Parole sostituite dall'art. 45, comma 1, della L.R. 29/04/2024, n. 5.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 28/12/2023, n. 24 al 30 giugno 2024; dall’art. 58, comma 1, della L.R. 29/12/2022, n. 18 al 30 giugno 2023; dall'art. 28, comma 3, della L.R. 28/12/2021, n. 31 al 30 giugno 2022.

Inizialmente il termine era fissato al 30 giugno 2021.

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