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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 08/08/2016, n. 22
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- L.R. 04/01/2017, n. 1
- L.R. 23/12/2016, n. 38
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), la presente legge introduce mis |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "Industria 4.0": il processo che, mediante l’applicazione integrale dell’Internet of Things (IoT) nella filiera industriale, consente il collegamento in tempo reale di esseri um |
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Art. 3 - (Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi)1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese. 2. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania prosegue nell'azione di liberal |
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Art. 4 - (Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale)1. La Giunta regionale, nelle materie di propria competenza, elabora un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi, anche con l'obiettivo di giungere ad una consistente riduzione di tali oneri. 2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione. 2-bis. Il programma di cui al comma 1 contiene: |
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Art. 5 - (Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale)1. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettua un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso accordi con gli enti lo |
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Art. 6 - (Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana)1. Dopo il comma 7, dell'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionaliz |
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TITOLO II - Misure di semplificazione e riduzione della spesa |
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Art. 7 - (Semplificazione in materia di vendite di fine stagione) |
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Art. 8 - (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee) |
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Art. 10 - (Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio e di turismo)1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio il quale, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza. 2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, anche in caso di modifica della denominazione sociale, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione al Comune dove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale. 3. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività. 4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento di apposito esame. 5. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del s |
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Art. 11 - (Semplificazione per le attività ricettive)1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività ricettive, l’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è così modificato: a) dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti: “50-bis. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le aziende ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzat |
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Art. 12 - (Semplificazioni in materia di attività agrituristica)1. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così modificata: |
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Art. 12-bis - (Semplificazioni in materia di attività agricole) |
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Art. 13 - (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo)1. Il comma 7 dell’articolo 18 della |
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Art. 14 - (Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali)1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Region |
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Art. 15 - (Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale)1. Al fine di evitare duplicazioni tra l'albo provinciale e l'albo regionale dei gestori d |
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Art. 16 - (Misure di razionalizzazione e di semplificazione normativa)1. Al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, l’articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è abrogato. 2. Al fine di completare la liquidazione dell’Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) istituito con legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico -ISVE- per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca) e soppresso dall’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.), per il personale dipendente in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l’articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 3. La legge regionale 4 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è così modificata: a) i commi da 2 a 6 dell’articolo 17, sono abrogati; b) il comma 10 dell’articolo 19, è abrogato; c) la lettera a) del comma 4 dell’articolo 22, è abrogata; d) all’articolo 23, comma 1, le parole “90 giorni” sono sostitute dalle seguenti “160 giorni”. 4. L'articolo 20 della legge regionale 11/2015 , è così modificato: a) al comma 1-bis, dopo le parole “titoli abilitativi a costruire” sono aggiunte le seguenti: "da esercitarsi nell’ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché"; b) al comma 5, le parole da “al cui vertice” fino a “all’amministrazione” sono sostituite dalle seguenti “cui è prepos |
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TITOLO III - Manifattur@ Campania: Industria 4.0 |
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Art. 17 - (Linee Guida dell'Industria 4.0)1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le “Linee Guida dell'Industria 4.0" con l'obiettivo di: a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del know-how e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese; b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, un |
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Art. 18 - (Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività)1. Al fine di rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per il periodo 2016-2018, iniziative e provvedimenti volti a: a) favorire l'integrazione delle filiere manifatturiere campane, anche mediante la costruzione di piattaforme digitali capaci di migliorare la connettività, la collaborazione per lo sviluppo di prodotto, processo, organizzazione e per |
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Art. 20 - (Iniziative per la promozione della manifattura innovativa)1. La Regione promuove iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale. Tali iniziative sono sviluppate anche all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso programmi specifici e mediante le attività della bottega scuola di cui all' |
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Art. 21 - (OMI - Officine della Manifattura Innovativa)1. La Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i Comuni e gli enti del sistema regionale nonché con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo e artigianale e con le associazioni culturali e cooperative territoriali, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e d |
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Art. 22 - (Coworking)1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse, altre imprese ed altri soggetti portatori di innovazione, sostiene e promuove la progettazione e la realizzazione di esperienze di coworking sul territorio regional |
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Art. 23 - (Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente)1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee Guida" di cui all'articolo 17 e al fine di promuovere i prodotti e i servizi dell'Industria 4.0, la Regione Campania si dota dell |
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Art. 24 - (I Market Place dell’industria innovativa e del lavoro artigiano digitale)1. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa dell'industria manifatturier |
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Art. 25 - (Open Innovation)1. Al fine di incentivare la competitività del sistema produttivo regionale e di incrementarne le performances in tema di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alle imprese di medie e grandi dimensioni, la Regione promuove strategie innovative improntate all'innova |
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Art. 26 - (Industrie culturali e creative - ICC)1. La Giunta regionale promuove e sostiene lo sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali e creative che operano nei seguenti macro-settori di intervento: a) patrimonio storico e produzione artistica (patrimonio culturale, musi |
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Art. 27 - (Giunta digitale)1. Per garantire la necessaria trasparenza e accessibilità dell’azione amministrativa, la Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla data di e |
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TITOLO IV - Norme finali |
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Art. 28 - (Norma finanziaria)1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", come di seguito specificato: |
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Art. 29 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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