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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 29/06/2021, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/05/2024, n. 6
- Sent. Corte Cost. 25/07/2022, n. 187
- L.R. 28/12/2021, n. 31
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Art. 1 - Finalità1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 |
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CAPO I - Protezione civile e ambiente |
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Art. 2 - Interventi in materia di protezione civile. Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 121. Alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis - (Pianificazione degli ambiti territoriali e organizzativi ott |
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Art. 3 - Interventi in materia di riqualificazione ambientale1. La Regione, anche con l'utilizzo di fondi europei, compatibilmente con la relativa programmazione, promuove politiche volte alla riqualificazione ambientale e alla bonifica dei terreni. |
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Art. 4 - Interventi sui corpi idrici dell'area flegrea1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico indotto nell'area flegrea, anche a seguito della designazione del Comune di Procida quale capitale italiana |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Interventi per la messa in sicurezza di luoghi di culto montani1. La Regione Campania riconosce un contributo di euro 150.000,00 all'ente Parco regionale dei Monti Picentini per avviare l'iter procedurale per la me |
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Art. 7 - Disposizioni in materia di igiene del litorale marittimo1. La Regione affida all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAC) uno studio finalizzato alla classificazione delle spiagge del territorio regionale e sistemi continui di monitoraggio del fenomeno di sedimentazione organica della Posidonia. A tale scopo può promuovere specifici protocolli con università ed enti di ric |
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Art. 8 - Interventi in materia di qualità dell'aria. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2020, n. 361. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. |
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Art. 9 - Disposizioni in materia di Contratti di Fiume1. Per i Contratti di Fiume è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 sulla Missione 9, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio |
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CAPO II - Sviluppo economico e commercio |
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Art. 10 - Distretto del mare campano1. In considerazione delle importanti prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale del settore strategico della blue economy, la Regione Campania sostiene l'avvio di un progetto di sviluppo del "Distretto del mare campano" per la promozione dei sistemi turistici, commerciali, dei servizi, della ricerca e della produzione locale incentrati sull'economia del mare, da attuare in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, produttive, dei servizi, della formazione e della ricerca. 2. Il progetto ha quali obiettivi: |
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Art. 11 - Misure in materia di commercio. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 71. La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è così modificata: a) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e nel rispetto delle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)"; 2) al comma 6 dopo le parole: "Il SIAD" sono soppresse le seguenti parole: "fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, nonché" e dopo le parole: "artistico e ambientale," sono aggiunte le seguenti: "ai sensi della disciplina vigente,"; |
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Art. 12 - Misure in materia di attività fieristiche regionali1. Alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 16, sono aggiunti i seguenti: "Art. 16-bis (Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione) 1. La Regione Campania promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa europea e dell'ordinamento italiano. 2. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i criteri di pari opportunità e di parità di trattamento tra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri dell'Unione europea. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti ed è favorita ogni soluzione idonea ad elevare i livelli di sicurezza delle manifestazioni. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di implementare e qualificare il settore fieristico, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle sedi ed alle manifestazioni fieristiche, nonché l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori ed altri operatori, agli utenti ed ai visitatori delle fiere e delle manifestazioni, assicurando il coordinamento delle stesse, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi. 3. L'attività di vendita all'interno e l'accesso del pubblico nelle manifestazioni fieristiche, siano esse generaliste, settoriali o riservate ad operatori, sono disciplinate dal regolamento della manifestazione che disciplina i rapporti col pubblico dei visitatori e con gli espositori. 4. La Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili. Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 371. All'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale) sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi sono realizzabili, fatti salvi i casi in cui la legge prevede espressamente l'applicazione della normativa vigente in materia di edilizia libera ovvero di specifiche procedure, previo rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011; b) l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 387/2003. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto |
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Art. 14 - Osservatorio Agro Green1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio Agro Green al fine di verificare, valutare e promuovere la green economy per individuare s |
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CAPO III - Turismo |
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Art. 15 - Misure urgenti in materia di programmazione turistica1. Al fine di adottare misure di programmazione in materia di turismo adeguate allo sviluppo della fase epidemiologica da Covid-19, la Giunta regionale |
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Art. 16 - Misure in materia di attività ricettiva di Bed and Breakfast. Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 51. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di |
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Art. 17 - Misure in materia di agenzie di viaggio e di turismo. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 221. All'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0) sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è abrogato; b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche nella forma on line. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette alle disposizioni del presente articolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali. 6-ter. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) della legge regionale 18/2014 spettano ai Comuni le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di agenzia di viaggi. 6-quater. Il Comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenut |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 261. Alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplific |
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Art. 19 - Omissis
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CAPO IV - Cultura, spettacolo, sport, università e ricerca |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Disposizioni a favore delle imprese culturali e creative1. La Regione Campania promuove lo sviluppo delle imprese culturali e creative, di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n |
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Art. 22 - Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Promozione e sostegno di percorsi di interesse culturale e naturalistico1. Al fine di promuovere la costruzione di un sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica, la Regione Campania favorisce e valorizza la realizzazione di itinerari turistico-culturali che coinvolgono il patrimonio di attrattori culturali e naturali p |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Disposizioni in materia di sport. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 381. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) è a |
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CAPO V - Agricoltura |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Interventi in materia di zootecnia sostenibile1. La Regione Campania, nel quadro delle politiche di sostenibilità delle produzioni agroalimentari, promuove un progetto pilota per sviluppare a livello locale il riciclo di reflui zootecnici e la conseguente produzione di un ammendante 100% naturale di a |
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Art. 31 - Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Maggiore tutela del lavoro e della bufala mediterranea italiana in Campania.1. Ai fini della maggiore tutela del lavoro e del patrimonio zootecnico regionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania) ed alla legge 27 dicembre 2002, n. 292 (Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana), entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, applicando tutte le procedure di cui alla vigente normativa eurounitaria, statale e regionale. 2. Le linee guida riguardano, prioritariamente: a) i parametri per l'ammodernamento strutturale delle aziende |
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CAPO VI - Mobilità, trasporti e demanio marittimo |
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Art. 37 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 11. All'articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012-), dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: |
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Art. 38 - Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 31. Alla legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del trasporto |
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Art. 39 - Interventi in materia di mobilità sostenibile1. Al fine di accrescere le condizioni di sviluppo sostenibile del Parco regionale del Partenio e valorizzare le sue bellezze naturalistiche, la Region |
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Art. 40 - Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale1. Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, fatto salvo la possibilità per i Comuni di rinunciare alla potestà amministrativa, oggetto di conferimento delle funzioni di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono quelle ricadenti nei porti, specifiche aree portuali e approdi di rilevanza economica regionale e interregionale, individuati con delibera della Giunta regionale. 3. Restano di competenza della Regione la gestione e le modalità di utilizzazione di tutti gli spazi delle banchine o tratti di banchine portuali, con le annesse infrastrutture ed i prospicienti specchi acquei, destinati ai servizi di collegamenti marittimi in ambito regionale oltre che la manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali. 4. Entro centoventi gio |
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CAPO VII - CAPO VIII - Omissis
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CAPO IX - Imposte, canoni, concessioni |
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Art. 54 - Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione1. Omissis 2. Sono abrogati: |
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Art. 55 - Differimento termine pagamento diritti proporzionali e contributi annui1. Il termine previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 36 della leg |
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Art. 56 - Disposizioni in materia di concessioni per attività di acquacoltura1. Fermo restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti pe |
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Art. 57 - Misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, già esenti dalle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sono esentate anche dalle spese di istruttoria di cui all' |
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CAPO X - Organizzazione e razionalizzazione |
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Art. 58 - Art. 64 - Omissis
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Art. 65 - Ulteriori modifiche di manutenzione normativa1. N3 2. Omissis 3. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. La dichiaraz |
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Art. 66 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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Allegato 2Parte di provvedimento in formato grafico |
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