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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 22/12/2004, n. 13
L. P. Trento 22/12/2004, n. 13
L. P. Trento 22/12/2004, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 02/11/2022, n. 12
- L.P. 22/07/2015, n. 13
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- L.P. 21/12/2007, n. 23
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Capo I - Disposizioni in materia di politiche sociali
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) |
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Capo II - Disposizioni in materia di edilizia abitativa |
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Art. 5 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) |
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Art. 6 - Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse minimo a carico dei beneficiari per ogni singolo strumento di intervento o |
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Capo III - Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di sanità
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Art. 9 |
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Art. 10 - Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "1. L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private sono disciplinati da questo articolo, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione di strutture sanitarie pubbliche o private è rilasciata dalla Provincia o, conformemente alle competenze a essi attribuite dalla normativa in vigore, dai comuni, subordinatamente alla verifica del possesso de |
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Art. 11 - Disposizioni sull'attuazione degli accordi e delle intese Stato - regioni e interregionali in materia sanitaria |
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Art. 12 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è inserito il seguente: "3-bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), per gli ampliamenti dei cimiteri a distanza minore |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico1. In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare: a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale); b) negli esercizi commerciali, disciplinati dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento); c) negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché nei rifugi disciplinati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), e nei locali destinati all'esercizio di attività agrituristica ai sensi della |
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Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 19 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Tabella B - Omissis
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