N26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 28/12/2009, n. 19; dall’art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2018, n. 26 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 29/04/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici

1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.

2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/01.

3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.

4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo 39."

Dalla redazione