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D. Min. Interno 07/08/2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

In vigore dal 27/11/2012.

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[Premessa]



Il Ministro dell’Interno


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 R e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 R;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R e successive modificazioni concernente l’attuazione dell&rsq

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R e le seguenti:

a) attività soggette: attività riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente de

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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decre

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Art. 3. - Istanza di valutazione dei progetti

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l’istanza di valutazione dei progetti, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

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Art. 4. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;

c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa.

2. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del SGSA.

3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:

a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di s

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Art. 5. - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;

c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezz

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Art. 6. - Istanza di deroga

1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

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Art. 7. - Istanza di nulla osta di fattibilità

1. L’istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

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Art. 8. - Istanza di verifiche in corso d’opera

1. L’istanza per l’effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell’opera, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R, deve contenere:

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Art. 9. - Voltura

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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Art. 10. - Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell’ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmett

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Art. 11. - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista

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ALLEGATO I - Documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione dei progetti

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

— relazione tecnica;

— elaborati grafici.


A. Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio


A1. Relazione tecnica

La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.


A1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali ad esempio:

— destinazione d’uso (generale e particolare);

— sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

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ALLEGATO II - Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d’impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.

La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http:/www.vigilfuoco.it.


1. Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali

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ALLEGATO III - Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151


Attività

Sottoclasse

Categoria DPR

Descrizione attività

Descrizione sottoclasse

1

1

C

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h


2

1

B

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.

2

C

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Tutti gli altri casi

3

1

B

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3

Rivendite

2

B

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3

Depositi fino a 10 m3

3

C

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3

Depositi oltre 10 m3

4

C

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3

Impianti di riempimento

5

A

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg

Depositi di GPL fino a 300 kg

6

B

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg

Rivendite

7

B

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg

Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg

8

B

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg

Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg

9

C

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg

Depositi oltre 1.000 kg

10

C

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg

Impianti di riempimento

4

1

B

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3

Fino a 2 m3

2

C

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3

Oltre i 2 m3

3

A

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di GPL fino a 5 m3

4

B

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3

5

B

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di GPL da 5 m3fino a 13 m3

6

C

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3

7

C

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di GPL oltre i 13 m3

5

1

B

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3

Fino a 10 m3

2

C

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3

Oltre i 10 m3

6

1

A

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

2

B

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

OItre 2,4 MPa

7

1

C

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624


8

1

B

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm


9



1

B

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

2

C

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

10



1

B

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

Fino a 50 m3

2

C

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

Oltre 50 m3

11



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ALLEGATO IV - Modifiche ad attività esistenti

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151 R.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’at

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