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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 23/12/2016, n. 38
L. R. Campania 23/12/2016, n. 38
L. R. Campania 23/12/2016, n. 38
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/03/2017, n. 10
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Art. 1 - (Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale)1. All’articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 R (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. 6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.”. 2. - 3. Omissis 4. La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 R (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) è così modificata: a) al comma 1 dell’articolo 6, le parole “entro il 2020” sono sostituite dalle seguenti “nei termini previsti dalle normative vigenti”; b) il comma 4 dell’articolo 12, è così sostituito: “4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. È consentito nelle stesse aree, la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei Comuni, gli impianti per l’autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d’inerti da costruzione.”; c) il comma 5 dell’articolo 12 è così sostituito: |
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Art. 2 - (Misure per la semplificazione amministrativa)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 R (Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattura @Campania: industria 4.0), è aggiunto il seguente: “2bis. Il programma di cui al comma 1 contiene: |
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Art. 3 - (Disposizioni di semplificazione normativa e contenimento dei costi delle società partecipate)1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 R (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dall’articolo 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 R (Disposizioni per la formazione del bi |
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Art. 4 - (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)1. In attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 R (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), la legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 R (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è così modificata: a) l’alinea del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente: “1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), sono finalizzate alla pianificazione, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale mediante i seguenti adempimenti:”; b) al comma 2 dell’articolo 4 dopo le parole “successivo articolo 5” sono aggiunte le seguenti: “, ed è parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 132/2016.”; c) al comma 1 dell’articolo 5: 1. all’alinea dopo le parole “21 gennaio 1994, n. 61” s |
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Art. 5 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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