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L. R. Campania 06/05/2013, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013).
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Art. 1

1-16. Omissis

17. La legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificata:

a) al comma 1 dell’articolo 5 il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano;” e il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento;”;

b) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore dell’Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell’esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro la data del 15 maggio 2013.”.

18-26. Omissis

27. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni), dopo le parole “articolo 6” sono inserite le seguenti: “e da dipendenti degli enti strumentali”.

28-45. Omissis

46. Per garantire la corretta gestione del patrimonio e l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell’articolo 1, le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”;

b) dopo il primo comma dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli enti gestori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), richiedono le certificazioni riguardanti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.”.

47. Il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 3, della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), è fissato al 30 novembre 2014.N1

48. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

“5. Nella domanda o nell’assegnazione dell’alloggio, nel caso in cui i titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o hanno abbandonato di fatto la conduzione dello stesso, subentrano i parenti di primo grado e in linea retta, il coniuge o convivente more uxorio e i collaterali facenti parte del nucleo familiare da almeno due anni.”.

49-52. Omissis

53. Dopo il comma 7 dell’articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), è aggiunto il seguente:

“7-bis. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici della Regione Campania e degli enti e degli organismi dalla stessa dipendenti, è dovuto un contributo per la copertura delle spese di istruttoria e di procedura pari ad euro 20,00 destinato a misure di sostegno in favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute aventi sede in Campania che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di valore artistico e culturale, educativo o sociale. Alle medesime finalità sono destinati i rimborsi delle spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, dovuti dall’aggiudicatario alla Regione Campania e agli enti e agli organismi dalla stessa dipendenti, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”.

54-59. Omissis

60. Nei casi previsti dall’articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, comprese le strutture sanitarie di ricovero e cura e i centri di procreazione medicalmente assistita, i soggetti pubblici e privati inoltrano al comune competente per territorio apposita istanza di autorizzazione. Gli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, nonchè gli studi odontoiatrici che esercitano attività professionale, se non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 8-ter e non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio di attività alla azienda sanitaria locale competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l’ASL provvede alle verifiche di competenza.

61. Omissis

62. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18/1997 è sostituita dalla seguente:

“e) cinque rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.”.

63. Le modifiche di cui al comma 62 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

64. Omissis

65. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’ edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 ; 18 aprile 1962, n. 167 ; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’ assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro il 31 dicembre 2021

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A cura di:
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  • Alfonso Mancini