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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 02/08/2018, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/06/2021, n. 5
- L.R. 21/04/2020, n. 7
- L.R. 30/12/2019, n. 27
- L.R. 07/08/2019, n. 16
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione europe |
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CAPO I - Disposizioni in materia urbanistica |
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Art. 2 - Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata: a) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale."; b) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente: |
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Art. 3 - Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale1. L'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale) 1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza, di cui al |
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CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici |
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Art. 4 - Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo "Collegato alla legge di stabilità regional |
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Art. 5 - Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) è così modificata: a) al comma 5 dell'articolo 7 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell'EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'Ente."; b) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: "1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico &e |
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Art. 6 - Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata: a) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis (Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.) 1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano: a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi str |
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CAPO III - Disposizioni in materia di cultura e turismo |
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Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - Semplificazione in materia di turismo e cultura1. Omissis 2. Al comma 1 dell'articolo 1 dell |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 9 - Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata: a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "degli orari" sono aggiunte le seguenti: "e sia nelle tariffe mediante l'integrazione tariffaria regionale."; b) dopo il comma 3 dell'articolo 6-bisè aggiunto il seguente: "3-bis. Ai lavori del Comitato possono |
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CAPO V - Disposizioni in materia di zone economiche speciali, sviluppo economico e razionalizzazione della spesa regionale |
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Art. 10 - Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la regione Campania, con successivi provvedimenti anche di natura normativa, adotta le misure di liberalizzazione e di semplificazione volte a snellire i procedimenti amministrativi nelle materie di propria competenza e ad individuare meccanismi di monitoraggio e di controllo a garanzia della rapida attuazione degli interventi e della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree. 2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati. |
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Art. 11 - Semplificazioni per incentivare l'occupazione1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad u |
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Art. 12 - Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015") è così modificata: a) all'articolo 20: 1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e dell'articolo 3, comma 2" fino a "legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono soppresse; |
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Art. 13 - Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante |
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Art. 14 - Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale1-2. Omissis 3. Alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "bbis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario"; b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 15 - Clausola di semplificazione permanente.1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2017 sono abrogati: a)-b) omissis |
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Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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