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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 07/08/2012
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In vigore dal 27/11/2012.
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[Premessa]Il Ministro dell’Interno Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 R e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 R; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R e successive modificazioni concernente l’attuazione dell&rsq |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R e le seguenti: a) attività soggette: attività riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente de |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decre |
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Art. 3. - Istanza di valutazione dei progetti1. Per le attività soggette di categoria B e C, l’istanza di valutazione dei progetti, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere: a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante; |
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Art. 4. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere: a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante; b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione; c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa. 2. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del SGSA. 3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati: a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di s |
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Art. 5. - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere: a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante; b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione; c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezz |
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Art. 6. - Istanza di deroga1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R, deve contenere: a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante; |
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Art. 7. - Istanza di nulla osta di fattibilità1. L’istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere: |
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Art. 8. - Istanza di verifiche in corso d’opera1. L’istanza per l’effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell’opera, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R, deve contenere: |
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Art. 9. - Voltura1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. |
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Art. 10. - Modalità di presentazione delle istanze1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell’ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmett |
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Art. 11. - Disposizioni finali e abrogazioni1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista |
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ALLEGATO I - Documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione dei progettiLa documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. In particolare comprende: — relazione tecnica; — elaborati grafici. A. Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio A1. Relazione tecnica La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. A1.1 Individuazione dei pericoli di incendio La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali ad esempio: — destinazione d’uso (generale e particolare); — sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; |
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ALLEGATO II - Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attivitàLe certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d’impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate. La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http:/www.vigilfuoco.it. 1. Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) 1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio. La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali |
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ALLEGATO III - Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
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ALLEGATO IV - Modifiche ad attività esistentiNel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151 R. Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto. A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’at |
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