene emanato il relativo decreto di dichiarazione dell'interesse culturale del bene, da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o delle Direzioni Generali di settore del MIBACT, sottoponendolo così ai «vincoli» di tutela dettati dalla normativa. Dopo la notifica, il decreto viene trascritto presso l'ufficio della Conservatoria competente per territorio, affinché l'azione di tutela possa essere esercitata anche in occasione dei passaggi di proprietà.

Non sono compresi al punto 72 dell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011, - quindi non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco, - gli edifici sottoposti a tutela nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato allegato 1.

Non sono compresi al punto 72 dell'allegato 1 cit., - quindi non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi - gli edifici sottoposti a tutela nei quali si svolgono le attività elencate nel citato allegato, che non prevedono l'apertura al pubblico.

In questi casi però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse private, i depositi, ecc.

Pur ricadenti per definizione nell'attività 72, sono escluse dalla presente linea guida le biblioteche e gli archivi, i musei, le gallerie, le esposizioni e le mostre, regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Sono compresi al punto 72 dell'allegato 1 cit., quindi soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, gli edifici sottoposti a tutela, nei quali si svolge una o più delle attività aperte al pubblico elencate nel citato allegato. Nell'ambito così individuato, sono così comprese le attività riportate nella tabella A seguente, per le quali è prevista l'apertura al pubblico. Per alcune di queste attività, al momento, non è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, sono escluse dalla linea guida; sono altresì escluse dalla linea guida le attività n. 68 che, pur essendo aperte al pubblico, sono al momento regolamentate da una specifica regola tecnica che prevede l'adeguamento antincendio delle stesse strutture.


TABELLA A - ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. 151/2011 SVOLTE NELL'ATTIVITÀ N.72 DELLO STESSO ALLEGATO


(1)

(2)

Attività

A

B

C

72C

41

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

fino a 25 persone presenti

oltre 25 e fino a 100 persone presenti

oltre 100 persone presenti

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, a carattere pubblico e con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 200 persone

oltre 200 persone

66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

fino a 50 posti letto


Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150 persone

oltre 150 e fino a 300 persone;

oltre 300 persone

69

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 mq

oltre 600 e fino oltre 1.500 mq

oltre 1.500 mq

71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa tltolarità.

fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 mq

oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 mq

75

Autorimesse, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.

Autorimesse fino a 1.000 mq

Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq

Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

Tutti


(1) Numero dell'attività «Edificio tutelato», indicato nell'allegato I al d.P.R. 151/2011.

(2) Numero dell'attività, indicato nell'allegato I al d.P.R. 151/2011, svolta all'interno dell'edificio tutelato.



I.4 Riferimenti per la progettazione antincendio

La progettazione della sicurezza antincendio è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi relativi alla sicurezza della vita umana, dei beni e dell'ambiente.

Pertanto, deve svilupparsi dalla valutazione del rischio effettivamente presente.

Per le attività normate ovvero quelle per le quali è stata emanata una regola tecnica di prevenzione incendi, la valutazione del rischio è effettuata dal legislatore nella regola tecnica stessa, specifica di quell'attività, dalla quale discendono le prescrizioni necessarie per la tutela dal rischio di incendio.

L'applicazione della regola tecnica al progetto, deve essere attuata nella sua completezza per rendere efficaci gli obiettivi antincendio preposti alla regola tecnica stessa.

Ove non possano essere integralmente messe in atto le prescrizioni previste dalle regole tecniche, si deve ricorrere al procedimento di deroga e individuare altre misure di sicurezza che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto.

Per le attività non normate, diversamente, si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, effettuando la valutazione del rischio incendio e la progettazione della sicurezza antincendio secondo i criteri generali di prevenzione incendi indicati nell'allegato I del d.m. 7 agosto 2012 e nel d.m. 10 marzo 1998 e s.m.i., assicurando che siano raggiunti gli obiettivi primari della prevenzione incendi.

Qualora nessuno dei metodi sopra indicati permetta di addivenire ad una soluzione che garantisca il raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi, considerata l'incompatibilità d'uso prevista, dovrà essere presa in considerazione una differente modalità di utilizzo dell'edificio ad esempio destinandolo ad attività non aperte al pubblico (Figura 1).


Figura 1 - Progettazione antincendio: diagramma di flusso



I.5 La progettazione in deroga alle regole tecniche: presupposti della Linea guida

Quando si attiva il procedimento di deroga, le soluzioni progettuali che devono garantire la sicurezza antincendio potranno essere individuate riferendosi all'ingegneria della sicurezza (d.m. 9 maggio 2007) oppure alle soluzioni proposte nella presente Linea guida, finalizzata ad assicurare uniformità di giudizio nella valutazione dei progetti da parte dei soggetti preposti. N6

La Linea guida è stata sviluppata considerando prioritariamente lo specifico ambito di applicazione degli obiettivi primari di prevenzione incendi ai beni tutelati. Infatti, la progettazione che si attiene alle prescrizioni delle regole tecniche garantisce, implicitamente, il raggiungimento della sicurezza antincendio. Ma, quando alcune prescrizioni non possono essere rispettate, viene meno l'integrità delle salvaguardie poste dal progetto conforme alla regola tecnica.

La linea guida propone, quindi, una strategia di soluzioni validate che il progettista può adottare per la duplice salvaguardia, delle persone e dei beni tutelati.

Strutturare con questi presupposti la linea guida, ha reso necessario osservare lo stato dell'arte nella progettazione antincendio di attività già esistenti, valutando le istanze più frequenti di deroga alle regole tecniche e confrontando i casi di incendi accidentali accaduti in edifici e beni culturali.

Parallelamente, per individuare le soluzioni tecniche più idonee sono stati presi a riferimento studi e letteratura del settore nonché norme, regolamenti internazionali oltre alla legislazione comunitaria. Tra questi sono sembrate maggiormente attinenti le soluzioni tecniche indicate nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi». N7

Questo elaborato associa al livello di rischio stimato soluzioni tecniche per ogni misura antincendio, così come individuate al successivo capitolo III.

La Linea guida, applicando il metodo del Codice, prevede quindi la preliminare valutazione del rischio di incendio (per gli occupanti e per i beni tutelati) e, sulla base di questa, la determinazione di una strategia composta di soluzioni tecniche che riguardano tutte le misure antincendio (non solo quella oggetto di deroga) affinché sia assicurato, per gli occupanti, per l'edificio e per ogni eventuale singolo bene tutelato presente, un grado di sicurezza antincendio equivalente a quello della regola tecnica derogata.

Quindi, se l'impossibilità di attuare le prescrizioni della regola tecnica riguarda ad esempio solo la misura «reazione al fuoco», applicando il metodo della Linea guida dovrà essere rivalutato il rischio di incendio e controllata la soluzione tecnica prevista per ogni misura antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, ecc.) in base al livello di rischio presente (Figura 2).


Figura 2 - Il metodo della Linea guida


Evidenziando che l'obiettivo della Linea guida è di salvaguardare sia la vita umana sia la «vita» del patrimonio culturale, la soluzione tecnica dedotta dal Codice è integrata con misure aggiuntive, e in alcuni casi anche misure equivalenti ad hoc, necessarie per compensare quella parte residuale di rischio d'incendio dell'edificio contenitore che ospita le attività ma anche il bene da tutelare.

Spesso, nel caso in cui il bene da tutelare sia mobile, le misure aggiuntive necessarie per la sua salvaguardia sono di tipo gestionale e ne prevedono come extrema ratio in emergenza anche lo spostamento in luogo non minacciato dall'incendio.

Si tiene a precisare infine che, nella presente Linea guida, sono riportate le soluzioni tecniche riferite ai casi di deroga risultati più frequenti nei progetti che riguardano edifici/beni tutelati, sia per il tipo di misura antincendio (reazione al fuoco, esodo ecc.) sia per specifica prescrizione della regola tecnica (ad esempio presenza di materiali classificati, oppure larghezza dei percorsi di esodo, ecc).

Chiaramente, applicando lo stesso metodo della Linea guida ad un caso progettuale specifico, si potranno trovare altre soluzioni in deroga che possono prevedere misure aggiuntive differenti da quelle qui proposte ma ugualmente utili alla compensazione del rischio incendio anche nei confronti dell'edificio o singolo bene tutelato.

Diversamente, qualora si intenda ricorrere alla richiesta di deroga fornendo differenti soluzioni, come già evidenziato, si può applicare anche l'ingegneria della sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007. A tal fine nell'Appendice 1 sono proposti alcuni scenari riferiti alla salvaguardia dell'edificio e del bene tutelato.


Il. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

Come illustrato nel precedente paragrafo 1.5, quando non è possibile realizzare in tutto o in parte le prescrizioni della regola tecnica specifica, occorre effettuare una rivalutazione preliminare del rischio di incendio, in modo da individuare le misure e le azioni necessarie per salvaguardare la sicurezza degli occupanti, dell'edificio tutelato e di eventuali beni tutelati, anche mobili, presenti.

La valutazione deve comprendere:

- la prevenzione dei rischi;

- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;

- la formazione dei lavoratori;

- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto misure e azioni necessarie;

ed articolarsi nelle seguenti fasi:

1. individuazione dei pericoli di incendio;

2. individuazione dei beni tutelati presenti nell'edificio;

3. individuazione delle attività che si svolgono nell'edificio;

4. identificazione del numero e delle caratteristiche degli occupanti l'edificio;

5. classificazione del livello di rischio d'incendio tramite i profili di rischio Rvita e RBENI. N8

In base al rischio d'incendio, derivante da questo procedimento di valutazione, potrà essere elaborata una strategia antincendio in deroga alla regola tecnica (figura 2, cap.2) con l'individuazione di idonee soluzioni tecniche per le misure antincendio (quali: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo ecc).

Come anticipato nel par. I.5, - per ogni misura antincendio - sono indicate le soluzioni tecniche e le misure aggiuntive specifiche per l'ambito dei beni tutelati, correlate alla valutazione del rischio ed ai livelli di prestazione richiesti.


Il.1 Individuazione dei pericoli di incendio

Analizzando l'edificio ed ogni singolo locale, dovranno essere tenuti in considerazione tutti materiali combustibili e infiammabili presenti nell'edificio e individuate le possibili sorgenti di innesco.

In questa fase è necessario che siano evidenziati eventuali beni tutelati (di interesse culturale documentato secondo il d.lgs. 42/2004) N9 per i quali le soluzioni tecniche, proposte con la nuova strategia antincendio in deroga, dovranno prevedere misure aggiuntive che compensino l'esposizione al rischio di incendio del bene tutelato stesso.


Il.1.1 Beni e materiali combustibili e infiammabili

I materiali combustibili in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono determinare un rischio di incendio accettabile. Negli edifici tutelati, si dovrà tenere conto dell'eventuale rischio aggiuntivo rappresentato da beni e materiali combustibili o infiammabili che talvolta non possono essere rimossi.

È il caso dei beni tutelati, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico come, ad esempio, materiale librario, archivistico fotografico, arredi storici, tendaggi, arazzi, quadri e suppellettili ecc. (nota 8).


Il. 1.1.1 Beni tutelati

Quando la valutazione dei rischi si riferisce ad un edificio tutelato, si dovrà prevedere anche l'identificazione dei beni tutelati eventualmente presenti nell'edificio, con particolare riferimento a quelli che, in caso d'incendio, possono subire danneggiamenti o richiedono di essere messi in sicurezza trasferendolì in altro luogo.

In questo senso, il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere informazioni relative ai seguenti aspetti:

- numero complessivo dei beni, dislocazione nell'edificio e collocazione dei singoli beni specificando anche se sono collocati in luoghi o dispositivi protetti (armadi/teche/stanze blindati o resistenti al fuoco, casseforti, ecc);

- tipologie (affreschi, mosaici, stucchi, dipinti mobili su vario supporto, arredi, arazzi, decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria, altari, sculture, rilievi architettonici asportabili, rilievi architettonici non asportabili, reperti archeologici, libri, stampe, documenti di archivio su vari supporti, ecc) e qualora facciano parte di una serie anche l'individuazione della serie;

- dimensioni e stima del peso dei singoli beni;

- tipo di supporto dei beni movibili (tela, carta, metallo, legno, terracotta, pergamena, vetro, cuoio, creta, ceramica,..), dei telai (Iigneo, rigido, metallico, scomponibile,....), delle cornici (solidali al supporto o parte integrante di esso, vincolate rigidamente, ... ) e delle strutture di sostegno dei dipinti su tavola (poggiate su base murale a staffe, accatastate, ...);

- condizioni di movibilità dei singoli beni (beni movimentabili da 1 sola persona, beni movimentabili da una squadra di più persone, beni movimentabili solo con mezzi meccanici, beni movimentabili solo con accorgimenti speciali, ... );

- specifiche sui tipi di appoggio elo ancoraggio (ancoraggi a parete o a strutture architettoniche, appoggi al suolo, appoggi su staffe fissate nella muratura, inserimentì entro vani incassati, H')' sui tipi di vincolo (mensole d'appoggio, murati, vincolo indiretto corde o fili metallici, incastri mobili sul tergo, incastri fissi perimetrali, perni, viti e chiodi), su dispositivi ed attrezzature necessarie per l'allontanamento dei beni in sicurezza e per il loro trasporto;

- motivi ostativi alla rimozione (vincoli fisici, impedimenti lungo il percorso, impedimenti alla rimozione come ad esempio presenza di strutture di protezione da furto o vandalismi, ... ).


Il.1.2 Sorgenti di innesco

Negli edifici tutelati, possono essere presenti sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.

Tali fonti, in alcuni casi, possono essere d'immediata identificazione mentre, in altri, possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici.

Le fonti di innesco più ricorrenti sono costituite da:

- presenza macchine e apparecchiature in cui si produce calore ad esempio centrali termiche, cucine ecc.

- presenza impianti e apparecchiature elettriche;

- uso dì fiamme libere;

- scariche atmosferiche.

Gli inneschi possono accadere con maggior frequenza nelle seguenti condizioni:

- presenza di attività non controllate;

- presenza di cantieri;

- aree destinate ai rifiuti;

- guasti, malfunzionamenti o usi impropri di impianti ed apparecchiature.


Il.2 Individuazione delle attività che si svolgono nell'edificio

Le attività da individuare sono quelle aperte al pubblico, elencate nel citato allegato al d.P.R. 151/2011 all'interno di uno stesso edificio tutelato possono essere previste dal progetto anche più attività (ad esempio un istituto scolastico nel quale sono presenti palestra, teatro, sala conferenze ecc.). Quindi, dovrà essere preliminarmente cercata la corrispondenza delle attività presenti con quelle elencate nel d.P.R. 151/2011 e, successivamente, individuata anche la categoria assegnata ad una stessa attività in base alle dimensioni, all'affollamento e ad altri parametri che consentono di classificarla in una delle tre categorie soggette a procedimenti di prevenzione diversi (tabella A, paragrafo 1.3).


Il.3 Identificazione degli occupanti

La valutazione del rischio di incendio, in base alle attività svolte, dovrà prevedere anche l'identificazione dei tipi di occupanti.

Con riferimento a specifiche norme di settore N10 possono essere distinti:

A - occupanti in stato di veglia e che hanno familiarità con l'edificio;

B - occupanti in stato di veglia e che non hanno familiarità con l'edificio;

C - occupanti addormentati in attività di lunga o di breve durata;

D - occupanti che ricevono cure mediche (sono assimilati al tipo D, neonati e bambini fino a tre anni);

E - occupanti in transito.



TABELLA B - CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI OCCUPANTI N11


OCCUPANTI

ESEMPI

A Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio

Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali

B Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio

Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo

Università e altri istituti di istruzione aperti al pubblico

C (1) Gli occupanti possono essere addormentati:

Ci • in attività individuale di lunga durata

Cii • in attività gestita di lunga durata

Ciii • in attività di breve durata

Civile abitazione

Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti

Albergo, rifugio alpino

D Gli occupanti ricevono cure mediche

Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria (2)

E Occupanti in transito

Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

(1) Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii

(2) Nella presente linea guida gli occupanti di tipo D sono, per similitudine, i bambini fino a tre anni, ospitati negli asili nido.


Il.4 Elementi per valutare il livello di rischio incendio

Per valutare il rischio di incendio dell'edificio/bene tutelato ed individuare le soluzioni tecniche adeguate, si è scelto di applicare, in analogia, il metodo indicato nel Codice N7.

In particolare, si fa riferimento a due tipi di profilo di rischio:

- Rvita : profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;

- Rbeni : profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni.

Il livello di rischio Rvita si determina per ciascun compartimento dell'attività secondo il procedimento indicato al paragrafo II.4.1.

Il livello di rischio Rbeni si determina per l'intera attività oppure, ove i vincoli posti sull'edificio o parte di esso lo richiedano, per diversi ambienti secondo il procedimento indicato al paragrafo Il.4.2.


Il.4.1 Profilo di rischio Rvita

Il profilo di rischio Rvita è identificato in relazione ai seguenti fattori:

- δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;

- δα: velocità caratteristica di crescita dell'incendio riferita al tempo tα in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Le tabelle C1, C2, C3 e D forniscono criteri per la determinazione dei fattori δocc e δα.

Nella tabella C1, (colonne 1-5), sono riportate le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, aperte al pubblico, suddivise per categorie in base al numero di occupanti come riportate nel d.P.R. 151/2011. Nella sesta colonna alle categorie sono associati i tipi di occupanti (dedotti dalla precedente Tabella B).

Nelle tabelle C2, C3 sono trattate singolarmente le attività (nello specifico le n. 69 e n. 75), il cui affollamento, per ogni categoria, non risulta indicato nel d.P.R. 151/2011 ed il numero massimo di occupanti è stato stimato ricorrendo alla densità di affollamento individuata dal Codice.



TABELLA C1 - CARATTERISTICHE PREVALENTI DEI TIPI DI OCCUPANTI PER OGNI ATTIVITÀ



ATTIVITÀ

A

B

C

TIPO DI OCCUPANTI

41

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

fino a 25

da 25 a 100

oltre 100

B: gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre pubbliche

fino a 200

oltre 200

B: gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio

66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie

da 25 a 50

da 51 a 100

oltre 100

Ciii: in attività gestita di lunga durata Ciii: in attività gestita di breve durata

67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie

da 100 a 150

da 150 a 300

da 300

B: gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio

67

Asili nido

oltre 30

assimilati a D (gli occupanti ricevono cure mediche)

71

Aziende ed uffici

da 301 a 500

da 501 a 800

oltre 800

B: gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale, caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica

tra 300 e 500

oltre 500

B: gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio

75

Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq

(*)

(*)

B: gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee

(*)

E: occupanti in transito

(*) dato stimabile a cura del progettista/titolare dell’attività



TABELLA C2 - CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI OCCUPANTI PER ATTIVITÀ N. 69



ATTIVITÀ

DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO (*) (PERSONE/MQ)

A

B

C

OCCUPANTI

69

Attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto fino a 2500 m2(aree di vendita)

0,4

240(*)

oltre 240 e fino a 600 (*)

oltre 600 (*)

B

Attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto oltre a 2500 m2(aree di vendita)

0,2

oltre 500 (*)

B

Attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare (aree di vendita)

0,2

120 (*)

oltre 120 e fino a 300 (*)

oltre 300 (*)

B

Attività commerciali all’ingrosso, aree adibite alla vendita

0,1

60(*)

oltre 60 e fino a 150 (*)

oltre 150 (*)

B

(*) Codice, vedi nota (7)



TABELLA C3 - CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI OCCUPANTI PER ATTIVITÀ N. 75



Attività

Densità di affollamento (Codice N7)

A

(oltre 300 mq e fino a 1.000 mq)

B

(oltre 1.00 mq e fino a 3.000 mq)

C

(oltre 3.000 mq)

Occupanti

75 (*)

Autorimesse pubbliche con superficie specifica di parcamento pari 10 mq

2 persone per veicolo parcato

200

600

600

B


Autorimesse pubbliche con superficie specifica di parcamento pari 20 mq

100

300

300

B

(*) Sono esclusi i ricoveri di natanti e aeromobili e i depositi di mezzi rotabili, e le autorimesse private



TABELLA D - VELOCITÀ CARATTERISTICA DI CRESCITA DELL’INCENDIO N12



Velocità caratteristica di crescita dell’incendio tα (s)

Esempi

1

600 lenta

Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili

2

300 media

Scatole di cartone impilate, pallets di legno, libri ordinati su scaffale, mobilio in legno, materiali classificati per reazione al fuoco

3

150 rapida

Materiali plastici impilati, prodotti tessili, apparecchiature elettroniche, automobili, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco

4 (*)

75 ultra rapida

Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari o espansi

(*) Non applicabile all’attività 72 C (all. 1, D.P.R. 151/2011).



Il.4.2 Profilo di rischio Rbeni

Ai fini della determinazione del profilo di rischio Rbeni:

- un'opera da costruzione si considera vincolata per arte e storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge;

- un'opera da costruzione risulta strategica, se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attivita. N13

Come premesso, la determinazione del profilo di rischio Rbeni è effettuata utilizzando la tabella E in funzione del carattere strategico dell'opera da costruzione e del valore storico, culturale, architettonico o artistico della stessa e dei beni in essa contenuti che presentano un rischio specifico.

Dove sia necessario trattare separatamente diversi ambienti, o individuare un ordine del recupero dei beni presenti; N14 i valori di Rbeni potranno essere attribuiti al singolo ambiente contenente il bene tutelato.



TABELLA E - PROFILO DI RISCHIO RbeniN15



Opera da costruzione vincolata


No (*)

Si

strategica

NO

Rbeni= 1

Rbeni= 2


Si

Rbeni= 3

Rbeni= 4

(*) Non pertinente all’attività 72C (all. 1, D.P.R. 151/2011)


Correlando le valutazioni di cui ai punti II.4.1 e II.4.2 si possono ottenere i seguenti casi:



TABELLA F - ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO ALLE ATTIVITÀ PER TIPO DI OCCUPANTI E VINCOLO DEI BENI


n.

n.i

Attività

Tipo di occupanti

Rvita

Rbeni

72

41

Teatri e studi riprese, ecc.

B

B2 - B3

2

65

Locali di spettacolo, ecc.

B

B2 - B3

2

66

Alberghi, ecc.

Cii Ciii

Cii2 - Ciii2

Cii3 - Ciii3

2

67

Scuole, università

B

B2 - B3

2 - 4

67

Asili nido

D

D2

2

69

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio

B

B2 - B3

2

71

Aziende ed uffici

B

B2 - B3

2 - 4

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale

B

B2 - B3

2 - 4

75

Autorimesse pubbliche, parcheggi pluripiano, ecc.

B

B2

2

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee

E

E1 -E2

2 - 4

n. è il numero dell’attività indicato nell’Alegato I al d.P.R. 151/2011 e n.i. è il numero dell'attività svolta internamente.



Si precisa infine che, nella presente Linea guida, sono riportate le soluzioni tecniche riferite ai casi di deroga più frequenti nei progetti che riguardano edifici/beni tutelati a carattere non strategico, in quanto si è ritenuto che la funzione strategica dell'opera da costruzione comporti implicitamente la necessità del rispetto integrale della regola tecnica ivi applicabile; in aggiunta per molti edifici strategici esiste il vincolo della riservatezza e quindi non è facile standardizzarne il procedimento.


Il.4.3 Criticità che influenzano il rischio di incendio

Le criticità che influiscono sul rischio di incendio dipendono fortemente dai fattori intrinseci dovuti alla preesistenza dell'edificio vincolato - ad esempio: la struttura, la geometria, i materiali ecc. - e che possono peggiorare quando si svolgono attività poco compatibili con la morfologia e la distribuzione planimetrica e altimetrica del manufatto.

In questo senso, la valutazione del rischio di incendio dovrà contestualizzarsi nel tessuto urbano nel quale è collocato l'edificio e analizzare le criticità che possono insorgere in relazione a:

— ubicazione;

— caratteristiche distributive e morfologiche;

— caratteristiche strutturali.

L'ubicazione urbana degli edifici tutelati è il primo elemento da prendere in considerazione per una corretta valutazione del rischio di incendio, con maggior impatto sulla stima della magnitudo dei danni.

Soprattutto se l'area sulla quale insiste l'edificio tutelato ricade in un centro storico, si riscontrano, frequentemente, difficoltà di accesso e di svolgimento delle operazioni di soccorso dovute sia alle dimensioni particolarmente ridotte delle vie, sia alla mancanza di spazi dove predisporre le attrezzature e organizzare le sequenze operative dell'intervento. Queste circostanze ovviamente si aggravano negli orari di maggior traffico veicolare, di sosta non regolata, e in occasione di eventi che polarizzano i flussi pedonali e veicolari del luogo.

Considerato che il progetto, nella gran parte dei casi, non potrà imporre trasformazioni della rete viaria urbana, dalle risultanze della valutazione dei rischi dovranno scaturire soluzioni tecniche in grado di sopperire alle condizioni di accesso all’edificio e di permettere l'attività di soccorso.

L'ubicazione dell'edificio tutelato in un tessuto urbano a maglie fitte, con viottoli e stradine (in alcune città carruggi e calle, canali ), che distanziano tra loro gli edifici anche meno di un metro, introducono un altro importante fattore di rischio legato alla propagazione dell'incendio da un manufatto all'altro. Anche in questi casi è improponibile l'adeguamento alle prescrizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi, piuttosto dovranno essere ideate soluzioni impiantistiche e gestionali per contrastare la trasmissione del calore che è causa della propagazione del fuoco.

L'impatto sul rischio di incendio delle caratteristiche distributive e morfologiche degli edifici tutelati, va analizzato collegandosi ad un complesso molto ampio di tipi edilizi caratterizzati da forme geometriche (partizioni, pieni, vuoti ecc), da materiali, da tecniche costruttive e dagli altri elementi che connotano un'epoca storica e ne riconoscono la paternità sul manufatto edilizio. Sono queste caratteristiche che in molti casi non permettono di progettare gli spazi dotandoli delle protezioni passive indicate dalle regole tecniche; si pensi, ad esempio, ai sistemi di vie di esodo, alla necessità di prefigurare percorsi alternativi e aperture contrapposte e, più in generale, alle dimensioni in altezza e larghezza di percorsi, uscite, scale, gradini ecc.

In questi casi, attuare le prescrizioni delle regole tecniche significa incidere fortemente sulla natura del manufatto con interventi spesso inconciliabili coi vincoli posti sull'edificio.

Infine, nel valutare il rischio di incendio neH'edificio vincolato, deve essere condotta una riflessione sulle caratteristiche strutturali, perché queste incidono notevolmente sulla risposta che l'edificio è in grado di dare all'incendio.

È necessario, preliminarmente, riconoscere i tipi strutturali distinguendo gli elementi portanti da quelli di separazione e la loro natura: murature (comprese le volte), strutture !ignee, finiture (pavimentazioni, intonaci, stucchi, ferramenta ecc). Questa lettura dell'edifico permette di individuare gli elementi per i quali, essendo incerto il comportamento al fuoco, diventa sostanzialmente inaffidabile la classificazione della resistenza al fuoco e inattuabile la realizzazione dei compartimenti antincendio.

Le criticità di cui si è fatto cenno dovranno essere considerate in relazione all'esodo degli occupanti, alla protezione dell'edificio/bene tutelato e all'eventuale messa in sicurezza dei beni mobili tutelati, individuando opportune misure aggiuntive in grado di sopperire a queste criticità integrando il sistema di prevenzione e protezione in essere.


II.4.3.1 I cantieri

Dalle statistiche internazionali e nazionali, risulta chiaramente che una parte non trascurabile di incendi negli edifici tutelati ha origine nei cantieri attivati per manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli stessi.

Possiamo distinguere due casi:

- lavori svolti ad attività chiusa;

- lavori svolti ad attività aperta, anche solo parzialmente.

La differenza sostanziale è nella presenza o meno di pubblico o comunque lavoratori e addetti in genere, ma resta la particolare attenzione nella salvaguardia dei beni tutelati, evidenziando che, con la presenza del cantiere, il livello di sicurezza nei confronti degli stessi si abbassa, in quanto vengono ad introdursi una serie di pericoli, e ad incrementarsi fattori di esposizione e vulnerabilità per i beni, connessi con le lavorazioni stesse e con la cantierizzazione dei luoghi.

Per una valutazione del rischio di incendi andranno quindi verificate in corso d'opera, oltre alle situazioni standard e al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, le modifiche provvisorie indotte agli edifici in termini di accessibilità, percorsi, vie di esodo, impianti sia di sicurezza che tecnologici e di conseguenza andranno previste misure appropriate di compensazione (III.11).


III. Criteri, misure antincendio e soluzioni tecniche

Come già evidenziato, l'adeguamento antincendio degli edifici tutelati, risente di criticità legate all'impianto strutturale e morfologico del manufatto che spesso non consente l'adozione delle prescrizioni previste per la generalità degli edifici di nuova realizzazione. Anche gli impianti, tecnologici e antincendio, scontano difficoltà nelle installazioni ex novo e nell'adeguamento di quelle esistenti, nonostante si osservi che oggi, tecniche più evolute offrano soluzioni di minor impatto e quindi più compatibili con i beni tutelati.

In queste evenienze, come si è detto, la mancata realizzazione di alcune prescrizioni della regola tecnica specifica, comporta la completa revisione del sistema di prevenzione e protezione antincendio da adottarsi sia nei confronti dell'attività sia del bene tutelato. La valutazione del rischio di incendio estesa anche al bene (Rbeni) permetterà di non tralasciare questo aspetto che, nella regola tecnica, è effettuato dal legislatore e assicurato e dall'armonica compresenza delle soluzioni tecniche prescrittive previste.

Di seguito sono riportate le soluzioni tecniche e le relative misure aggiuntive da adottare nei progetti in deroga in relazione alle seguenti misure antincendio:

1. reazione al fuoco;

2. resistenza al fuoco;

3. compartimentazione;

4. esodo;

5. gestione della sicurezza antincendio;

6. controllo dell'incendio;

7. rivelazione ed allarme;

8. controllo di fumi e calore;

9. operatività antincendio;

10. sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio;

11. cantieri temporanei e mobili.


III.1 Reazione al fuoco

“La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase di prima propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione stessa dell'incendio.

Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni finali di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova".N16

Negli edifici tutelati, si ha frequentemente un duplice problema. Da un lato, la partecipazione al fuoco degli arredi e di altri materiali che non hanno il previsto requisito di reazione al fuoco e che non può essere eliminata per il vincolo di tutela al quale i beni stessi sono sottoposti. Dall'altro, un eventuale incendio comporta anche il rischio di danneggiamento del bene, dovuto in alcuni casi anche solo all'esposizione ai fumi e a gas caldi che aggrediscono le superfici di pregio storicoartistico.

Nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni di comportamento al fuoco dei materiali indicati nella regola tecnica di prevenzione incendi, dovranno essere adottati requisiti equivalenti che, rapportati alla valutazione dei profili di rischio Rvita e Rbeni (capitolo Il), permettano di limitare la partecipazione dei materiali alla combustione e ridurre la propagazione dell'incendio.


III.1.1 Soluzioni tecniche

I requisiti di reazione al fuoco dei materiali (rivestimenti, arredi, canali, impianti, ecc.) ubicati nelle vie di esodo e negli altri altri ambienti o compartimenti possono essere dedotti dalla seguente tabella G1 che, in base ai livelli di rischio delle attività, indica i requisiti minimi dei materiali collocati lungo le vie di esodo e negli altri ambienti.


III.1.2 Misure aggiuntive

Nei casi in cui pavimenti, rivestimenti e arredi ecc. non possano in alcun modo essere sostituiti con altri di appropriata reazione al fuoco perché sottoposti a vincolo, dovrà essere valutata la condizione di esposizione al rischio oltre la quale dovranno essere aggiunte le misure di protezione.

Le condizioni di esposizione al rischio sono valutate tramite due parametri α e β di seguito definiti:

coefficiente vie di esodo α =Sb/Sve

ove:

Sb =superficie totale esposta del bene tutelato non classificato ai fini della reazione al fuoco; (si ritiene trascurabile l'incidenza di elementi a sviluppo lineare (es cavi, cordoni, canaline, etc). Per i mobili imbottiti la superficie del rivestimento deve essere moltiplicata per un coefficiente maggiorativo pari a 5, salvo specifica valutazione del rischio.

Sve= superficie totale esposta (pavimenti, pareti e soffitti) della via di esodo ove è presente il bene tutelato non classificato ai fini della reazione al fuoco.

coefficiente altri ambienti 13 = Sb/Sa

ove:

Sb =superficie totale esposta del bene tutelato non classificato ai fini della reazione al fuoco; (si ritiene trascurabile l'incidenza di elementi a sviluppo lineare (es cavi, cordoni, canaline, etc). Per i mobili imbottiti la superficie del rivestimento deve essere moltiplicata per un coefficiente maggiorativo pari a 5, salvo specifica valutazione del rischio.

Sa = superficie totale esposta (pavimenti, pareti e soffitti) di altro ambiente o compartimento ave è presente il bene tutelato non classificato ai fini della reazione al fuoco.


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Appendice 1 - Scenari di incendi

La progettazione antincendio in un edificio tutelato con l'approccio prestazionale dell’ingegneria della sicurezza (F8E) deve soddisfare appositi criteri prestazionali, sia per la sicurezza della vita umana che per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso contenuti.

Nel primo caso, il criterio prestazionale riguarda la garanzia che ogni occupante, non addestrato ad affrontare un incendio, non venga esposto a condizioni insostenibili, istantanee o cumulative degli effetti dell'incendio. Ciò nell'ipotesi che, in ogni stanza o zona normalmente occupata, almeno una persona sia situata nel punto più lontano dalle uscite e che ogni stanza o area occupata contenga il numero di persone normalmente previsto nelle condizioni ordinarie.

Nel secondo caso il criterio prestazionale riguarda la garanzia che gli ambienti, gli spazi o i beni tutelati in esso contenuti non vengano esposti ad effetti istantanei o cumulativi di incendio che possano causare agli stessi danni irreversibili.

A tal fine alcune situazioni, ben rappresentative di quello che potrebbe realisticamente accadere negli edifici tutelati, sono illustrate dagli scenari d'incendio di seguito riportati (tratti da NFPA 914:2010 e da NFPA 909:2013) che - in taluni casi - si differenziano a loro volta in due scenari distinti ai fini prestazionali per la sicurezza della vita (parte A) e per la salvaguardia dei beni (parte B).

Ogni scenario è estremo, ma deve essere realistico rispetto a:

(1) posizione iniziale del focolaio, sempre unico, definendo esplicitamente il primo elemento acceso e la sua posizione;

(2) tasso iniziale di crescita della curva d'incendio;

(3) produzione di fumo.

La descrizione degli scenari è di tipo qualitativo, lasciando al progettista la scelta più adeguata per ciascuna ipotesi o specifica progettuale, che devono essere adeguatamente documentate. Deve essere fornita la fonte dei dati di ingresso utilizzata per ciascun parametro, che deve essere appropriato al metodo o modello di calcolo utilizzato. Per quei parametri esclusi dalle scelte progettuali e dunque omessi dai dati di ingresso, ovvero modificati a causa di limitazioni nel metodo di calcolo o in altre procedure di implementazione dei dati, deve essere eseguita un'analisi di sensibilità delle conseguenze di tale omissione o della modifica introdotta.

Devono essere inoltre esplicitamente identificate le caratteristiche dell'edificio e dei beni in esso contenuti, le attrezzature o le attività che possono eventualmente influenzare il comportamento degli occupanti o il livello di rischio d'incendio, le prestazioni dei sistemi di protezione antincendio e le loro caratteristiche costruttive, gli impegni di carattere gestionale che possono influenzare i risultati dell'analisi prestazionale (es. limitazioni sul numero massimo di occupanti o sulla quantità o collocazione di materiali o d

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