Comma abrogato dall'art. 159, comma 2, della L.R. 21/04/2020, n. 7, così recitava:

“1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari.”.”

Dalla redazione