N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 29/12/2020, n. 38, così recitava:

“Art. 19 - (Istituzione fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese campane)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo campano e al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Campania, la Giunta regionale, con delibera, istituisce, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese campane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall’articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a Benevento nell’anno 2015.

3. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione. Per gli anni successivi, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione di legge si provvede annualmente con legge di bilancio.”

Dalla redazione