N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 15/12/2004, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 62, comma 1, del D. Pres. P. 13/07/2010, n. 18-50/Leg., così recitava:

“Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 al comma 2 le parole: "delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale".

2. L'articolo 10 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

Art. 10 - Comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale

1. Il comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTPA) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 98."

3. L'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 - Ordinamento del comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale

1. Il CTPA è composto:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, che lo presiede;

b) da tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale;

c) da un esperto in materia di beni culturali;

d) da un ingegnere, da un architetto e da un dottore agronomo o forestale, liberi professionisti, scelti fra terne proposte dai rispettivi ordini;

e) da un geometra e da un perito edile, liberi professionisti, scelti fra terne proposte dai rispettivi collegi provinciali.

2. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e di associazioni particolarmente interessati.

3. Il CTPA nomina il vicepresidente scegliendolo fra uno dei propri componenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

4. Per il proprio funzionamento il CTPA osserva le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale e, per quanto non previsto, provvede secondo proprie determinazioni.

5. Il CTPA è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura; i suoi componenti possono essere riconfermati, ad eccezione dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e).

6. Per ogni componente di cui al comma 1, lettere b) e c) è nominato un membro supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del rispettivo componente effettivo.

7. Il CTPA è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta del competente assessore provinciale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Le riunioni del CTPA sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, sempreché partecipino i componenti di cui al comma 1, lettera b); le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Ai componenti del CTPA sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia."

4. Nell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di conservazione e valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "di recupero, di conservazione e di valorizzazione";

b) al comma 2 nella lettera a) dopo le parole: "edifici tradizionali esistenti" sono inserite le seguenti: "o da recuperare".

5. Nell'articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 al comma 1 nel primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".

6. Nell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La variante non può essere deliberata prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano o della precedente variante. Fanno eccezione le varianti che hanno per oggetto opere pubbliche, quelle conseguenti a pubbliche calamità e quelle proposte dalle conferenze di servizi relative all'insediamento di impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 16 sexies, comma 3, lettera g), della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)."

7. Nell'articolo 42-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalle strutture competenti, i comuni adeguano le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati del piano regolatore generale, a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori generali in forza di legge o all'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o di progetto, secondo le previsioni del piano regolatore generale. Copia degli elaborati concernenti l'adeguamento del piano regolatore è trasmessa al servizio provinciale competente in materia di urbanistica che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale della Regione."

8. Nell'articolo 63 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dalla data dell'adozione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale".

9. Dopo l'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

"Art. 84-bis - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia per la ricostruzione di edifici esistenti che risultino danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri è ammesso, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione - vigenti o adottati - subordinati al piano urbanistico provinciale, purché i fabbricati siano ricostruiti nel fedele rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per la ricostruzione di opere per le quali è richiesto il rilascio di concessione a edificare, relativamente agli edifici ricadenti in aree a rischio geologico e idrologico e di protezione di pozzi e di sorgenti selezionati."

10. Nell'articolo 97 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La CTP si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta."

11. Nell'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "della CTC" sono sostituite dalle seguenti: "del CTPA";

b) al comma 1 le parole: "spetta alla competente CTC" sono sostituite dalle seguenti: "spetta al CTPA";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CTPA si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.";

d) al comma 2-bis le parole: "la CTC" sono sostituite dalle seguenti: "il CTPA";

e) al comma 3 le parole: "della commissione" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato".

12. L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 99 - Autorizzazioni di competenza comunale

1. Sono autorizzati dal comune i lavori di cui all'articolo 93, comma 1, lettera c), nonché i seguenti lavori da eseguire nei territori di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3):

a) opere realizzate nelle zone destinate ad edificazione, come delimitate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, con esclusione degli insediamenti sparsi, delle aree di protezione dei laghi nonché degli insediamenti storici dei comuni privi di pianificazione dei predetti insediamenti adeguata al piano urbanistico provinciale;

b) interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l) e n);

c) installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici.

2. La Giunta provinciale, sentiti i comuni, provvede a delimitare le zone di cui al comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo di cartografie in scala corrispondente a quelle degli strumenti urbanistici comunali, attenendosi ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale e in conformità ai criteri di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico provinciale nonché alle norme dei piani regolatori generali concernenti la valorizzazione e tutela paesaggistico-ambientale previste dall'articolo 18, comma 3.

4. Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 98, comma 3.

5. Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia promuove il coordinamento fra comuni, con particolare riferimento a quelli appartenenti ad ambiti paesaggisticamente omogenei, al fine di favorire un'applicazione coerente ed uniforme degli indirizzi e criteri di cui al comma 3 e di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale degli esperti di cui all'articolo 12."

13. Nell'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Con la deliberazione di cui all'articolo 104, comma 2, la Giunta provinciale può stabilire per quali opere pubbliche dei comuni, che non comportino rilevanti trasformazioni urbanistiche e non siano in contrasto con la destinazione di zona, l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dal competente organo comunale in luogo della Giunta provinciale."

14. Nell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 64 della legge provinciale 11 settembre 1998, n.10, al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e delle altre disposizioni in materia;".

15. Nell'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 alla lettera e) sono aggiunte le parole: "per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con regolamento sono stabilite le condizioni e i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione, tenuto conto anche della situazione patrimoniale e reddituale dell'interessato.";

c) il comma 4 è abrogato.

16. Nell'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, al comma 1 le parole: "nel limite massimo del trenta per cento a" sono sostituite dalle seguenti: "al finanziamento delle".

17. L'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 127 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie

1. Nei casi in cui si debba procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria per opere abusive che siano state realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste dall'articolo 93, il comune trasmette all'organo di tutela del paesaggio competente in materia, secondo quanto disposto dal capo IV del titolo VII, gli atti relativi al procedimento.

2. L'organo competente accerta se l'opera:

a) è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;

b) non reca grave pregiudizio all'assetto paesaggistico-ambientale;

c) contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comportano i seguenti effetti:

a) nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'aumento della sanzione pecuniaria nella misura del 40 per cento. In alternativa, nel caso in cui il coordinamento delle sanzioni pecuniarie sia richiesto per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi 1 e 8, l'organo competente in materia di tutela del paesaggio può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica all'esecuzione, entro un congruo termine, di interventi finalizzati a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale. Qualora il comune accerti che gli interventi prescritti non sono eseguibili in quanto privi della conformità urbanistica, provvede d'ufficio all'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria, dandone comunicazione all'organo competente in materia di tutela del paesaggio;

c) nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'esclusione dell'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria e l'ordine da parte della Provincia di demolire l'opera entro il termine di novanta giorni, eventualmente prorogabile per ragioni tecniche comprovate. In caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione la Provincia, previa diffida, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 131.

4. Spettano al comune gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 relativamente alle opere da esso autorizzate ai sensi dell'articolo 99. In caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione, il comune provvede alla demolizione a spese dei responsabili secondo quanto previsto dall'articolo 125."

18. Nell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Entro il termine stabilito nell'ordinanza di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso può chiedere alla CTP il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria. Qualora la CTP ritenga che l'intervento sia in contrasto con gli interessi paesaggistico-ambientali, la Provincia fissa un nuovo termine per la rimozione delle opere abusive, decorso inutilmente il quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3."

19. Nell'articolo 145 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 96, 97 e 99, nei territori di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione per la tutela del paesaggio spetta al CTPA."

20. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 2, 10, 11, 98, e 99 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 3, della predetta legge provinciale, come sostituito dal comma 12. Entro il predetto termine la Giunta provinciale nomina il comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTPA) di cui all'articolo 11 della medesima legge provinciale, come sostituito dal comma 3.

21. Le modificazioni apportate dal comma 15, lettere b) e c) all'articolo 111 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 hanno effetto a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al medesimo articolo 111, comma 3, come modificato dal comma 15.”

Dalla redazione