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L. R. Campania 23/12/2014, n. 22

Disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2019, n. 27
- L.R. 08/08/2016, n. 22
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Art. 1 - (Principi)

1. La Regione promuove e favorisce la tutela, l’incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua gli interventi di conservazione ambientale, disciplina la programmazione e l’esercizio, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale de

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Art. 2 - (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove e favorisce l’utilizzo razionale delle risorse alieutiche, la valorizzazione e l’incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane, anche mediante il potenziamento delle attività integrative della pesca, la promozione dell’associazionismo e della cooperazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la disciplina dell’esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico per garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e per promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente delle medesime attività;

b) la disciplina di interventi strutturali a sostegno del settore della pesca, della maricoltura, dell’acquicoltura ed il potenziamento della filiera produttiva ittica;

c) la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’adeguamento infrastrutturale dei porti, degli approdi della pesca e dei punti di sba

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Art. 3 - (Definizioni)

1. La presente legge applica le definizioni adottate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale

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Art. 4 - (Funzioni amministrative della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) l’indirizzo, la pianificazione

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Art. 5 - (Funzioni amministrative dei Comuni)

1. Nell’ambito delle competenze trasferite alle Regioni sono affidate ai Comuni le seguenti funzioni ammin

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Art. 6 - (Funzioni delle aree marine protette e degli organismi di gestione)

1. Le funzioni amministrative delle aree marine protette e dei relativi organismi di gestione sono di

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Art. 7 - (La Consulta regionale del mare)

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della pesca, per lo sviluppo dell’economia ittica regionale e per la concertazione permanente, è istituita presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale del mare per le politiche regionali della pesca e dell’acquicoltura, di seguito denominata Consulta regionale.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composta da:

a) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia o suo delegato;

b) il dirigente della competente struttura regionale in materia di pesca ed acquicoltura o suo delegato;

c) il dirigente della competente struttura regionale in materia di demanio marittimo o suo delegato;

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Art. 8 - (Commissione consultiva locale della pesca)

1. In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norm

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Art. 9 - (Distretti di pesca)

1. Per garantire l’efficiente attuazione delle politiche di sostegno e di sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alieutiche e della tutela della biodiversità, sono istituiti, previa richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria, i distretti di pesca.

2. La proposta di costituzione del distretto di pesca deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria, su richiesta motivata, previa intesa con i Comuni territorialmente competenti.

3. La struttura regionale competente in materia di pesca marittima svolge l’attività istruttoria ed amministrativa e procede alla elaborazione dello studio di fattibilità.

4. Lo studio di fattibilità individua gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttiva delle aree marine interessate evidenziando i benefici economici, produttivi ed ambientali.

5. I distretti sono costituiti a seguito dell’adozione di delibere di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall’articolo 7. Le delibere della Giunta regionale sono corredate ed integrate da apposita cartografia.

6. Il distretto di pesca è gestito

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Art. 10 - (Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale)

1. I Consorzi della piccola pesca, costituiti in via prevalente tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca, rappresentano gli organi economici per coniugare la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico ed occupazionale con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.

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Art. 11 - (Programma triennale regionale della pesca e dell’acquicoltura)

1. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente per ciascun triennio di programmazione, la Giunta regionale approva il Programma triennale della pesca e dell’acquicoltura, in seguito denominato Programma, predisposto dalla struttura regionale competente di concerto con la Consulta regionale, previo il parere della Commissione consiliare permanente competente.

2. Il Programma ha durata triennale ed i successivi piani sono predisposti entro centottanta giorni dalla data della loro scadenza.

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Art. 12 - (Destinazione vocazionale delle aree a mare)

1. La struttura regionale competente in materia di pesca propone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’avvio delle procedure per la redazione del piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l’acquicoltura. Il piano individua le aree a mare idonee per le destinazioni produttive della pesca e dell’acquicoltura e definisce i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle attivit&a

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Art. 13 - (Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell’acquicoltura e delle attività connesse)

1. La Regione favorisce le attività di ricerca sulla pesca, sull’acquicoltura, sulla maricoltura e sulle attività connesse secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca previsto dall’articolo 11.

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Art. 14 - (Rilascio della licenza di pesca)

1. Il rilascio della licenza di pesca marittima è disciplinato dalla vigente normativa in mate

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Art. 15 - (Registro della pesca professionale)

1. L’iscrizione nel Registro della pesca professionale è disciplinata dalla vigente norm

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Art. 16 - (Pesca del novellame)

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali vivent

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Art. 17 - (Attività connesse alla pesca)

1. Sono considerate connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto ad essa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

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Art. 18 - (Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo)

1. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell’acquicoltura sono finalizzate a:

a) favorire le forme sostenibili di turismo direttamente esercitate dalle comunità locali, nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;

b) valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;

c) valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;

d) promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l’affermazione dei sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e di responsabilità verso l’ambiente e verso i consumatori;

e) concorrere alla integrazione del reddito degli addetti.

2. L’integrazione delle attività di pesca ed acquicoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le se

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Art. 19 - (Strutture di ittiturismo)

1. Per lo svolgimento delle attività di ittiturismo previste dalla presente legge sono utilizzati, nel rispetto della vigente normat

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Art. 20 - (Norme igienico - sanitarie e di sicurezza per l’esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo)

1. Ai fini della verifica dei requisiti igienico–sanitari delle strutture adibite allo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di produzione, di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande.

2. L

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Art. 21 - (Registro regionale degli operatori del pescaturismo e dell’ittiturismo)

1. Ai sensi della presente legge è istituito presso gli uffici della struttura regionale competente il Registro regionale degli operatori dell’ittiturismo e del pescaturismo. Al Registro regionale sono iscritti i soggetti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo che non hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d&r

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Art. 22 - (Abilitazione all’esercizio delle attività di ittiturismo e di pescaturismo)

1. L’avvio dell’attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA prevista dall’articolo 19 della legge 7 agosto 199

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Art. 23 - (Obblighi degli operatori dell’ittiturismo e del pescaturismo)

1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di ittiturismo sono tenuti:

a) ad iniziare l’attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA;

b) a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed a comunicare le variazioni dell’attività;

c) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura, di chiusura temporanea dell’esercizio e la durata della chiusura;

d) ad esporre al pubblico la ricevuta della SCIA per l’esercizio dell’attività;

e) ad osservare le disposizioni previste dall’

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Art. 24 - (Pesca sportiva a mare)

1. La pesca sportiva a mare, comunque esercitata, è tenuta al rispetto ed all’osservanza della presente legge.

2. Le attività di pesca sportiva sono effettuate con attrezzi individuali e non individuali.

3. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) il coppo o la bilancia;

b) il giacchio o il rezzaglio o lo sparviero;

c) le lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine, le lenze per cefalopodi con un numero di ami non superiore a sei;

d) le lenze a traino di superficie e di fondo ed i filaccioni;

e) i nattelli per la pesca in superficie, il fucile subacqueo, la fiocina a mano, la canna per cefalopodi;

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Art. 25 - (Concessione dell’attività di maricoltura)

1. La richiesta di concessione di uno spazio a mare per lo svolgimento dell’attività di maricoltura o per la stabulazione del pesce è presentata all’autorità competente e deve essere completa delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di istallazione e di avvio dell’attività produttiva.

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Art. 26 - (Valutazione di Impatto Ambientale)

1. L’Autorità competente, prima del rilascio della concessione, acquisisce il parere esp

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1472609 6100708
Art. 27 - (Prescrizioni)

1. La concessione è subordinata all’accertamento delle condizioni di idoneità dell’allevamento dell’area individuata ai sensi dell’articolo 12 e alle seguenti condizioni generali:

a) i fondali devono essere caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;

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Art. 28 - (Controlli)

1. Il Comune rilascia l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di allevamen

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Art. 29 - (Concessione di aree per ormeggio e per attività di pesca)

1. Nel rispetto degli atti di regolamentazione e disciplina delle destinazioni d’uso i pescatori, in forma singola o associata, possono

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Art. 30 - (Interventi ammissibili a sostegno pubblico)

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione di contribuiti, la Region

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Art. 31 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 32 - (Sanzioni amministrative)

1. Si applica la normativa vigente in materia di pesca per le attività di controllo e di vigil

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Art. 33 - (Attuazione della legge)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana il Regolamento di attuazi

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Art. 34 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

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