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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 22/12/2004, n. 16
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- L.R. 05/01/2011, n. 1
- L.R. 21/01/2010, n. 2
- L.R. 28/12/2009, n. 19
- Errata corrige in B.U. 07/07/2008, n. 27
- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 11/08/2005, n. 15
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto della legge |
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Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica1. La pianificazione territoriale e urbanistica, nel perseguire le finalità di rigenerazione territoriale e urbana, di sostenibilità ambientale, ecologica, urbanistica, economica e sociale, di rafforzamento della resilienza urbana, di contrasto al consumo di suolo e di incremento del suolo permeabile, anche ai fini della prevenzione degli effetti indotti dai cambiamenti climatici, è orientata a promuovere processi di sviluppo sostenibile delle comunità insediate, per una migliore qualità di vita delle persone, attraverso le seguenti azioni prioritarie: a |
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Art. 2-bis - Definizioni1. Il territorio comunale, ai fini della presente legge, è suddiviso in territorio urbanizzato e territorio rurale come specificato nel presente articolo. 2. Il territorio urbanizzato è dotato di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito da aree completamente o parzialmente edificate a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, da attrezzature pubbliche e di uso pubblico, verde urbano e impianti tecnologici. Son |
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Art. 2-ter - Contrasto al consumo di suolo1 Il consumo di suolo è definito dall'incremento del territorio interessato da interventi di edificazione, impermeabilizzazione, copertura artificiale, scavo o rimozione tali da comprometterne le funzioni ecosistemiche e le potenzialità pr |
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Art. 2-quater - Contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici1. I piani territoriali e urbanistici e i programmi d'intervento indicano espressamente, ciascuno alla propria scala, la strategia eco-sistemica per contrastare gli effetti indotti dai cambiamenti climatici, mitigarne le cause e produrre effe |
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Art. 2-quinquies - Strategie di messa in sicurezza dei territori dai rischi1. Il Piano territoriale metropolitano e i Piani territo |
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Art. 2-sexies - Osservatorio sul consumo di suolo, sui cambiamenti climatici e sui rischi naturali e artificiali1. La Regione istituisce l'Osservatorio sul consumo di suolo, su |
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Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio. |
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Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività a |
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Art. 5 - Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione1. Gli enti titolari di funzioni rel |
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Art. 6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta atti |
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Art. 7 - Competenze1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alla Città metropolitana di Napoli, alle Province e ai Comuni, che ne accertano la loro conformità alle norme statali e regionali in materia di governo del territorio, nonché alle norme ambientali, paesaggistiche, sanitarie e edilizie e alle normative e disposizioni dei piani direttamente cogenti sugli stessi. N87 1-bis |
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Art. 8 - Sussidiarietà1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dal |
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Art. 9 - Efficacia dei piani1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi dis |
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Art. 10 - Salvaguardia1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese: |
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Art. 11 - Flessibilità della pianificazione territoriale1. La Città Metropolitana |
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Art. 12 - Accordi di programma1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione degli strumenti urbanistici, se è necessaria un'azione integrata tra regione, Città Metropolitana, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis. N42 |
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Art. 12-bis - Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano: a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali; b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della no |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA |
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CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE |
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Art. 13 - Piano territoriale regionale1. La Regione adotta e approva il Piano Territoriale Regionale (PTR) in aderenza agli obiettivi e ai contenuti fissati dalla programmazione statale e socio-economica regionale, anche al fine di garantire la coerenza strategica degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e metropolitana e rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione regionale e per gli altri documenti di programmazione dei fondi strutturali. N94 2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, definisce strategie, obiettivi, criteri e misure per la pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e in particolare: |
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Art. 14 - Piani settoriali regionali1. I piani settoriali regionali - Psr, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptr |
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Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale |
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Art. 17 - Sistema informativo territoriale1. Il SIT ha i seguenti compiti: a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale; b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in genera |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE |
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Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale. N100 2. La pianificazione territoriale provinciale: a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso; b) concorre insieme al PTR a definire gli obiettivi di performance ecologico-ambientali fornendo indirizzi e limiti prestazionali, qualitativi e quantitativi, da rispettare nella redazione degli strumenti urbanistici comunali; N101 c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali; d |
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Art. 18-bis - Piano Territoriale Metropolitano1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dall'articolo 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitano quale strumento di pianificazione territoriale generale di area vasta con funzione di assetto strutturale, programmatico e operativo del proprio territorio. N105 |
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Art. 19 - Piani settoriali provinciali1. I piani settoriali metropolitani e provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, inte |
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Art. 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale |
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Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale |
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CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE |
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Art. 22 - Strumenti urbanistici comunali |
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Art. 23 - Piano strutturale urbanistico1. N111 2. Il PSU, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e delle previsioni del decreto legislativo 42/2004, in coerenza con le disposizioni del PTR, del PTM o del PTCP: a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi, definendo i criteri e le strategie territoriali di rigenerazione urbana e territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, contrasto del consumo di suolo, mitigazione dei rischi naturali e antropici, ordinato assetto degli insediamenti, anche mediante la trasformazione dello stato dei luoghi, ricomposizione degli ecosistemi; N113 b) definisce le parti del territorio urbanizzato e rurale di cui all'articolo 2-bis della presente legge, equiparandole alle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444/1968. In sede di elaborazione del PSU i Comuni possono classificare parte dei suddetti territori secondo una loro funzione prevalente, raccordando le eventuali previsioni di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; N113 c) N114 d) N115 e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili definite in riferimento all'articolo 2-bis, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; N116 e-bis) definisce gli interventi necessari all'attuazione della strategia prevista all'articolo 2-ter; N117 f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, anche attraverso il ricorso a concorsi di progettazi |
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Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale |
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Art. 25 - Atti di programmazione degli interventi |
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Art. 26 - Piani urbanistici attuativi1. La pianificazione urbanistica si attua sia mediante interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sia attraverso piani urbanistici attuativi o permesso di costruire convenzionato, di cui all'articolo 28-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Tali interventi, conformi al PSU e al RUE, possono essere di natura pubblica o privata. Il permesso di costruire convenzionato è utilizzato quando le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una procedura semplificata e secondo quanto specificato nel RUE. N122 2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti: |
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Art. 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi |
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Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio1. Il RUE è lo strumento normativo e regolamentare che è approvato obbligatoriamente insieme al Piano Strutturale Urbanistico (PSU). 2. Il RUE è composto da: a) disposizioni urbanistiche e norme tecniche di attuazione del PSU; b) Regolamento Edilizio Tipo (RET) regionale elaborato ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 sul RET. 3. Il RUE è articolato secondo gli aspetti specifici del territorio comunale e definisce in particolare i criteri di progettazione dell'edificato e degli spazi aperti e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasf |
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Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale |
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CAPO IV - ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD |
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Art. 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla pres |
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Art. 31 - Dotazioni territoriali urbanistiche1. La pianificazione urbanistica, sia a livello di PSU sia a livello di PO, al fine di garantire la sostenibilità urbanistica, individua le dotazioni territoriali urbanistiche, pubbliche e di interesse pubblico, in termini di aree e singole attrezzature. Le dotazioni territoriali urbanistiche sono i servizi ecosistemici, le infrastrutture verdi, le attrezzature per lo sport e per l'istruzione, i parcheggi, i servizi rispondenti a funzioni collettive e di interesse comune, tra cui studentati, residenze assistenziali per anziani, strutture semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità e sanitarie, spazi sociali e culturali. N145 |
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Art. 31-bis - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico1. Le prescrizioni del PSU hanno carattere conformativo, salve particolari e motivate eccezioni da esso stesso espressamente previste. 2. Sugli immobili destinati ad attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico, i proprietari o i soggetti aventi diritti reali, previa convenzione con il Comune da approvarsi in Giunta comunale, possono realizzare gli interventi a propria cura e spese, adeguandosi alle |
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CAPO V - SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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Art. 32 - Perequazione urbanistica1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificator |
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Art. 33 - Comparti edificatori1. Le trasformazioni previste dal PSU e dal PO possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi PSU e PO. N126 2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal PSU e dal PO, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di inter |
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Art. 33-ter - Programma operativo urbanistico comunale e intercomunale1. Il PO, strumento con natura urbanistica, finanziaria e gestionale, per le finalità di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 1, attua nel rispetto della pianificazione paesaggistica e delle previsioni del decreto legislativo 42/2004 le azioni di riqualificazione edilizia e urbana e le nuove urbanizzazioni che si rendono necessarie per un complesso d'interventi indirizzati a obiettivi realizzabili nel breve periodo all'interno di quadri strategici di sviluppo sostenibile, in particolare attraverso il recupero, la ristrutturazione urbanistica ed edilizia e la rifunzionalizzazione ecososten |
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Art. 33-quater - Interventi per la rigenerazione urbana1. Al fine di promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente e agevolare la riqualificazione di ambiti urbani degradati, anche segnati dalla presenza di edifici dismessi o in via di dismissione, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono consentiti, in ragione della loro natura e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al decreto legislativo 42/2004, interventi di: a) ristrutturazione edilizia di singoli edifici che comprendano anche demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e modifiche di destinazione d'uso ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni; b) ristrutturazione urbanistica di uno o più edifici contermini rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni; c) riqualificazione di ambiti urbani in tutto o in parte degradati, ove la dimensione e la complessità degli interventi di cui alle lettere a) e b) ne richieda l'inquadramento in un programma unitario ai fini del riassetto del tessuto urbanistico-edilizio preesistente, di dotazione delle aree per servizi ed attrezzature collettive, di adeguamento della rete viaria, nonché di aree per la riqualificazione ecologica e ambientale, da approvare anche in variante allo strumento urbanistico. 2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono realizzati mediante titolo abilitante diretto. 3. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono realizzati mediante permesso di costruire convenzionato o con Piano urbanistico attuativo. 4. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 sono realizzati mediante programmi operativi di rigenerazione urbana, ai sensi del comma 10 e seguenti. |
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Art. 33-quinquies - Programma integrato di valorizzazione per lo sviluppo del territorio1. La Regione, allo scopo di promuovere strategie per lo sviluppo del territorio, ela |
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Art. 34 - Attuazione del comparto edificatorio |
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Art. 35 - Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica1. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti |
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Art. 36 -Società di trasformazione urbana e territoriale1. È consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della regione, di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana e territoriale. 2. Le soc |
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Art. 37 - Contenuto delle convenzioni |
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CAPO VI - VINCOLI URBANISTICI |
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Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici |
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CAPO VII - POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE |
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Art. 39 - Poteri sostitutivi1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Città Metropolitana e le province, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine peren |
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Art. 40 - Supporti tecnici e finanziari1. La Regione, ai Comuni che ne fanno |
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CAPO VIII - NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA SULL'ABUSIVISMO |
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Art. 41 - Norme regolanti l'attività edilizia1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici |
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Art. 42 - Vigilanza sugli abusi edilizi1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edili |
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Art. 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive |
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Art. 43-bis - Regolamento di attuazione1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell' |
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TITOLO II-BIS - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 43-ter - Parcheggi pertinenziali1. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo e nel rispetto dall'articolo 9 comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) devono essere legati da vincolo pertinenziale obbligatorio con unità immobiliari ubicate non oltre la distanza stabilita nel RUE. In mancanza, i relativi atti di trasferimento della proprietà e di altri diritti reali sui parcheggi sono nulli. 2. Possono avanzare richiesta di permesso di costruire o inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di parcheggi previsti dal comma 1 anche imprese e cooperative di |
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Art. 43-quater - Recupero di locali tecnici e di manufatti esistenti1. Al fine di perseguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e limitazione del consumo di suolo, è possibile il recupero e la rifunzionalizzazione delle volumetrie dei locali tecnici e dei manufatti esistenti posti all'ultimo livello di un edificio. 2. Le volumetrie di cui al comma 1 devono essere comprese nella sagoma dell'edificio con copertura piana o spiovente. 3. Il Piano Strutturale Urbanistico può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione del presente articolo. 4. Il recupero dei locali esistenti di cui al comma 1 è ammesso se concorrono le seguenti condizioni: a) l'edificio non deve essere destinato, o da destinarsi, in tutto o in parte ad attività industrialeproduttiva; b) l'edificio deve essere stato realizzato legittimamente ovvero nel rispetto della legge 47/1985, della legge 724/1994 e della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in |
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Art. 43-quinquies - Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale1. Per Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) si intende quella realizzata o finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri Enti pubblici per la creazione di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trov |
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Art. 43-sexies - Condhotel1. Gli interventi edilizi interessanti gli esercizi alberghieri, finalizzati alla re |
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Art. 43-septies - Modalità di calcolo della volumetria lorda |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione1. N79 2. I Comuni approvano il Preliminare di Piano di cui al Regolamento 4 agosto 2011, n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021. Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024 N29 e lo approvano entro il termine perentorio del 30 giugno 2025 N32. La Regione, per i Comuni ina |
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Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento d |
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Art. 46 - Norme in materia di inquinamento acustico1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge |
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Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani1. I Piani e i Programmi di cui alla presente legge sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva n. 42/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e al decreto legislativo 152/2006, da effettuarsi durante la fase di redazione dei Piani e dei Programmi. N138 |
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Art. 47-bis - Adeguamento della pianificazione1. L'Amministrazione procedente adegua, rielaborandolo, modificandolo o integran |
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Art. 48 - Funzioni subdelegate1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è così sostituito: "In caso di persistente |
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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 49 - Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64; - legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 4 le parole "ai precedenti comma 1 e 2" sono soppresse e sostituite dalle parole "al precedente comma"; - legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all'allegato - "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali" - le parole "dal Sindaco" sono soppresse e sostituite dalle parole "dal dirigente comunale competente"; |
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Art. 50 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
LEGENDA PTR: PIANO TERRITORIALE REGIONALE PTCP: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PUC: PIANO URBANISTICO COMUNALE PUA: PIANI URBANISTICI ATTUATIVI RUEC: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE PSP: PIANI SETTORIALI PROVINCIALI PSR: PIANI SETTORIALI REGIONALI NTA: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG: PIANO REGOLATORE GENERALE SIT: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
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20/12/2024
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