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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 09/05/2007
D. Min. Interno 09/05/2007
D. Min. Interno 09/05/2007
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139R, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Vista la direttiva de |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per |
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Art. 2 - Campo di applicazione1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli |
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Art. 3 - Domanda di parere di conformità sul progetto1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, R la documentazione tecnica prevista dall&rsqu |
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Art. 4 - Domanda di deroga1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I |
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Art. 5 - Dichiarazione di inizio attività1. La dichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’i |
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Art. 6 - Sistema di gestione della sicurezza antincendio1. La progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’e |
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Art. 7 - Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio1. E’ istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l’Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di |
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Allegato - Processo di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: - curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR): energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W; - incendio di progetto: descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio; - livelli di prestazione: criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una valutazione di sicurezza; - processo prestazionale: processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici; - scenario di incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l’ambiente nel quale si sviluppa l’incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva; - scenario di incendio di progetto: specifico scenario di incendio per il quale viene svolta l’analisi utilizzando l’approccio ingegneristico. 2. Generalità 1. L’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione. 2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell’iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all’analisi quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione. 3. Restano ferme le responsabilità in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. 3. Analisi preliminare (I fase) |
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