Articolo modificato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 05/01/2011, n. 1; dall’art. 2, comma 1, della L.R. 02/08/2018, n. 26 e, successivamente, abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 29/04/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale

1. Abrogato

2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale.

3. La giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Ptr e propone al consiglio le eventuali modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso."

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