Il provvedimento, in vigore dal 20.8.2007, definisce gli aspetti procedurali ed i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal DM 4.5.1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico, secondo la definizione fornita dall'art. 7 del decreto, comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei VV.F.
Le metodologie descritte dal provvedimento in esame possono essere applicate, in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità:
- per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/1998.
L'art. 3 prevede che la documentazione tecnica prevista dall'allegato I, lettera A), al citato DM 4.5.1998, deve essere integrata con quanto stabilito nell'allegato al nuovo decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio. In questo caso è inoltre previsto che, per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonché della rilevante complessità correlata all'esame dei progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando per due il numero di ore stabilito nell'allegato VI al medesimo DM 4.5.1998.
Analogamente a quanto sopra illustrato, anche per la domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi la documentazione tecnica prevista dall'allegato I al DM 4.5.1998 deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio. In questo caso la durata del servizio al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto (vedi sopra), maggiorata del 50%.
Infine anche la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3 del più volte citato DM 4.5.1998 è comprensiva anche della dichiarazione in merito all'attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio.