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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 06/11/2008, n. 15
L.R. Campania 06/11/2008, n. 15
- L.R. 21/01/2010, n. 2
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 08/08/2016, n. 22
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire: a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio; b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo; |
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Art. 2 - Definizione dell’attività di agriturismo1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. |
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Art. 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge: a) i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione |
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Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l’adozione del regolamento previsto dall’articolo 19, comma 1; |
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Art. 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: |
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Art. 7 - Esercizio dell’attività agrituristica1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica “alla segnalazione certificata di inizio attività" N7, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati: a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all’articolo 10; b) il possesso dell’attestato di formazione per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46; c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, R riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 6, comm |
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Art. 8 - Archivio regionale1. Presso l’assessorato regionale all’agricoltura è istituito l&rs |
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Art. 9 - Riserva di denominazione1. L’uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati son |
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Art. 10 - Connessione e prevalenza1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l’attività agricola che rimane prevalente. 2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell’attivit&agra |
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Art. 11 - Obblighi degli operatori agrituristici1. Gli operatori agrituristici sono tenuti: a) a comunicare al Comune le ta |
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Art. 12 - Sanzioni amministrative1. L’imprenditore che esercita l’attività di agriturismo in violazione dell’articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell’attività. 2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all’articolo 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è |
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Art. 13 - Norme igienico-sanitarie1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori. 2. Ne |
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Art. 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di inte |
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Art. 17 - Iniziative ammesse a incentivi1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo. 2. Per l’attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative: |
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Art. 18 - Interventi promozionali1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a liv |
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Art. 19 - Strumenti di attuazione1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, N6 adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati: a) i criteri e le modalità per l’assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali; |
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Art. 20 - Norme transitorie, abrogazioni1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore |
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Art. 21 - Clausola valutativa1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente: a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1; |
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Art. 22 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 “Diversificazione in attività non agricole” del Programma di sviluppo rurale della regione Campania approvato dalla Comunità Europea |
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