Ai sensi del comma 6, art. 11 del D.P.R. 151/2011, per le attività in questione esistenti sono previste le seguenti scadenze per l’invio della prima attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio:

* entro il 07/10/2017 per le attività con CPI una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/1988;

* entro il 07/10/2019 per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;

* entro il 07/10/2021 per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 ed il 07/10/2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011).

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 5, art. 11 del D.P.R. 151/2011, gli enti e i privati responsabili delle attività soggette esistenti al 07/10/2012 ed in possesso del CPI, alla scadenza del medesimo Certificato devono provvedere alla richiesta di rinnovo periodico.

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