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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 10/08/2022, n. 13
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Art. 2 - (Disposizione di semplificazioni in materia edilizia e di eco-sisma bonus)1. La riqualificazione energetica, ecobonus, la riduzione del rischio sismico, sisma bonus e tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del superbonus del 110 per cento previsto dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che possono anche riguardare parti strutturali e prospetti degli edifici, sono equiparati agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del dpr 380/2001 e attuabili con lo specifico modulo di Comunicazione inizio lavori asseverata superbonus (CILAS), con esclusione degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Restano efficaci, in osservanza dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività approvato dalla Conferenza unificata in data 4 agosto 2021, le Comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA) presentate attraverso i modelli regionali in data precedente al 5 agosto 2021 e in ogni caso le eventuali varianti in corso d’opera sono comunicate mediante il modulo CILAS. Restano validi i titoli edilizi, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus, presentati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per gli interventi costituenti in precedenza attività edilizia libera. N1 2. Gli ulteriori interventi edilizi attuati liberamente, rispetto sia a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 6 del dpr 380/2001 sia a quelli individuati nel Glossario edilizia libera approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 2 marzo 2018, ai sensi del comma 6 dell’ |
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Art. 3 - (La rigenerazione urbana nella pianificazione urbanistica)1. La Regione, per perseguire l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo, promuove processi di rigenerazione territoriale e urbana rivolti al contenimento dell’espansione urbana e al rinnovamento del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. A tal fine alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 9 dell’articolo 23 sono aggiunti i seguenti: “9-bis. La pianificazione urbanistica, nel perseguire le finalità di rigenerazione urbana, di sostenibilità ambientale, ecologica e sociale, di rafforzamento della resilienza urbana, di contrasto al consumo di suolo, è orientata a promuovere processi di sviluppo sostenibile delle comunità insediate attraverso le seguenti azioni prioritarie: a) limitazione dell’espansione e della dispersione degli insediamenti urbani favorendo processi di densificazione dell’edificato esistente; b) riduzione dei fattori di rischio naturale e antropico per garantire la salvaguardia degli ecosistemi, la massima sicurezza degli insediamenti e la migliore qualità di vita delle persone; c) salvaguardia degli ecosistemi con strategie anche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; d) valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e storico-culturali dei territori; e) salvaguardia dei suoli agricoli e delle attività produttive connesse; f) salvaguardia dei tessuti insediativi storici; g) adeguamento delle attrezzature, anche secondo standard di tipo prestazionale e in linea con le moderne soluzioni di innovazione tecnologica e di efficienza energetica; |
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Art. 4 - (Interventi edilizi di rigenerazione urbana)1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, anche in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni di cui all’articolo 3, e comunque non oltre il 30 giugno 2023 N10, sono consentiti, in ragione della loro natura e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interventi di: a) riqualificazione e recupero di edifici, anche con demolizione e ricostruzione o da rilocalizzare; b) recupero, riutilizzo e razionalizzazione dei complessi immobiliari dismessi o da rilocalizzare, anche con demolizione e ricostruzione; c) adeguamento degli immobili esistenti alla normativa di sicurezza; d) miglioramento sismico, ambientale, architettonico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzione. I processi di rigenerazione urbana attuano la concertazione degli interessi pubblici e privati, promuovono il convenzionamento di servizi privati di pubblica utilità e incentivano la partecipazione della cittadinanza. N11 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche attraverso meccanismi di incentivazione urbanistica. 3. L’incentivazione urbanistica ha come obiettivo il miglioramento della qualità architettonica e urbana nell’edilizia privata tramite la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione di aree degradate, la scelta di tecniche costruttive innovative, mediante soluzioni architettoniche e spaziali che si propongono nelle forme della contemporaneità, coniugando l’eredità della storia dei luoghi con la cultura e l’innovazione tecnologica, con interventi a elevate prestazioni in campo energetico-ambientale e paesaggistico, il ricorso all’utilizzo di fonti rinnovabili e l’eventuale promozione della bioedilizia, dell’uso di materiali ecosostenibili e di miglioramento sismico. 4. L’incentivazione può prevedere un incremento volumetrico per l’edilizia residenziale fino a un massimo del venti per cento, per operazioni di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e del trentacinque per cento per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con applicazione delle previsioni dell’articolo 3, comma 1 lett. d) del dpr 380/2001. Eventuali ampliamenti consentiti dallo strumento urbanistico comunale per altre finalità sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente comma nei limiti massimi delle percentuali indicate al periodo precedente. 5. Le amministrazioni comunali individ |
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Art. 5 - (Definizione di Edilizia residenziale sociale)1. L'Edilizia residenziale sociale (ERS) si realizza, in conformità alla disciplina statale in materia, attraverso interventi di natura immobiliare ed urbanistica e mira a garantire il diritto di abitare in una soluzione abitativa in proprietà o in locazione a costi convenzionati, a individui e nuclei familiari il cui reddito non consente di accedere ai prezzi di mercato, né sia idoneo per l'accesso al comparto dell’Edilizia residenziale pubblica (ERP). L'alloggio s |
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Art. 6 - (Incentivi economici)1. Al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, la Giunta regionale è |
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Art. 7 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 8 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.
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