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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/01/2004, n. 4
L. 09/01/2004, n. 4
- D. Leg.vo 27/05/2022, n. 82
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- Sent. Corte Cost. 12/04/2005, n. 145
- D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106
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Art. 1. - (Obiettivi e finalità)1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si artico |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; N22 |
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Art. 3. - (Soggetti erogatori)1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione |
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Art. 3-bis - (Principi generali per l'accessibilità)1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. 2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, incl |
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Art. 3-ter - (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili)1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui a |
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Art. 3-quater - (Dichiarazione di accessibilità)1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge. 2. La dichiarazione di accessibilità comprende, alt |
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Art. 3-quinquies - (Procedura di attuazione)1. La dichiarazione di accessibilità è veri |
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Art. 4. - (Obblighi per l'accessibilità)1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis. |
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Art. 5. - (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. |
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Art. 6. - (Verifica dell'accessibilità su richiesta) |
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Art. 7. - (Compiti amministrativi)1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale: a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge; a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM);N4 b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici ind |
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Art. 9. - (Responsabilità)1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai s |
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Art. 10. - (Regolamento di attuazione) |
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Art. 11. - (Requisiti tecnici) |
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Art. 12. - (Normative internazionali)1. Le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanate osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forn |
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