Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere a firma di professionista antincendio (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio), conforme a quanto previsto dall’Allegato I R, lettera A, al D.M. 07/08/2012, e integrata con quanto stabilito nell’Allegato R al D.M. 09/05/2007 R, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Dalla redazione