L. R. Valle D'Aosta 06/04/1998, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Valle D'Aosta 06/04/1998, n. 11

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.
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TITOLO I - PRINCIPI
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Art. 1 - (Principi fondamentali)

1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo.

2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione.

3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio, qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio, ivi inclusi i mutamenti delle destinazioni d'uso ancorché non accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi insediativi o sull'ambiente, devono rispettare le norme della presente legge, nonché quelle delle altre leggi, dei regolamenti e dei piani di volta in volta applicabili.

5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai competenti organi pubblici, di cui alle disposizioni normative in materia.

5-bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.).N1

 

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE REGIONALE

 

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Art. 2 - (Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico)

1. L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, nonché l'azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 N84 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e dei beni paesistici e ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 N84 (Protezione delle bellezze naturali), e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei beni di interesse storico, artistico e paesistico di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), sono orientate dal piano territoriale paesistico (PTP). Per quanto riguarda l'azione di tutela e di valorizzazione dei beni anzidetti, l'orientamento dettato dal PTP opera ai fini sia delle determinazioni riguardanti le richieste di autorizzazione sia della formazione di nuovi vincoli ai sensi delle leggi citate.

2. Restano salve le determinazioni specifiche e puntuali recate dai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1-bis della l. 431/1985.

4. Il PTP assolve altresì le funzioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.

6. La Regione è dotata di PTP, avente la natura e gli obiettivi di cui al presente articolo.

 

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Art. 3 - (Impianto normativo del PTP)

1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:

a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con i progetti o i programmi o i piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla presente legge;

b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito dalla presente legge, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;

c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla presente legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.

 

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Art. 4 - (Contenuto del PTP)

1. Il PTP reca le indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), b), c) e d), della l. 142/1990.

2. Il PTP definisce:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) gli indirizzi per i sistemi di trasporto e di viabilità nonché per le reti infrastrutturali e i criteri localizzativi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo territoriale;

c) gli indirizzi e i criteri da osservare per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione;

d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicare per la disciplina di uso e di trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale e del paesaggio;

e) le condizioni da rispettare nell'attuazione di esso.

3. Il PTP reca altresì norme generali di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, architettonico, storico e ambientale.

 

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Art. 5 - (Varianti al PTP)

1. La struttura regionale competente in materia di urbanistica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di variante al PTP mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione; provvede quindi alla redazione di un progetto preliminare di variante.

2. Formato il progetto preliminare di variante, la struttura regionale competente in materia di urbanistica lo trasmette ai Comuni.

3. I Comuni esprimono parere sul progetto di variante di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

4. Il parere dei Comuni deve contenere valutazioni di carattere urbanistico, ambientale e socio-economico di interesse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali.

5. La valutazione dell'impatto ambientale della variante avviene con le procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia.

6. La struttura regionale competente in materia di urbanistica acquisisce altresì i pareri degli organi consultivi regionali competenti; provvede quindi a formare il progetto definitivo della variante tenendo conto dei pareri acquisiti; rimette infine il progetto definitivo di variante alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare permanente, competente per materia, e quindi adotta la variante, dando avviso dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione; notizia dell'adozione è data, altresì, nella stampa a maggiore diffusione locale.

8. La consultazione pubblica sulla variante adottata dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dalla pubblicazione di cui al comma 7 nel Bollettino ufficiale della Regione; gli enti, i cittadini e comunque tutti i soggetti pubblici e privati possono presentare, presso la struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo utile per le consultazioni, osservazioni scritte, ove del caso munite di documenti integrativi, nel pubblico interesse ed ai fini della miglior rispondenza della variante all'interesse predetto.

9. La Giunta regionale assume, sulle osservazioni, determinazioni motivate; coordina quindi il testo della variante adottata con le determinazioni anzidette e presenta la variante al Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente alle osservazioni raccolte e alle determinazioni assunte in proposito dalla Giunta stessa.

10. Il Consiglio regionale provvede, con legge, all'approvazione della variante; questa assume efficacia con l'entrata in vigore della legge che la approva.

 

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Art. 6 - (Riconsiderazione del PTP)

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.

2. Il Consiglio regionale promuove le varianti che, in esito alla riconsiderazione effettuata, reputa opportune.

 

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Art. 7 - (Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe)

1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte dei singoli enti locali del testo della variante adottata dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non soggetti alle procedure di assenso edilizio, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia della variante adottata.

3. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.

4. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, di strumenti, programmi, intese e concertazioni attuativi dei piani regolatori generali comunali, di regolamenti, di programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.

5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite la conferenza di pianificazione, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga. N114

 

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Art. 8 - (Deroghe alle determinazioni del PTP)

1. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga alle determinazioni del PTP, l'approvazione dei progetti di opere d'interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.

 

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Art. 9 - (Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa)

1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Regione.

2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti.

4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni attraverso l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di quello regionale, attivando, anche mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori privati interessati, sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) pericolosità idrogeologica;

b) rischio di valanghe;

c) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico;

d) degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più sensibili;

e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche;

f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità;

g) compromissione dei beni culturali;

h) distribuzione territoriale della popolazione residente;

i) distribuzione territoriale dell'attività edilizia;

l) flussi dei mezzi di trasporto;

m) distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.

5. La coerenza e l'adattamento continuo del processo d'attuazione del PTP alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo continuo e la permanente conoscenza degli aspetti di cui al comma 4. I sistemi conoscitivi di cui al comma 4 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio la costante conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse. Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni, dalle strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici competenti in applicazione delle determinazioni del PTP concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi sovra indicati.

 

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Art. 10 - (Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica)

1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.

2. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso, vengano adottati e/o sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.

3. Ove i piani o gli atti di cui al comma 2, che siano approvati con legge regionale, determinino l'abrogazione, o la modificazione, di parti del PTP questa deve essere espressamente prevista.

 

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE
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Art. 11 - (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico)

1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, di cui tutti i Comuni sono dotati.

2. Il PRG di cui al comma 1, per mezzo delle varianti di cui all'art. 13, comma 2, dà applicazione ai principi enunciati nell'art. 1.

3. Il PRG, ridelineato ai sensi del comma 2, definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.

 

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Art. 12 - (Contenuti ed elaborati del PRG)

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;

b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;

c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte.N115

1-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG:

a) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;

b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

c) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;

e) individua le aree di proprietà pubblica;

f) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;

g) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione, anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.N181

2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni di uso da essi previste e alle infrastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali anche in ordine all'utilizzazione turistica del territorio, devono riferirsi alla prevista evoluzione dell'entità e della composizione della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

3. Ove specifici servizi pubblici o di interesse pubblico siano, in forza di un formale accordo, concentrati in un Comune ma destinati a soddisfare il fabbisogno di più Comuni vicini, il PRG del Comune designato come sede del servizio deve garantire la quantità di spazi a ciò destinati corrispondente al fabbisogno complessivo; in presenza di tale condizione, i PRG dei Comuni in cui il servizio non ha sede sono esonerati dall'obbligo di assicurare la corrispondente dotazione di spazi.

4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea cartografia, di norme di attuazione e degli elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica; la Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa:

a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbanistico;

b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto della pianificazione;

c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresentazione e di analisi;

d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zone territoriali e alle relative infrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;

e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di informatizzazione degli elementi espressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;

f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG. N117

5. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, le procedure di formazione, adozione ed approvazione delle varianti e delle modifiche al PRG sono comunque esperibili sulla base di idonei elaborati tecnici.

 

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Art. 12-bis - (Valutazione ambientale strategica)

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti;

d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo.

2. In conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente, il processo di VAS è connesso a quello della redazione del PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali producibili dalla loro attuazione, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'individuazione di opportune misure correttive in corso di redazione e attraverso il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.

3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La VAS è avviata dal Comune o dal proponente l'intervento di interesse generale costituente variante urbanistica e si articola, in modo integrato con la valutazione del PRG, nelle seguenti fasi:

a) svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui al comma 5; N227

b) redazione del documento programmatico e della relazione metodologica preliminare;

c) concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

d) redazione del rapporto ambientale completo del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;

e) adozione del testo preliminare della variante al PRG, completo del rapporto ambientale;

f) pubblicazione della documentazione completa del testo preliminare adottato;

g) espressione del parere di VAS, da rendere prima dell'adozione del testo definitivo;

h) redazione della dichiarazione di sintesi;

i) adozione del testo definitivo della variante al PRG;

j) valutazione del testo definitivo della variante da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14-bis;

k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante al PRG;

l) monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PRG. N226

4. I piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate. N139

5. Per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG, il Comune o il proponente l'intervento di interesse generale costituente variante urbanistica trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali il rapporto preliminare. Tale struttura, sentito il Comune interessato:

a) individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dalla variante, con particolare riferimento agli effetti della variante medesima;

b) trasmette ai soggetti di cui alla lettera a) il rapporto preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

c) verifica se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente;

d) esprime, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo la variante dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. N228

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito istituzionale della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del rapporto preliminare, del documento programmatico, della relazione metodologica preliminare e del rapporto ambientale, individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale ai fini dell'espressione del parere di VAS nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari all'applicazione del presente articolo.

 

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Art. 13 - (Adeguamento dei PRG)

1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP.

2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2005; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle disposizioni della legge medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravino il procedimento di approvazione N2.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì all'adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi della variante al PTP, restando sostituita all'entrata in vigore della presente legge l'entrata in vigore della legge di approvazione della variante al PTP.

4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la classificazione degli edifici. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante. N3

4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante; N120

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52-bis. N120 N4

4.2 N80

4.3 N81

4.4 N83

4.5 N86

4-bis. N90

4ter. In caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni, sino all’avvenuta trasmissione della medesima bozza, non possono adottare varianti al PRG, incluse quelle necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, anche ai sensi dell’articolo 31, comma 2, né richiedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). N119

 

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Art. 14 - (Modifiche e varianti al PRG)

1. I PRG vigenti già adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti:

a) varianti sostanziali generali;

b) varianti sostanziali parziali;

c) modifiche non costituenti variante;

d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che:

a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente;

b) attengono a una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 24 delle norme di attuazione del PTP; N229

c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e f). N230

3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che:

a) incrementano, per le destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, l'indice di edificabilità in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale criterio non si applica per gli incrementi, o l'inserimento dell'indice, che portano a un valore non superiore a 0,20 metro quadrato/metro quadrato; N231

b) incrementano, a scapito di zone di tipo E, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba e Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13; N232

c) incrementano, a scapito di zone di tipo E, la superficie territoriale delle zone di tipo B e C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13; N233

d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato:

1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c);

2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA);

e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP;

f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano:

1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A;

3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c);

g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti;

h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento;

i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri;

j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'articolo 15, comma 16, relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità.

4. Gli incrementi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento.

5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere b) e c), si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'articolo 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso.

6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.

7. Le modifiche non costituenti variante sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

a-bis) dall'aggiornamento delle basi catastali delle tavole di PRG prescrittive; N234

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'articolo 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma, prima della loro decadenza, dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG; N235

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici;

h-bis) dalle modifiche e integrazioni della classificazione delle aree e degli edifici di cui all'articolo 52-quater, comma 4. N236

7-bis. Non rientra tra le modificazioni di cui al comma 1 la diversa individuazione della viabilità e dei servizi in previsione in viabilità e servizi esistenti in quanto attuati, costituendo aggiornamento del PRG, così come la cancellazione dei medesimi vincoli in previsione qualora decaduti. I comuni provvedono alla correzione grafica e normativa del PRG e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, trasmettendo gli elaborati corretti in formato digitale. N237

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i procedimenti di cui agli articoli 15, 15-bis e 16, nonché quelli che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.

 

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Art. 14-bis - (Conferenza di pianificazione)

1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonché le varianti e le deroghe al PTP, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, assicurando la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge, del PTP e delle leggi e dei piani e programmi di settore condizionanti lo strumento urbanistico e con la VAS, qualora prevista.

2. Alla conferenza di pianificazione partecipano:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

e) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o loro delegati;

f) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, o loro delegati;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato;

h) i rappresentanti delle altre strutture regionali o dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, eventualmente individuati dal responsabile del procedimento, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali generali e parziali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro criterio e modalità, anche procedimentale, per il funzionamento della conferenza di pianificazione.

 

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Art. 15 - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG)

1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.

2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il Comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali.

3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il Comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP II documento di concertazione con il Comune interessato è trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4.

4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal Comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale.

5. Le strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali concludono i procedimenti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente, entro ottanta e novanta giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Comune.

6. Nel rispetto degli esiti dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, il Comune predispone e adotta il testo preliminare della variante sostanziale generale, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso.

7. Il Comune invia il testo preliminare della variante sostanziale generale adottata, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Tale documentazione è pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune interessato, nei siti web della Regione e del medesimo Comune e depositata in pubblica visione presso il Comune e presso la struttura regionale competente. Tale struttura provvede contestualmente a individuare gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni, e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza, da formulare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune interessato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune interessato, ai sensi del comma 7, chiunque può formulare osservazioni e proposte, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute; la medesima struttura esprime il parere di VAS entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi dei commi 4, 7 e 8.

10. Entro centoventi giorni dal ricevimento del parere di VAS, comprensivo del parere delle strutture competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Comune, tenuto conto delle relative risultanze, si pronuncia sulle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione e concernenti gli aspetti urbanistici, adegua conseguentemente gli elaborati della variante sostanziale generale e adotta il testo definitivo della medesima variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.

11. Il Comune trasmette il testo definitivo della variante sostanziale generale adottata ai sensi del comma 10, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, in particolare, valuta la coerenza del testo definitivo della variante sostanziale generale adottata con i contenuti del parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante stessa.

12. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale generale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14-bis, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS. Ai lavori della conferenza di pianificazione partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

13. Le attività di cui ai commi 11 e 12 sono compiute nel termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale generale adottata e della relativa documentazione.

14. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale generale;

b) non approva la variante sostanziale generale;

c) propone modificazioni al Comune.

15. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni, su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

16. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione o la deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa contengono, oltre alla documentazione relativa alla variante sostanziale generale approvata:

a) il parere di VAS;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) il piano di monitoraggio.

17. La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante. La pubblicazione, completa dell'indicazione della sede ove prendere visione della variante approvata, costituisce anche informazione ai fini della VAS ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

18. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale generale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

 

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Art. 15-bis - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG)

1. Il Comune predispone la variante sostanziale parziale, definendone i criteri e i contenuti fondamentali che devono essere coerenti con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. La variante sostanziale parziale al PRG è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 12-bis, comma 5.

2. In caso di variante sostanziale parziale che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessiti di VAS, si applicano le procedure di cui all'articolo 15. N345

2-bis. Qualora l'esito della verifica di assoggettabilità a VAS risulti negativo, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale parziale e procede ai sensi del presente articolo. N238

3. Il testo preliminare è pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune interessato e contestualmente depositato in pubblica visione presso il medesimo Comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

4. Entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione di cui al comma 3, il Comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e adotta il testo definitivo della variante sostanziale parziale.

5. Il testo preliminare e il testo definitivo della variante sostanziale parziale adottata sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale parziale e dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa.

5-bis. La struttura regionale competente in materia di urbanistica verifica la completezza della documentazione trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 e, se del caso, chiede al Comune di produrre, entro un termine non superiore a sessanta giorni, le integrazioni necessarie interrompendo i termini del procedimento. Trascorsi i termini stabiliti nella richiesta senza che siano pervenute le integrazioni o le stesse risultino incomplete, il procedimento decade e ne è data comunicazione al Comune. Ove le integrazioni richieste necessitino della riadozione del testo definitivo, il Comune provvede ai sensi dei commi 2-bis e 3. N239

6. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale parziale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14-bis. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

6-bis. La valutazione della conferenza di pianificazione è recepita nel provvedimento dirigenziale che conclude l'istruttoria e trasmessa al Comune per i provvedimenti di competenza. Tale valutazione può essere:

a) positiva;

b) positiva, ancorché sottoposta a condizioni o prescrizioni;

c) negativa. N240

6-ter. Il Comune, entro centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento dirigenziale di cui al comma 6-bis:

a) approva la variante a seguito della valutazione positiva;

b) recepisce integralmente le proposte di modificazione e approva la variante;

c) non accoglie integralmente le proposte di modificazione o non accoglie la valutazione negativa e formula controdeduzioni da sottoporre alla Giunta regionale;

d) prende atto della valutazione negativa e conclude il procedimento non approvando la variante. N240

6-quater. Nel caso di presentazione di controdeduzioni alla valutazione della conferenza di pianificazione da parte del Comune, la Giunta regionale, acquisito il parere della conferenza di pianificazione sulle stesse e sentito il Sindaco, delibera in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. N240

7. Le attività di cui ai commi 5, 6 e 6-bis sono compiute nel termine di ottanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale parziale adottata e della relativa documentazione completa. N241

8. N346

9. N347

10. La variante sostanziale parziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale, qualora la determinazione riguardi le lettere a) e b) del comma 6-ter, o della Giunta regionale nel caso di accoglimento positivo delle controdeduzioni presentate dal Comune, ai sensi del comma 6-quater. N242

11. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale parziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione. N243

 

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Art. 16 - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

1. Le varianti non sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. N140

2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della L.R. 56/1983.

3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata. N244

 

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Art. 17 - (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

01. Le modifiche non costituenti variante al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. N245

1. Il Comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della L.R. n. 56/1983. La deliberazione di approvazione e gli elaborati allegati sono trasmessi nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato. N246

1-bis. La modifica non costituente variante assume efficacia con la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale. N247

 

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Art. 17-bis - (Prevalenza dei vincoli individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004)

1. I vincoli individuati e formalizzati, con apposito provvedimento, al Comune dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sostituiscono quelli diversamente rappresentati sulle tavole motivazionali e prescrittive dei PRG comunali vigenti.

2. Le variazioni cartografiche di cui al comma 1 costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 18.

 

21683 13046334
Art. 18 - (Recepimento e pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)

1. In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. N96

 

21683 13046335
Art. 19 - (Riconsiderazione del PRG)

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1.

 

21683 13046336
Art. 20 - (Misure di salvaguardia)

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.

3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.

4. Decorsi centottanta giorni dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a tutti gli effetti.N123

4-bis. N180

 

21683 13046337
Art. 21 - (Mezzi di conoscenza e di informazione)

1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le tecnologie più idonee. N121

2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consentire rapida ed efficace attuazione delle disposizioni del comma stesso e recano forme espressive uniformi.

3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai dati ed agli elementi raccolti dalla Regione.

4. La Giunta regionale delibera in merito all'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che le tecniche di disegno e in genere le forme espressive degli strumenti urbanistici siano uniformi in tutto il territorio regionale; a tal fine, esse devono corrispondere a quelle indicate dal provvedimento di cui al presente comma.

5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono mirare:

a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più possibile agevole la loro lettura e la loro comprensione;

b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;

c) a rendere immediatamente confrontabili i vari strumenti urbanistici;

d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la conoscenza del territorio e dei piani e per la gestione degli stessi.

 

21683 13046338
Art. 22 - (Zone territoriali)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri:

a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;

b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate;

c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari;

d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali;

e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2;

f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di:

a) agevolare il recepimento e la traduzione in norme urbanistiche delle determinazioni del PTP;

b) differenziare le determinazioni urbanistiche ed edilizie, ivi comprese quelle attinenti alle modalità attuative, in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività stagionali diverse;

c) fornire elementi univoci di differenziazione tra le zone di tipo B e le zone di tipo C;

d) assicurare l'omogeneizzazione della struttura dei PRG, anche ai fini della loro informatizzazione;

e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi in merito al dimensionamento piano-volumetrico e alla validità temporale. Tale valutazione non è richiesta per:

1) la realizzazione delle seguenti strutture, ammissibili solo qualora sia stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG:

1.1) locali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente extra-ziendale;

1.2) edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche di fondovalle senza terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio in caso di allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a sei o di altri allevamenti di fondo-valle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti;

1.3) N348 N250

2) i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, limitatamente al primo intervento, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;N124

3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera e-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); N218

3-bis) serre mobili aventi superficie complessiva coperta fino a cinquecento metri quadrati e serre fisse aventi superficie coperta fino a cinquanta metri quadrati; N251

e-bis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l’edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d’uso di cui all’articolo 73, comma 2, lettere d) e d-bis); N77

e-ter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera e-sexies), del D.P.R. 380/2001; N219

e-quater) definire la disciplina relativa ai limiti dimensionali e alle tipologie ammesse per le serre agricole; tale disciplina prevale su quelle dei PRG. N252

2-bis. Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l’edificazione delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2, lettera e-bis). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all’articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette strutture pertinenziali. N131

2-ter. Ad esclusione delle zone territoriali di tipo Ea, Ec, Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, è sempre ammessa l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione nel rispetto di quanto definito dal comma 2, lettera e-ter). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, ambientale e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette opere. N220

 

21683 13046339
Art. 23 - (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale definisce, con propria deliberazione, adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal PTP.

2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati ad attività produttive, commerciali e direzionali, in atto e previste, e gli spazi pubblici destinati o da destinare a parcheggi e a verde attrezzato o di rispetto;

b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di insediamento;

c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;

d) i limiti di distanza tra i fabbricati, dei fabbricati dai confini e, ove occorra, ad integrazione della disciplina in materia di sicurezza stradale, dei fabbricati dalle strade pubbliche.

 

21683 13046340
Art. 24 - (Indici urbanistici)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'art. 23, comma 1, provvede altresì alle definizioni degli enti geometrici e degli indici, in particolare con riferimento a:

a) superficie territoriale;

b) superficie fondiaria;

c) superficie coperta;

d) superficie lorda abitabile;

e) superficie netta abitabile;

f) volume complessivo;

g) volume fuori terra;

h) densità fondiaria;

i) rapporto di copertura.

 

21683 13046341
Art. 25 - (Azione delle Unités des Communes valdôtaines)

1. Le Unités des Communes valdôtaines possono assumere le iniziative e porre in essere i mezzi e le strutture più idonei a fornire ai Comuni adeguati supporti per l'esercizio delle funzioni comunali in materia urbanistica e in materia edilizia. N188

 

21683 13046342
TITOLO IV - ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES - STRUTTURE PER RADIOTELECOMUNICAZIONI IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA
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Art. 26 - (Accordi di programma)

1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della l. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione partecipi.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.

3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui:

a) debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o programmi di intervento, di carattere pubblico o di interesse pubblico;

b) la definizione o la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento di cui alla lett. a) rientri per qualche aspetto nella competenza della Regione o dei Comuni, o di più di uno fra tali enti;

c) la definizione o le realizzazioni di cui alla lett. b) comportino una pluralità di atti amministrativi o di azioni rientranti nella competenza di enti e di amministrazioni pubbliche diverse, o rendano comunque opportuno il coinvolgimento di più soggetti pubblici ed eventualmente di soggetti privati;

d) si renda necessario, o opportuno, il coordinamento delle azioni degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti di cui alla lett. c), al fine di renderle contestuali ed integrate, evitando la loro scomposizione in momenti e sedi distinte;

e) si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazione e la stipulazione di un accordo, giuridicamente vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte, nel quale siano configurati e coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, eventualmente i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento.

4. Ai fini della determinazione del possibile contenuto degli accordi di programma, per interventi si intendono gli insiemi sistematici di opere o di azioni concrete; per programmi di intervento si intendono gli atti che, considerando un insieme sistematico di interventi, coordinano gli stessi anche nel tempo, prevedono le fonti di finanziamento e i mezzi di attuazione ed in genere predispongono quanto occorre operativamente per la realizzazione degli interventi medesimi.

5. Gli accordi di programma configurano e disciplinano gli obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le modalità di definizione e realizzazione ed indicano i tempi e le modalità di finanziamento; la completa realizzazione delle opere o degli interventi può essere perseguita anche con più accordi di programma, riferiti ciascuno ad una o più fasi della definizione e della realizzazione.

6. Ove l'accordo di programma riguardi opere, interventi o programmi di intervento alla cui realizzazione debbano concorrere, o sia opportuno che concorrano, soggetti privati, l'accordo dà atto di tale circostanza e prevede gli atti successivi attraverso i quali vengono disciplinati il concorso e gli obblighi dei soggetti privati e quelli correlativi dei soggetti pubblici.

7. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipulato l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti attuativi e applicativi dell'accordo stesso.

 

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Art. 27 - (Procedura di formazione degli accordi di programma)

1. Gli accordi di programma sono formati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato; l'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece, è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco;

b) la verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessate;

c) alla conferenza sono convocati:

1) i partecipanti necessari all'accordo, consistenti nei soggetti che dovranno esprimere il consenso costituente l'accordo di programma;

2) i partecipanti eventuali, la cui partecipazione all'accordo non è ammessa o non è necessaria, ma la cui presenza alla conferenza di programma e alla preparazione dell'accordo è opportuna, ivi compresi i soggetti privati;

d) i soggetti diversi dalle singole persone fisiche esercitano la partecipazione alla conferenza di programma mediante il proprio legale rappresentante o mediante uno o più delegati dal medesimo o mediante altri soggetti legittimati dalle disposizioni sull'ordinamento interno di ciascun ente o amministrazione;

e) una volta verificata la possibilità di pervenire all'accordo di programma il promotore nomina un responsabile del procedimento;

f) il responsabile del procedimento assume le iniziative più efficaci al fine di pervenire alla formulazione del testo definitivo dell'accordo, alla cui redazione provvede, in termini idonei a far sì che tale testo sia condiviso da tutti gli enti e le amministrazioni il cui consenso è necessario;

g) il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli organi collegiali, nonché, tramite conferenza di servizi, i pareri, le autorizzazioni e gli assensi a qualsiasi titolo dovuti dalla pubblica amministrazione;

h) l'accordo di programma è approvato dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni partecipanti all'accordo tramite gli organi competenti secondo il proprio ordinamento; in tale sede è formulata l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione pubblica a sottoscrivere l'atto.

2. L’accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, fermo restando che in nessun caso l'accordo di programma può derogare alla pianificazione paesaggistica regionale. In tal caso:

a) all'accordo devono essere allegati, come parte integrante dello stesso, gli atti tecnici che definiscono le varianti medesime; tali atti devono rendere evidente ed inequivoco l'oggetto di ciascuna variante;

b) devono essere depositati in pubblica visione presso la segreteria dei Comuni competenti, per venti giorni consecutivi, gli atti dell'accordo costituiti dal testo del medesimo, da sottoscrivere, nonché dagli atti tecnici che definiscono la modifica o la variante;

c) del deposito di cui alla lett. b) è data pubblicità; nei successivi venti giorni, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni; le osservazioni stesse sono esaminate e valutate dalla conferenza di servizi ai fini della redazione del testo definitivo dell'accordo.N150

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche nei casi in cui l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie; in tal caso, il deposito degli atti interviene anche presso l'amministrazione titolare dell'atto di programmazione o di pianificazione interessato dall'adeguamento.

4. Ove l'accordo produca varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, esso deve essere ratificato dal Consiglio comunale competente e quindi adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Qualora l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere approvato anche dagli organi competenti delle amministrazioni stesse.

6. L'accordo di programma può sostituire le concessioni edilizie; in tal caso la sostituzione deve essere espressamente dichiarata nella deliberazione del Consiglio comunale con la quale è formato il consenso del Comune; gli allegati dell'accordo stesso devono contenere tutti gli elaborati tecnici necessari per il rilascio delle concessioni medesime, nonché, ove necessario, la documentazione atta a consentire il corretto adempimento delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza.

7. Le modifiche degli accordi di programma sono effettuate con le procedure previste per la formazione degli stessi.

8. L'accordo di programma contiene disposizioni istitutive della commissione di vigilanza sull'attuazione dell'accordo. Tale commissione è costituita da rappresentanti degli enti e delle amministrazioni stipulanti l'accordo di programma ed è presieduta dal legale rappresentante dell'ente che ha deliberato l'atto finale dell'accordo. La commissione vigila sulla corretta applicazione dell'accordo, può acquisire documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti, può disporre ispezioni ed accertamenti; può diffidare il soggetto inadempiente ad adempiere entro un preciso termine, decorso il quale la commissione può richiedere la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti e delle attività sui quali si è verificata inerzia o ritardo.

9. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire in modo più dettagliato la procedura di formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione, gli elaborati da allegare, nonché le condizioni della sua partecipazione ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

 

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Art. 28 - (Pubblicazione degli accordi di programma)

1. Dell'avvio del procedimento dell'accordo di programma viene data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione all'atto della convocazione della conferenza di programma da parte del promotore.

2. L'accordo di programma approvato deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione insieme con l'atto finale di approvazione; la pubblicazione conferisce efficacia all'accordo.

3. L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche in esso previste, ove tali opere siano comprese nei programmi dell'amministrazione competente e siano utilizzabili i relativi finanziamenti; la dichiarazione anzidetta perde efficacia se le opere non sono iniziate entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.

 

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Art. 29 - (Intesa per le opere di interesse regionale)

1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell'opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell'intesa.

3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all'immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.

4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.

5. L'atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l'avvio dell'opera.

6. Nel caso in cui l'inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.

7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia N85 ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all'esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.

9. Le eventuali varianti in corso d'opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell'intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

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Art. 30 - (Intesa per le opere pubbliche di interesse statale)

1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove occorra, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).

 

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Art. 31 - (Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines)

1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines, riguardanti aree che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con quella delle opere progettate, costituisce anche approvazione delle modifiche non costituenti varianti al PRG; si applicano le procedure di cui all'art. 17.N189

2. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines, riguardanti aree che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale al PRG si applicano le procedure di cui all'art. 16. N125

3. Gli atti di approvazione delle modifiche di cui al comma 1 e delle varianti non sostanziali di cui al comma 2 costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici.

 

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Art. 31-bis - (Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali)

1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L’inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale e segue le procedure di cui all'articolo 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Comune di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.N195

4. La variante di cui al comma 3 può avere i seguenti contenuti:

a) in tutte le zone territoriali, l’eliminazione del vincolo a servizio sull’immobile;

b) nelle zone territoriali di tipo E e F, la definizione delle nuove destinazioni d’uso e della relativa disciplina degli interventi ammessi.

 

21683 13046350
Art. 32 - (Strutture per le radiotelecomunicazioni)

 

21683 13046351
Art. 32-bis - (Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)

1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell’articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. I Comuni che hanno già provveduto all’adeguamento del PRG ai sensi dell’articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all’articolo 16, entro dodici mesi dall’approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.

 

21683 13046352
TITOLO V - AMBITI INEDIFICABILI
21683 13046353
CAPO I - AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE
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Art. 33 - (Aree boscate)

1. È vietata l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l’arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all’espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, individuate dai Comuni nelle apposite cartografie sono ammessi i seguenti interventi:

a) l’esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;

b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;

c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;

d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;

e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell’abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;

f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali. N76

4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L’individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.

5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedimentali per l’applicazione di quanto previsto al comma 3 e per l’approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.N78

6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all’edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d’uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).

7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).

 

21683 13046355
Art. 34 - (Zone umide e laghi)

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono disciplinate dal presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi elencati nella “Appendice 4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario – Aree di pertinenza di laghi – L” della relazione illustrativa del PTP, si intende:

a) per zona umida, uno specchio d’acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall’assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull’intera superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale, una massa d’acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;

c) per lago artificiale, una massa d’acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.

3. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, i Comuni, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 38, individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, in base alle definizioni di cui al comma 2, gli ambiti di cui al comma 1, perimetrando eventuali fasce di salvaguardia e disciplinando gli interventi in esse consentiti.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive previste dalla pianificazione regionale o locale, negli ambiti territoriali di cui al comma 1, con esclusione dei laghi artificiali per i quali provvede il Comune secondo le procedure di cui al comma 3, sono ammessi:

a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti dall’articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività connessi alla pianificazione urbanistica, definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente;

c) in ogni caso, gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell’opera come originariamente prevista.

5. In caso di motivata necessità e fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali, come perimetrate ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, previa acquisizione, tramite conferenza di servizi, dei pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell’intervento proposto, può deliberare, in deroga a quanto previsto nel comma 4, l’approvazione di progetti di interventi d’interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia regionale.

6. Per le zone umide e i laghi naturali, la disciplina di cui al comma 5 è ricompresa, ove necessario, in quella di cui all’articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.

7. I progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell’area.

 

21683 13046356
Art. 35 - (Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d’uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in classi di alta, media e bassa pericolosità.

2. Le aree interessate dalle colate detritiche sono distinte, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità.

3. La perimetrazione dei terreni e delle aree di cui ai commi 1 e 2 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

4. Per i terreni e le aree di cui ai commi 1 e 2, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica e all'attività edilizia, sono definiti secondo le modalità stabilite dall'articolo 38. N253

5. N349

6. N109

 

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Art. 36 - (Disciplina d’uso dei terreni a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al Piano dell’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, di seguito denominato PAI.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali di cui al comma 1 dalle tavole grafiche del PAI alla cartografia comunale e la delimitazione delle aree a rischio di inondazioni per i corsi d’acqua dei quali il PAI non definisce le fasce fluviali avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e in coerenza con le prescrizioni del PAI medesimo.

3. Per i terreni a rischio inondazioni di cui ai commi 1 e 2, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le atti-vita consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica e all'attività edilizia, sono definiti secondo le modalità stabilite all'articolo 38. N254

4. N350

5. N351

 

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Art. 37 - (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d’uso)

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in classi di elevata, media e debole pericolosità.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

3. Per le aree di cui al comma 1, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica e all'attività edilizia, sono definiti secondo le modalità stabilite all'articolo 38. N255

4. N352

5. N353

 

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Art. 38 - (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale.

2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d'uso, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d'uso maggiormente restrittive in relazione a particolari esigenze di tutela del territorio. N256

2-bis. Sentito il Consiglio permanente degli enti locali, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi e gli usi consentiti o vietati all'interno delle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37. Tale disciplina d'uso si basa su quanto stabilito ai commi 2-ter e 2-quater e si articola in relazione al livello di pericolosità esistente e previsto, individuando, altresì, le misure per la riduzione dei rischi per gli immobili e le infrastrutture esistenti e previsti a livelli ammissibili o accettabili, al fine di favorire il recupero degli immobili esistenti e l'uso efficiente e razionale delle aree già antropizzate e delle infrastrutture. Dal punto di vista urbanistico-edilizio, la definizione delle trasformazioni, degli interventi e degli usi è quella data dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi ai sensi dell'articolo 59. N257

2-ter. Per le aree ad alta e media pericolosità, perimetrate ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2-quater e 2-sexies, gli interventi di nuova costruzione di edifici e infrastrutture non sono in generale ammessi, mentre gli interventi di ristrutturazione e di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti e i mutamenti della destinazione d'uso degli edifici esistenti, con riferimento alle categorie individuate dall'articolo 73, comma 2, sono possibili nei casi, con le modalità e nei limiti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis. N257

2-quater. In relazione ai livelli di pericolosità esistenti e previsti e di rischio sostenibili, accettabili e conseguibili, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai commi 11, 11-bis e 11-ter e dalle relative valutazioni tecniche, e adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a ridurre la vulnerabilità delle aree e degli edifici, nonché dei servizi primari necessari, con le modalità e nei limiti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis, sono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi per i quali si procede mediante gli accordi e le intese di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30;

b) interventi disciplinati dagli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater;

c) interventi di nuova costruzione in aree isolate o su edifici isolati, di cui alle lett. a), b), c), e), h) e l) del comma 2 dell'articolo 73 e i mutamenti di destinazione d'uso, ove non sia possibile la loro realizzazione in altre aree meno vulnerabili;

d) interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da eventi meteorologici, dissesti idraulici, geologici o valanghivi, o da incendi non attribuibili al dolo degli interessati. Ove non sia possibile la delocalizzazione, è compresa la ricostruzione delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato. La ricostruzione è consentita nel limite massimo dei volumi preesistenti e delle destinazioni originarie, anche su sedime diverso, se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato e dei servizi primari necessari. N257

2-quinquies. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2-quater sono autorizzati dal Comune competente nell'ambito delle procedure per il rilascio del titolo abilitativo. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione dello studio di cui al comma 11-bis, asseverato. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse. N257

2-sexies. Nelle varianti ai piani regolatori non possono essere individuate nuove zone edifica-bili e gli ampliamenti di sottozona sono da verificare in relazione ai rischi conseguenti, qualora ricadenti nelle aree:

a) ad elevata e media pericolosità di cui agli articoli 35 e 36;

b) ad elevato rischio valanghe o di slavine di cui al comma 1 dell'articolo 37. N257

3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 3 e 9, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate. Le casistiche del mutamento sostanziale sono individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2-bis. N258

5. La revisione della cartografia può essere proposta al Comune interessato anche dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2-bis, secondo le procedure di cui ai commi 3 e 9. N259

6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi del comma 4, nelle aree oggetto delle modifiche, la deliberazione di cui al comma 2-bis individua i vincoli di utilizzo del territorio da applicare in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento, nonché le verifiche da effettuare per gli interventi già dotati di idoneo titolo abilitativo e ancora in corso di realizzazione o non ancora avviati, nonché le eventuali ulteriori misure possibili di riduzione della vulnerabilità da realizzare. N260

7. N354

8. N355

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di approvazione delle cartografie di cui al comma 1 e di revisione o modifica delle stesse di cui al comma 4. La revisione delle cartografie per errori formali o per discordanze tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione cartografica di tipo formale o per l’integrazione o la modifica della disciplina d’uso comunale, nonché la sola trasposizione dei limiti delle perimetrazioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 dalla carta tecnica alla carta catastale o sue variazioni, sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo. N261

10. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe e varianti del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell’opera come originariamente prevista, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino l'opera stessa e l'utilizzo dei locali e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente, valutata dal Comune sulla base di una specifica relazione asseverata sull'impatto delle modifiche sulla vulnerabilità dell'opera. N262

11. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, le trasformazioni, gli interventi e gli usi ammessi di cui al comma 2:

a) devono essere compatibili con le condizioni di pericolosità esistenti o previste, in relazione alle finalità e all'esercizio delle funzioni alle quali sono destinate;

b) non devono aggravare le situazioni o le condizioni di dissesto in atto o potenziali;

c) non devono pregiudicare la realizzabilità di interventi di mitigazione del rischio nelle aree stesse;

d) devono essere necessariamente previsti dal PRG, salvo quanto previsto al comma 2-quinquies. N266

11-bis. I progetti e gli studi delle trasformazioni, degli interventi e degli usi ammessi, in relazione a quanto previsto ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sono corredati da uno specifico studio di compatibilità. Tali studi sono finalizzati a individuare le eventuali conseguenze della realizzazione dell'attività sullo stato di dissesto, a valutare la vulnerabilità dell'opera realizzata e a individuare le misure di riduzione dei rischi a livelli accettabili e sostenibili realizzabili. La deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 2-bis, stabilisce i contenuti dello studio di compatibilità. Lo studio di compatibilità è necessario per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, ma non nel caso in cui si tratti di interventi volti alla tutela della pubblica incolumità dai fenomeni di natura idraulica, geologica e valanghiva, promossi dalle strutture regionali competenti per la tutela del territorio dai rischi idrogeologici. Lo studio in ogni caso contiene:

a) le valutazioni tecniche che documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 11. Tali valutazioni tecniche si fondano su specifici studi di natura idraulica, geologica, idrogeologica, geotecnica e valanghiva, anche mediante indagini e modellazioni specialistiche;

b) la dichiarazione di conformità degli interventi, così come progettati e previsti, a quanto stabilito al comma 11. N264

11-ter. Lo studio di compatibilità di cui al comma 11-bis è sottoposto al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischi idraulici e geologici in caso di:

a) procedimenti autorizzativi intersettoriali coordinati dalle strutture regionali qualora interessino gli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37;

b) procedimenti autorizzativi relativi agli interventi nelle aree ad alta e media pericolosità:

1) promossi da strutture regionali;

2) approvati con le procedure di cui all'articolo 31 che interessano attività realizzate negli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37;

c) procedimenti di cui agli articoli 26, 27, 29, 30, 90-bis, 90-ter e 90-quater relativi agli interventi nelle aree ad alta e media pericolosità;

d) attività che comportano:

1) l'occupazione di aree del demanio idrico;

2) una modifica della sezione dell'alveo;

e) attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità dai fenomeni di natura idraulica, geologica e valanghiva, promossi da:

1) privati;

2) amministrazioni pubbliche diverse dalle strutture regionali competenti per la tutela del territorio dai rischi idrogeologici;

f) attività nelle aree ad alta e media pericolosità per le quali è necessaria l'acquisizione da parte del proponente di un permesso di costruzione, ad esclusione di quanto disciplinato alle lettere a), b), c) d) ed e).N264

11-quater. L'elenco di cui al comma 1 Iter può essere maggiormente dettagliato e integrato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis, in particolare per quanto concerne la struttura regionale competente all'espressione del parere e le tipologie escluse dal parere vincolante stesso. N264

12. N356

12-bis. N151

13. N110

13-bis. N111

14. Per gli interventi di protezione di cui al comma 2-quater lettere c) e d), non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici. N263

 

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CAPO II - FASCE DI RISPETTO
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Art. 39 - (Disposizioni comuni)

1. Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo, sono ammessi, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo di fascia, gli interventi seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle costruzioni esistenti; sono ammessi altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino la sostituzione della costruzione esistente, né, fatti salvi gli interventi di cui alla lett. b), la realizzazione di ampliamenti;

b) interventi di sopraelevazione delle costruzioni esistenti nella misura minima sufficiente per consentire a ciascun piano abitabile di raggiungere l'altezza interna minima netta stabilita dall'art. 95;

c) impianti tecnici connessi con le strutture o infrastrutture per la cui salvaguardia è prevista la fascia di rispetto;

d) impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia e quelli per la fornitura di pubblici servizi, compresi i punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e di ricarica per la mobilità elettrica. N265

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse, ove ammesso dal PRG e nei limiti e con le modalità stabiliti dal PRG medesimo.

3. Le larghezze minime delle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

 

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Art. 40 - (Fasce di rispetto stradali)

1. Il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite dalle disposizioni applicabili in materia di sicurezza stradale.

2. Il PRG stabilisce, ove non disciplinato dalle disposizioni in materia di sicurezza stradale, le distanze minime dall'asse delle strade carrabili nonché le distanze minime delle costruzioni, dei muri di cinta e degli altri manufatti dall'asse delle strade pedonali in misura non inferiore ai valori stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3.

3. Le larghezze delle fasce di rispetto stradali, oltreché nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono definite dal PRG tenuto conto delle esigenze riguardanti la visibilità dalle strade, la ragionevole probabilità di ampliamenti della carreggiata, di inserimenti di allacciamenti e di insediamenti di impianti accessori.

4. Anche nelle more dell'adeguamento del PRG alla presente legge, gli interventi edilizi devono rispettare sia le disposizioni degli strumenti urbanistici sia le disposizioni in materia di sicurezza stradale in quanto applicabili.

5. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli interventi di cui all’articolo 39, comma 1, i seguenti interventi:

a) ristrutturazione edilizia che comporti anche la sostituzione della costruzione esistente e la realizzazione di ampliamenti, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni, come definite dagli strumenti urbanistici;

b) nuova costruzione nel sottosuolo sino al confine stradale, purché la soletta abbia caratteristiche statiche tali da poter sostenere un eventuale allargamento della strada medesima;

c) percorsi ciclabili e pedonali;

d) parcheggi;

e) impianti per la distribuzione del carburante;

f) servizi agli utenti della strada;

g) installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia;

g-bis) infrastrutture pubbliche per la manutenzione delle strade; N267

g-ter) spazi e strutture all'aperto al servizio di attività aperte al pubblico. N267 N159

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e all’articolo 39, comma 1, prevalgono sulle norme del PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all’articolo 16, i casi in cui le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.

 

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Art. 41 - (Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle vasche di carico)

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall’applicazione di normative di settore, le varianti di adeguamento del PRG indicano le fasce di rispetto dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all’articolo 39, comma 3.

2. Ferme restando le limitazioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36, deve essere garantita una fascia di rispetto dei corsi d’acqua naturali di ampiezza pari a 10 metri nella quale è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l’ampliamento di quelle esistenti e l’esecuzione di scavi o riporti di terreno, al fine di assicurare la tutela delle acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde dei corsi d’acqua per consentirne la manutenzione.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di idraulica può autorizzare, in casi eccezionali, quando non è tecnicamente possibile rispettare la distanza minima stabilita dal medesimo comma 2, la realizzazione di interventi non consentiti in relazione alle peculiari condizioni degli argini, delle sponde e delle dinamiche del corso d’acqua, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione.

 

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Art. 42 - (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano)

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono definire ed evidenziare zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, sia con riferimento alle captazioni, sia con riguardo alle opere di stoccaggio dell'acqua, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; esse devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ogni qualvolta sia possibile; l'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa.

3. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e devono comunque avere un'estensione di raggio non inferiore a duecento metri rispetto al punto di captazione; tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

4. Le varianti di adeguamento del PRG definiscono l'ampiezza delle zone di protezione e stabiliscono le destinazioni e gli interventi che vi sono ammessi, ove del caso limitandoli ed imponendo misure a tutela della captazione o dello stoccaggio.

5. Nell'adempiere a quanto disposto dal comma 4, le varianti di adeguamento del PRG applicano altresì le prescrizioni del PTP.

6. Nelle more dell'adeguamento del PRG, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge in materia, con le relative norme di attuazione, nonché le prescrizioni direttamente prevalenti e cogenti del PTP.

 

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Art. 43 - (Ulteriori fasce di rispetto)

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare fasce di rispetto dalle linee ferroviarie e tramviarie, dalle officine e dagli impianti strumentali connessi con le linee predette, di ampiezza non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle relative norme di attuazione; le fasce predette sono misurate in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia o dal limite esterno dell'officina o dell'impianto, in coerenza con le disposizioni statali richiamate.

2. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare, in coerenza con le disposizioni di legge in materia:

a) le servitù aeronautiche per gli impianti aeroportuali;

b) le fasce di rispetto degli impianti di risalita e funiviari, nonché delle attrezzature complementari;

c) le fasce di rispetto dei cimiteri.

3. Le varianti di adeguamento del PRG, nel rispetto delle determinazioni della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 39, comma 3, devono disporre in merito:

a) alle distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione;

b) alla costituzione, in forma di ecosistemi-filtro o di tamponi ecologici, di fasce di rispetto, di idonea larghezza, attorno agli impianti industriali le cui lavorazioni siano pericolose o insalubri, ai depositi di materiali nocivi o che determinano impatti negativi sul paesaggio, alle discariche e agli impianti di depurazione delle acque reflue.

4. Il PRG può determinare ulteriori misure protettive inerenti all'uso e alla sistemazione del territorio circostante alle strutture e alle aree di cui al comma 3.

 

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TITOLO VI - PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI
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CAPO I - PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP
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Art. 44 - (Progetti e programmi integrati)

1. Per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 47, sono utilizzabili gli strumenti seguenti:

a) progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR);

b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale (PTIL);

c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR).

2. I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni.

3. Alla formazione dei progetti e programmi integrati provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni territorialmente interessati, applicando le procedure di cui agli art. 27 e 28.

 

21683 13046369
Art. 45 - (Progetti operativi integrati)

1. I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale, provvedono:

a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del progetto, mediante indicazioni cartografiche, descrizione degli elementi funzionali e altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del PTP;

c) ad integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti all'ambito considerato dal progetto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del PTP, modificando, eventualmente, le previsioni e le prescrizioni del PRG;

e) ad effettuare, alla scala urbanistica, le indagini ritenute necessarie per la corretta definizione dei diversi interventi previsti;

f) a definire, alla scala urbanistica o di dettaglio, in relazione alla dimensione dell'ambito di riferimento e alle problematiche progettuali, gli interventi da effettuare e le azioni da intraprendere, indicando il periodo di riferimento e specificando:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti;

2) gli immobili interessati dagli interventi e le modalità per acquisirne la disponibilità;

3) le autorizzazioni necessarie;

4) l'entità della spesa globale, ivi comprese le spese tecniche e fiscali, ripartita nei diversi esercizi finanziari, per l'esecuzione degli interventi progettati, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

5) le fonti di finanziamento;

6) il programma temporale degli interventi;

7) il programma di manutenzione delle opere, dei manufatti e degli impianti relativi ai progetti preliminari di cui alla lett. g), con la quantificazione della relativa spesa annuale, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

g) a definire, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, i progetti preliminari degli interventi, la cui esecuzione è ritenuta essenziale per l'avvio dell'attuazione dell'intero progetto.

 

21683 13046370
Art. 46 - (Programmi integrati)

1. I programmi integrati provvedono:

a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del programma, mediante indicazioni cartografiche, descrizioni degli elementi funzionali ed altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti agli ambiti considerati dal programma;

c) a definire, con riferimento a insiemi più o meno complessi di interventi, alla cui progettazione si provvede con i progetti integrati di cui all'art. 45 o con altri strumenti operativi di tipo urbanistico o settoriale:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni che competono a ciascuno di essi;

2) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;

3) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

 

21683 13046371
Art. 47 - (Programmi di sviluppo turistico)

1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata.

2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP, nell’ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi dell’articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle località turistiche per le quali l’approvazione sia richiesta dalla conferenza di pianificazione, nell’ambito delle medesime procedure. N126

3. I PST sono costituiti da una relazione recante le motivazioni e l’illustrazione delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi secondo le indicazioni contenute nell’articolo 27 delle norme di attuazione del PTP.

4. I PST sono predisposti dai Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti e, per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi, in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e sono adottati e approvati secondo le procedure di cui all’articolo 16.

5. I PST, definiti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13, sono adottati contestualmente all’adozione del testo preliminare della variante generale al PRG e approvati contestualmente all’adozione del testo definitivo della predetta variante, secondo le procedure di cui all’articolo 15.

6. Copia dei PST approvati è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti, nonché alla Unite des Communes valdôtaines competente per territorio.N190

7. I PST sono modificati secondo le procedure di cui all’articolo 16, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti.

 

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CAPO II - PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG
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Art. 48 - (Piani urbanistici di dettaglio)

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i programmi, le intese e le concertazioni attuative del PRG; le disposizioni della legge statale in tema di autorizzazione a lottizzare non si applicano nel territorio della Regione.

2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano urbanistico di dettaglio (PUD).

3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di privati, PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD di iniziativa pubblica.

4. Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti considerati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

5. Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante medesima è adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle varianti non sostanziali al PRG; le soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, di cui al comma 4, non costituiscono variante al PRG.

6. Le varianti al PUD di iniziativa privata e al PUD di iniziativa pubblica sono approvate con i procedimenti disciplinati, rispettivamente, dall'art. 49 e dall'art. 50.

7. N205 Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni. Tale termine può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. In caso di PUD di iniziativa privata di cui all’articolo 49, il Comune approva una nuova convenzione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), che tiene conto dello stato di attuazione del medesimo PUD. N160

7-bis Decorsi i termini di cui al comma 7, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non provvede mediante variante non sostanziale a definire le norme tecniche di attuazione dell’intera area interessata dal PUD decaduto e, per la parte attuata, a verificare gli equilibri funzionali dell’intero territorio comunale, qualora presenti. N68

 

21683 13046374
Art. 49 - (PUD di iniziativa privata)

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell’intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l’attuazione degli immobili comunque compresi nell’ambito sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo. L’attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di singolo permesso di costruire, purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche. N164

2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa concernente:

1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto delle determinazioni del PRG, dei valori culturali che caratterizzano gli immobili considerati e con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;

2) la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;

3) la verifica delle determinazioni del PUD che risultano conformi con il PRG e l'illustrazione di quelle eventuali che costituiscono varianti al PRG medesimo;

4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;

5) il computo di massima dei contributi da versare al Comune, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;

c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

1) alla rappresentazione delle determinazioni che risultano conformi con il PRG e di quelle eventuali che costituiscono proposte di variante al PRG medesimo; tali rappresentazioni devono essere effettuate utilizzando le basi cartografiche, le simbologie e le scale che sono proprie degli strumenti di riferimento anzidetti;

2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;

3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;

4) alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi;

5) alla simulazione fotografica dell'intervento;

d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi, e i loro successori o aventi causa, e il Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

2-bis. Nel caso in cui lo strumento attuativo preveda la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazioni d’uso diverse, la convenzione, di cui al comma 2, lettera d), deve inoltre stabilire la successione temporale della realizzazione degli interventi, anche sotto forma di equilibrio funzionale. N133

3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all’ammissibilità, alla completezza degli elaborati e alla conformità al PRG, il responsabile della struttura comunale competente in materia di urbanistica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita, e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove il PUD incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all’albo pretorio. Entro il predetto termine chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Comune decide in ordine alle eventuali osservazioni e approva il PUD entro i successivi trenta giorni. Il PUD acquisisce efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione che lo ha approvato. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione apporti modificazioni al PUD, questa è comunicata ai soggetti proponenti il PUD affinché adeguino gli elaborati e li trasmettano al Comune. N163

3-bis. Qualora si renda necessaria la modificazione al PRG di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), il Comune, nel caso intenda predisporre la modificazione urbanistica necessaria, sospende i termini del procedimento di approvazione del PUD per avviare la variante urbanistica, prima della pubblicazione dello stesso. I periodi di pubblicazione della modificazione al PRG, quando richiesto, e del PUD, nonché l'approvazione della modificazione al PRG e del PUD, possono essere contestuali. N268

3-ter. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD. N268

4. Il Comune trasmette, in formato digitale, copia del PUD di iniziativa privata approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. N158

 

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Art. 50 - (PUD di iniziativa pubblica)

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.

2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione e di relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio; la Giunta regionale precisa, con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 4, i contenuti di tali elaborati per le finalità specificate dall'art. 21.

3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato dal Comune, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all’albo pretorio. Entro il predetto termine i proprietari degli immobili interessati possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle opposizioni, alle osservazioni e alle proposte e approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l’esecutività della deliberazione che lo ha approvato. N161

3-bis. Qualora il PUD richieda una modificazione al PRG, l'adozione del PUD e della variante urbanistica, i periodi di pubblicazione della modificazione al PRG e del PUD, nonché l'approvazione del PUD e della modificazione al PRG, possono essere contestuali. Per la variante urbanistica è applicata la procedura di cui all'articolo 16. N269

4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.

5. Il Comune trasmette, in formato digitale, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 3. N162

 

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Art. 51 - (Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio)

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.

2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da realizzare:

a) nella aree qualificate come zone territoriali di tipo A, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e della qualificazione ambientale e paesaggistica e della tutela del tessuto sociale preesistente;

b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;

c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse; i programmi integrati possono avere più oggetti fra quelli individuati nelle lett. a), b) e nella presente lettera; essi non possono interessare le zone territoriali di tipo E.

4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti ed elaborati che il suo contenuto renda necessari, in particolare qualora partecipino anche soggetti privati; in tal caso esso è munito dello schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative, l'entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere di urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Il programma integrato può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati.

5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma.

6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sensi del comma 1 sono formati ed approvati con le procedure stabilite dalle specifiche norme che li disciplinano e, in difetto, mediante accordi di programma; essi sono dotati degli elaborati richiesti dalle norme medesime o, in difetto, dalle disposizioni relative agli accordi di programma.

7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della sua efficacia, copia del programma, intesa o concertazione di cui al presente articolo.

 

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Art. 52 - (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3. N270

1-bis. Costituiscono strumenti attuativi del PRG nelle zone territoriali di tipo A:

a) i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter;

b) la normativa di attuazione del PRG di cui all'articolo 52-bis;

c) i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 51;

d) la classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 52-quater. N271

2. In presenza della classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera d) del comma 1-bis, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della L.R. 56/1983, sono consentiti:

a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; tali interventi:

1) devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all’eliminazione di quelli in contrasto e all’adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

2) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime;

3) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall’articolo 88-bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2 ai sensi dell’articolo 52-quater, comma 2; N127

d) gli interventi di ricostruzione di fabbricati classificati rudere mediante un insieme sistematico di opere, tra cui anche la demolizione delle parti irrecuperabili, che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari desumibili dallo stato attuale, da documentazione fotografica o storica, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari e non esista, in merito, documentazione fotografica o storica, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a);

e) gli interventi di ripristino sui fabbricati classificati diroccati mediante un insieme sistematico di opere che rispettino i relativi elementi volumetrici, tipologici e formali originari, desumibili dallo stato attuale o da documentazione fotografica. Tra gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati assimilabili a edifici documento o di pregio, previa perizia statica redatta da professionista abilitato che attesti l'impossibilità del recupero strutturale, è altresì ammessa la demolizione parziale con sostituzione delle parti irrecuperabili, sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e formali originari; N142

f) gli interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione degli edifici classificati monumento o documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche o, previa motivata deliberazione del Consiglio comunale, per consentire l'accesso e la fruizione degli spazi di vita esterni di un immobile in cui è residente una persona disabile;N142

g) gli interventi di demolizione di bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente;

h) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, a prescindere dalla classificazione, giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

i) la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

j) gli interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a:

1) accessi, pavimentazioni e arredi;

2) muri e recinzioni;

3) parcheggi a raso;

3-bis) serre mobili fino a 20 metri quadrati di superficie coperta complessiva. N273

j-bis) gli interventi di iniziativa pubblica relativi a:

1) la riqualificazione della viabilità esistente, comprendente:

1.1) i muri e le recinzioni;

1.2) la pavimentazione, l'allargamento compreso l'inserimento del marciapiede, l'arredo;

1.3) nuovi percorsi pedonali di larghezza massima di 1,50 metri;

1.4) la dotazione di impianti per la fornitura dei pubblici servizi, compresi i punti di raccolta RSU e di ricarica per la mobilità elettrica;

1.5) le infrastrutture pubbliche al servizio dell'utente della strada comprese le pensiline per il trasporto pubblico.

2) parcheggi a raso o aree destinate a verde pubblico che non comportino opere di trasformazione della morfologia tali da alterare la qualità e la leggibilità del tessuto storico. N274 N272

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni, attraverso le procedure di cui all'articolo 16, possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera i).

 

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Art. 52-bis - (Normativa di attuazione)

1. La normativa di attuazione è uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonché alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi.

2. La normativa di attuazione è costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da:

a) relazione descrittiva;

b) elaborati cartografici;

c) schedatura motivazionale dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;

d) schedatura prescrittiva dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;

e) norme tecniche attuative.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i contenuti della normativa di attuazione di cui ai commi 1 e 2.

4. La normativa di attuazione è estesa all'intero nucleo storico per i centri minori, quali hameaux e villages, mentre per i bourgs e le villes può essere suddivisa in due comparti di estensione non inferiore al 40 per cento della superficie della sottozona.

5. Il Comune elabora e adotta la normativa di attuazione, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. La medesima normativa è pubblicata nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune interessato e contestualmente depositata in pubblica visione presso il medesimo Comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, fino allo scadere del termine predetto. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle osservazioni formulate e, se coerenti con i contenuti del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, approva la normativa di attuazione; in caso contrario si rende necessario acquisire un nuovo parere. La normativa di attuazione acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione del Comune che l'ha approvata.

6. Il Comune trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 5, copia della normativa di attuazione approvata, su supporto informatico firmato digitalmente. N275

7. La normativa di attuazione può comportare variante non sostanziale al PRG o modifica non costituente variante. Nel caso di variante non sostanziale, le procedure di cui all'articolo 16 sono contestuali alla procedura di adozione e approvazione di cui al comma 5. Nel caso di modifica non costituente variante, la deliberazione di adozione della normativa di attuazione costituisce approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 17.

8. La normativa di attuazione richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie; tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.

9. La normativa di attuazione ha durata decennale. In caso di varianti sostanziali al PRG, tale normativa deve essere coerente ai contenuti delle varianti stesse.

10. Gli interventi consentiti negli agglomerati storici dotati di normativa di attuazione eccedenti quelli ammessi dall'articolo 52, comma 2, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della L.R. 56/1983, sono i seguenti:

a) ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati documento, ad esclusione della totale demolizione e ricostruzione, solo qualora gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro non siano in grado di garantire la tutela del bene, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

b) ristrutturazione edilizia per gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

b-bis) riorganizzazione della viabilità esistente, compresi i nuovi percorsi stradali; N276

c) N357

d) N358

 

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Art. 52-ter - (PUD nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, il PUD è sottoposto al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il PUD indirizza la riqualificazione e il recupero organico del nucleo storico, anche attraverso interventi di completamento, mediante la nuova costruzione, o di trasformazione, attraverso la ristrutturazione urbanistica. La nuova costruzione è consentita solo ove ammessa e individuata cartograficamente dal PRG.

3. Il PUD, esteso all'intero nucleo storico o a singoli comparti, qualora individuati dal PRG, richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie. Tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.

 

21683 13046380
Art. 52-quater - (Classificazione degli edifici e delle aree libere)

1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici degli immobili presenti sul territorio. La stessa classificazione può essere estesa agli edifici e alle aree libere non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A.

2. La classificazione si articola nelle seguenti categorie:

a) A - Monumento;

b) B - Documento;

c) C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

d) D - Rudere;

e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato;

f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente;

g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente;

h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente;

i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;

j) FI - Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

k) F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce e disciplina le categorie di cui al comma 2 e le relative sottocategorie.

4. Le modifiche e le integrazioni della classificazione delle aree libere e degli edifici costituiscono modifica non costituente variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 17, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. N277

4-bis. Le nuove classificazioni relative a edifici o aree esterni alle zone di tipo A costituiscono variante non sostanziale e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. N278

5. Le modifiche della classificazione o le nuove classificazioni che derivano da provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 18. Copia degli elaborati cartografici modificati, in formato digitale, è trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. N279

 

21683 13046381
TITOLO VII - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
21683 13046382
CAPO I - REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA
21683 13046383
Art. 53 - (Regolamento edilizio)

1. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio.

2. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le disposizioni di legge:

a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto;

b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;

c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico;

c-bis) le caratteristiche del prodotto edilizio; N98

d) N87

e) N91

3. N92

 

21683 13046384
Art. 54 - (Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni.

2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale.

3. Il regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale deliberazione deve prevedere la coerenza del regolamento edilizio con il PRG, il PTP e le leggi di settore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il testo del nuovo regolamento edilizio è trasmesso, in formato digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. N280

4. Nel caso di regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo, con sole integrazioni di commi o di articoli, il testo è adottato dal Consiglio comunale e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l’espressione del parere relativo alla coerenza con le leggi di settore e la disciplina urbanistica, da rilasciare entro sessanta giorni. Contestualmente il testo adottato è inviato alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) per l'espressione del parere di competenza da rilasciare anch'esso entro sessanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime. N281

5. I Comuni che non intendono avvalersi del regolamento edilizio tipo predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l’espressione del parere di cui al comma 4, da rilasciare entro novanta giorni. Contestualmente il testo adottato è inviato alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL per l'espressione del parere di competenza da rilasciare anch'esso entro novanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime. N282

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Comune recepisce le eventuali modificazioni richieste dalle strutture competenti chiamate a esprimersi, approva il regolamento edilizio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione, nonché alla sua trasmissione, in formato digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. N283

7. In caso di parere negativo, anche di una sola delle strutture competenti chiamate ad esprimersi, il regolamento redatto ai sensi dei commi 4 e 5 è restituito al Comune, che provvede alle modificazioni o alla rielaborazione richiesta, nonché alla trasmissione del regolamento corretto ad entrambe le strutture competenti, le quali si esprimono nuovamente entro i successivi trenta giorni. In caso di pareri positivi, il Comune approva il regolamento edilizio recependo le eventuali ulteriori modificazioni richieste e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione trasmettendolo, inoltre, in formato digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. N284

8. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato.

9. Le modificazioni dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure di cui al presente articolo.

10. I Comuni adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni di cui al presente capo entro dodici mesi dall’adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell’articolo 13. Per i Comuni che non rispettano il termine di cui al presente comma si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 4.

 

21683 13046385
Art. 55 - (Commissione edilizia)

1. Ogni Comune può istituire, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, una commissione edilizia per l’espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di concertazioni attuativi del PRG e delle relative varianti nonché sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire e delle relative varianti.N156

2. La Giunta comunale, il Sindaco ed i responsabili dei procedimenti edilizi hanno comunque facoltà di richiedere pareri non vincolanti alla commissione edilizia su qualsiasi questione attinente all'uso e alle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio comunale.

3. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte all'amministrazione comunale e agli uffici in materia edilizia o urbanistica e in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette; la commissione può inoltre individuare criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività e richiedere all'amministrazione comunale di renderli noti pubblicamente.

4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti definito dal regolamento edilizio, in misura non inferiore a tre e non superiore a sette. N157

5. La commissione edilizia elegge, nel suo ambito, il presidente e un vice-presidente; essa è tempestivamente convocata, in relazione alle richieste di pareri formulate, dal presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice-presidente.

6. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche; quando la commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere privato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.

 

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Art. 56 - (Colore e arredo urbano)

1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed altre analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal Consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.

 

21683 13046387
Art. 57 - (Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni)

1. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.

2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria, restando impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose.

5. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in tema di sanzioni pecuniarie amministrative.

 

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Art. 58 - (Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni)

1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicurare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei veicoli, il decoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 57; l'osservanza dei provvedimenti di cui al comma 1 è curata dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei proprietari.

 

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CAPO II - LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
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Art. 59 - (Titoli abilitativi)

01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004. N143

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

a) dal permesso di costruire;

b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d’opera;

c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell’impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

3. Le attività di cui al comma 1 comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia e per le varianti in corso d'opera N99.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ivi comprese quelle riconducibili all’edilizia libera ai sensi del comma 01, nelle zone territoriali del PRG. N196

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60-bis, 61, 61-bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”

 

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Art. 59-bis - (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all’articolo 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

2. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità formale dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84-bis, previo pagamento delle relative sanzioni. Sono fatte salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 80-bis. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. N285

2-bis. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle parti comuni dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. N286

 

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Art. 60 - (Permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura, insieme all’immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

4. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni dei PRG, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. N202 Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato di cui all'articolo 60-bis, comma 19, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse nei termini seguenti, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;

b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;

c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;

d) oltre i 1.500 metri: mesi sessanta.N137

6. N209 Decorsi i termini di cui al comma 5, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione.

7. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso per la parte di intervento non ultimata, salvo che gli interventi necessari non rientrino tra quelli che possono essere realizzati mediante SCIA edilizia ai sensi dell’articolo 61, comma 1. In caso di rilascio di un nuovo permesso di costruire, si procede altresì al ricalcolo del contributo di costruzione relativamente alla parte ancora da realizzare.

8. Ogni permesso di costruire deve enunciare espressamente la destinazione o le destinazioni d’uso in atto e in progetto nell’immobile oggetto del permesso medesimo.

9. Ove del caso, per l’incidenza che l’intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull’ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d’obbligo, con i quali il titolare del permesso assume specifici obblighi riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell’opera, attuazione di opere o di interventi integrativi o altri aspetti di interesse pubblico.

 

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Art. 60-bis - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori.

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie. La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La domanda è altresì accompagnata dall'attestazione del professionista abilitato che la documentazione tecnica presentata è coerente con gli eventuali assensi acquisiti presso altre amministrazioni precedentemente alla presentazione della domanda e tiene conto delle eventuali prescrizioni. N287

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata. N288

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di novanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato. N289

5-bis. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti, ovvero accerti la necessità di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato una sola volta per concordare, mediante apposito verbale, le modalità e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento è sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato. N290

6. Il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria, comprendente una relazione di valutazione tecnica di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle altre normative di settore vigenti. Qualora la valutazione di conformità dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 19/2007.

7. Contestualmente all'avvio, il responsabile del procedimento comunica al richiedente la modalità prevista per la conclusione del procedimento stesso, in forma diretta ai sensi del comma 8 ovvero attraverso la conferenza per il rilascio del permesso di costruire. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, da acquisire.

8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire si svolge in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la fase istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove costituita, il parere di cui all'articolo 55, comma 1. La commissione edilizia si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti istruttori. Nel caso in cui la stessa non si esprima nei tempi previsti, si prescinde dal parere medesimo. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 1, predispone il provvedimento conclusivo e ne dà comunicazione al richiedente. Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17.

9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso rilasciati da amministrazioni diverse da quella comunale, nonché il parere della commissione edilizia, ove costituita, il responsabile del procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza semplificata, trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio delle determinazioni o le credenziali all'accesso telematico della stessa. La commissione edilizia esprime il proprio parere con le modalità di cui al comma 8.

10. Il termine per il rilascio degli atti di assenso di cui al comma 9 non può essere superiore a quarantacinque giorni e decorre dalla data della convocazione della conferenza semplificata. In tal caso, il procedimento è sospeso. Decorso il termine senza che siano stati trasmessi gli atti di assenso e il parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde.

11. Entro quindici giorni dalla data della convocazione della conferenza semplificata, le amministrazioni coinvolte possono richiedere all'interessato integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il procedimento è sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato.

12. Le determinazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso senza condizioni, ad eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela.

14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, il responsabile del procedimento redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza semplificata, adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19.

15. Qualora le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata abbiano espresso condizioni e prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento, sentito l'interessato e le amministrazioni coinvolte, verifica la possibilità di contemperare le diverse prescrizioni e condizioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla determinazione espressa dalla conferenza stessa.

16. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei predetti atti di dissenso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza semplificata che produce l'effetto del rigetto della domanda. In tal caso, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 19/2007, trasmettendo alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall'interessato nel termine di cui al predetto articolo. La conferenza semplificata è nuovamente indetta entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'interessato; il responsabile del procedimento, in esito ai lavori della conferenza semplificata, predispone il provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata.

17. Nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali, che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, il responsabile del procedimento indice, in forma sincrona, la conferenza simultanea entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza semplificata, indicando il termine di conclusione dei lavori della stessa, comunque non superiore a quindici giorni. Alla conferenza simultanea partecipa l'interessato, qualora ne faccia richiesta. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea.

18. Qualora la conclusione della conferenza simultanea dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/2007.

19. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza semplificata o della conferenza simultanea è, ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori delle conferenze, a predisporre il provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato.

20. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia entro quindici giorni, anche in via telematica, l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine. N197

 

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Art. 61 - (SCIA edilizia)

1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3, anche consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con la conseguente variazione delle superfici delle unità immobiliari; N141

a-bis) N149

a-ter) opere di restauro e risanamento conservativo, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3; N361

a-quater) interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3, né modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici; N361

a-quinquies) mutamenti urbanisticamente non rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3, in assenza di opere;N152

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) N145

f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;

g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;N104

i-bis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;N105

j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;

k) manufatti e sistemazioni all’interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;

m) beni strumentali di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e);

n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;

o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;

p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d’acqua;

q) N101;

r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;

r-bis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera e-sexies), del D.P.R. 380/2001; N221

s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;

t) realizzazione di serre agricole fisse di superficie coperta inferiore a 250 metri quadrati e mobili di superficie coperta complessiva superiore a 500 metri quadrati; N291

t-bis) palorci e piccoli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di animali e cose che non attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico;N106

t-ter) impianti a fune temporanei per cantieri e per trasporto di legname che attraversano strade pubbliche, edifici abitati, opere pubbliche accessibili al pubblico.N106

2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto produttivo.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all’ufficio competente del Comune in cui l’intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.

4. N210 Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all’ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.

5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all’ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell’ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l’ufficio competente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all’ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell’attività dei privati alla normativa vigente.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrano le seguenti condizioni:

a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l’istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);

b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati. L'aumento di superficie corrispondente a quella derivante dalle partizioni interne demolite non richiede la verifica di coerenza con il PRG; N292

c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

8. N203 L’ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di tre anni; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima. N138

9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti interessati dall’applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.

 

21683 13046395
Art. 61-bis - (Varianti in corso d’opera)

1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l’ufficio competente prima dell’ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d’opera che presentino i seguenti requisiti:

a) rispondano alle condizioni di cui all’articolo 61, comma 7;

b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di costruire;

c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite, con esclusione delle superfici derivanti dalla riduzione delle tramezze interne; N102

d) non mutino la destinazione d’uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;

e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;

f) non alterino la sagoma né l’altezza della costruzione.

2. Alle varianti in corso d’opera di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 61, comma 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia. N100

 

21683 13046396
Art. 62 - (Opere dei Comuni)

1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche. N82

 

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Art. 63 - (Certificato urbanistico)

1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve indicare altresì se gli immobili medesimi ricadano o meno negli ambiti in cui è vietata l'edificazione e comunque quali siano i vincoli riguardanti quegli immobili. N222

1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e conserva validità finché non intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici o ai vincoli riportati nel certificato stesso. N223

1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del certificato di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio. La stessa deliberazione precisa, inoltre, i contenuti del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi del D.P.R. 380/2001. N223

 

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Art. 63-bis - (Agibilità)

1. L'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

2. L'agibilità presuppone che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato, ad eventuali varianti in corso d'opera e alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate.

3. L'agibilità è riferita ai seguenti interventi edilizi:

a) nuove costruzioni di edifici;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, di edifici;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

4. In caso di interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), il titolo abilitativo stabilisce se l'intervento necessita di segnalazione certificata di agibilità. In caso di interventi per i quali è necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), i soggetti aventi titolo dichiarano se gli interventi necessitano di segnalazione certificata di agibilità.

5. L’agibilità può essere riferita anche in assenza di opere a costruzioni esistenti prive del certificato di agibilità o abitabilità, fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 95. Per le costruzioni esistenti o assentite alla data dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione) sono fatte salve le dimensioni legittimamente acquisite. N146

6. L'agibilità può riguardare l'intero intervento edilizio, come individuato nel titolo abilitativo, o parti del medesimo intervento, nei seguenti casi:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le parti strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore criterio e modalità per l'applicazione del presente articolo.

 

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Art. 63-ter - (Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità)

1. N204 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, presentano all'ufficio competente una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3.

2. Nel caso in cui l'agibilità riguardi parti dell'intervento edilizio ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 6, lettere a) e b), i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, possono presentare all'ufficio competente, prima dell'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3. In tal caso, la conformità di cui all'articolo 63-bis, comma 2, è riferita alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione certificata di agibilità.

3. Alla segnalazione certificata di agibilità è allegata l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, circa la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non già in possesso dell'ufficio competente:

a) anche per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001, o la dichiarazione di regolare esecuzione per le riparazioni o gli interventi locali, come definiti dal paragrafo 8.4.3. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). In assenza del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione deve essere prodotto il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

b) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001;

c) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

d) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente;

e) l'attestato di prestazione energetica, redatto nei casi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

4. L'uso delle costruzioni oggetto degli interventi di cui all'articolo 63-bis, comma 3, può essere iniziato dalla data di presentazione all'ufficio competente della segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione di cui al comma 3, fatto salvo l'obbligo di conformarsi alle eventuali prescrizioni stabilite all'esito dei controlli di cui all'articolo 63-quater. L'agibilità decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

5. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità entro i termini previsti dal comma 1 comporta, oltre all'obbligo di presentazione all'ufficio competente della documentazione di cui al comma 3, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 77 ad euro 464.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, introitati dai Comuni che irrogano le sanzioni, sono destinati alle finalità di cui all'articolo 71.

8. Nei casi di cui all'articolo 63-bis, comma 5, i soggetti aventi titolo possono presentare all'ufficio competente la segnalazione certificata di agibilità corredata dell'attestazione di un professionista abilitato circa la conformità della costruzione al titolo abilitativo, qualora previsto, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non già in possesso del medesimo ufficio:

a) il progetto relativo alla costruzione oggetto di certificazione di agibilità, se esistente, o il rilievo architettonico della stessa;

b) anche per le finalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001, ove applicabile, il certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001, se esistente, o il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

c) se dovuta, la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente o, in assenza, la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

9. Nei casi di cui all'articolo 63-bis, comma 5, se il certificato di agibilità o abitabilità era già previsto all'epoca della realizzazione dell'ultimo intervento edilizio nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), si applicano le sanzioni di cui al comma 5.

 

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Art. 63-quater - (Controlli)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di agibilità, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto d'uso delle costruzioni oggetto della segnalazione e le prescrizioni necessarie per conformare l'opera alla normativa vigente.

 

21683 13046401
Art. 63-quinquies - (Dichiarazione di inagibilità)

1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

 

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CAPO III - ONEROSITÀ DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
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Art. 64 - (Contributo per il rilascio dei titoli edilizi onerosi)

1. Al rilascio dei titoli edilizi onerosi, formatisi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), consegue la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. N294

2. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d’uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione. N153

2-bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1. N39

2-ter. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione di fine lavori. N295

3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

 

21683 13046404
Art. 65 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio regionale, per classi di Comuni, in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;

b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 23. N296

2. La misura degli oneri di urbanizzazione è ridotta per gli interventi di recupero dell'esistente.

 

21683 13046405
Art. 66 - (Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale)

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale è determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso, N85 con deliberazione del Consiglio regionale, in misura pari ai costi massimi ammissibili definiti per l'edilizia agevolata. N297

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.

3. Il contributo per il rilascio della concessione comprende una quota del costo di costruzione, determinata con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

4. La misura del costo di costruzione è ridotta per gli interventi di recupero dell'esistente.

 

21683 13046406
Art. 67 - (Edilizia convenzionata)

1. Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la parte di contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso commisurata al costo di costruzione è ridotta in misura pari al cinquanta per cento. N298

2. La riduzione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, o al rilascio da parte del concessionario al Comune di un atto unilaterale di obbligo, recante l'impegno a mantenere, per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, la destinazione ad abitazione permanente o principale; la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese del concessionario.

 

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Art. 68 - (Titolo edilizio gratuito)

1. Il contributo per il rilascio del titolo edilizio non è dovuto:

a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o personale di godimento;

b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

d) per gli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, ancorché eseguite da privati;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. N300

2. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo è accertata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

3. Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici di cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori costituisce mutamento della destinazione d'uso.

4. L'entità aziendale utile ai fini della gratuità della concessione edilizia, N85 deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio della concessione edilizia N85 è dovuto nella misura massima determinata con riferimento al momento dell'avvenuta variazione. Non si procede al recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità.

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

 

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Art. 69 - (Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza)

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche; l'incidenza di tali opere è stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 65 in base a parametri che il Consiglio regionale definisce, con deliberazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 65, comma 1, lett. a) e b), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il contributo afferente alle concessioni relative alla ristrutturazione e alla riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali ed artigianali dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, ad un decimo e ad un quinto di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigianali ai sensi del comma 1.

3. Ai fini delle disposizioni del comma 2 sono:

a) di ristrutturazione, i progetti funzionali alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione;

b) di riconversione, i progetti funzionali all'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.

4. Costituisce inoltre ristrutturazione o riconversione ai sensi del comma 3 la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati che vengono destinati a nuovi insediamenti industriali e artigianali.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai progetti di costruzione di nuovi fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigianali in sostituzione di fabbricati e impianti da riordinare ai sensi di determinazioni del PTP recepite nel PRG.

6. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione determinata ai sensi dell'art. 65 e costituito altresì da una quota, non superiore al dieci per cento, del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

7. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nel presente articolo, nonché di quelle previste dall'art. 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. N41

 

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Art. 70 - (Versamento del contributo afferente alla concessione)

1. N206 La quota di contributo per oneri di urbanizzazione è rateizzata in non più di quattro rate semestrali; i concessionari sono tenuti a prestare ai Comuni idonee garanzie.

2. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per oneri di urbanizzazione dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

3. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

 

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Art. 71 - (Destinazione dei proventi delle concessioni)

1. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale. N42

 

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Art. 72 - (Ritardato o omesso versamento del contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso)

1. Il mancato versamento, nei termini di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso, o di parte di esso, comporta:

a) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al dieci per cento qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al venti per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni. N302

2. Le misure di cui alle singole lettere del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lett. c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito con apposita ingiunzione. N303

 

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CAPO IV - DESTINAZIONE D'USO
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Art. 73 - (Destinazioni d'uso e relative categorie)

1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.

2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:

a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;

b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;

c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

d) destinazione ad abitazione permanente o principale;

dbis) destinazione ad abitazione temporanea; N43

e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;

f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;

g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;

h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;

i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;

i-bis) destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi;N129

l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;

m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.

3. All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si presume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richieda pertanto standard potenzialmente diversi.

 

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Art. 74 - (Mutamento della destinazione d'uso)

1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto.

2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali. Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi in edilizia libera. N304

2-bis. Il diverso uso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, senza interventi di ampliamento volumetrico, all'interno della stessa categoria di destinazione di cui all'articolo 73, comma 2, è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Fino all'approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG. N305

2-ter. È, altresì, sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso, senza interventi di ampliamento volumetrico, tra le categorie funzionali di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d), dbis), e), f) e g), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A, B e C di cui all'articolo 22, ovvero nelle zone equiparabili, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. In tali casi il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dagli strumenti urbanistici e dalle disposizioni regionali, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi. Fino all'approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG. N306

3. Il mutamento della destinazione d’uso si configura come urbanisticamente rilevante qualora lo stesso implichi incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici; tale mutamento costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a permesso di costruire; N85 la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie. N147

4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.

5. L'indicazione delle destinazioni d'uso, in atto e previste, che deve essere contenuta nei progetti delle trasformazioni edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei programmi, nelle intese e nelle concertazioni attuativi del PRG, deve risultare idonea ad individuare univocamente la categoria di destinazioni d'uso di appartenenza. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti dei programmi, delle intese e delle concertazioni attuativi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo che eventualmente accompagnino le concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza concessione.

6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edilizie o urbanistiche, ove la violazione attenga al mutamento della destinazione d'uso, contengono le prescrizioni idonee ad assicurare in concreto l'esclusione delle destinazioni d'uso non ammesse in quell'area o per quell'immobile.

 

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TITOLO VIII - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 75 - (Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie)

1. Il Comune esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle disposizioni di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e degli atti equipollenti, ai titoli abilitativi edilizi e alle modalità esecutive prescritte. N307

2. Il territorio della Regione è assoggettato a controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, da parte della Regione; l'esito del controllo è comunicato ai Comuni interessati, che dispongono gli atti conseguenti.

3. In caso di comunicazione da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di rapporti di rilevazione di abusi edilizi o urbanistici, il segretario comunale ne dà notizia mediante affissione all'albo comunale e provvede ad informare l'autorità giudiziaria competente nonché il Presidente della Regione. N308

 

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Art. 76 - (Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza)

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico, quando accerti l'inizio, senza titolo, di trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, dandone notizia, nei casi di cui alle lett. a) e c), alle strutture regionali competenti, quando tali trasformazioni interessino immobili assoggettati da norme di legge o prescrizioni di piani a:

a) vincolo di inedificabilità;

b) destinazione per opere, impianti o spazi pubblici;

c) tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali. N309

2. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1, qualora sia constatata l'inosservanza delle disposizioni, prescrizioni e modalità esecutive di cui all'art. 75, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico ordina l'immediata sospensione dei lavori e, ove questa sia disattesa, l'apposizione dei sigilli al cantiere; tali provvedimenti hanno effetto fino all'adozione degli atti definitivi, anche in via sostitutiva; nei successivi quarantacinque giorni il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico adotta e notifica i provvedimenti definitivi. N309

3. Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a darne comunicazione al Ministro per i lavori pubblici, ai fini dell'adozione degli atti in conformità alla procedura indicata nell'art. 51 del d.p.r. 182/1982. N309

 

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Art. 77 - (Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali)

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico, accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo oppure con variazioni essenziali, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la demolizione delle opere e comunque il ripristino dello stato dei luoghi. N311

2. Ove il responsabile dell'abuso non provveda all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso. N312

2-bis. Nel caso di nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire, ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, l'immobile oggetto dell'abuso e l'area di pertinenza dello stesso, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti, e comunque non superiore a dieci volte l'area di sedime, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune. N313

2-ter. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato su istanza dell'interessato e con atto motivato del Comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine. N313

3. Nel caso di nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire di cui al comma 2-bis, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione o ripristino nel termine prescritto, previa notifica all'interessato, costituisce titolo di acquisto della proprietà e titolo per l'immissione nel possesso, nonché per la trascrizione nei registri immobiliari. N314

4. Acquisita la proprietà in applicazione dei commi 2-bis e 3, lo stato dei luoghi viene ripristinato su ordinanza del dirigente o del responsabile del procedimento e a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il Consiglio comunale non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino al ripristino, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990. N315

4-bis. Alternativamente al ripristino dello stato dei luoghi, nei soli casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il Comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990, può provvedere all'alienazione dell'immobile oggetto dell'abuso e dell'area di pertinenza dello stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. N316

5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione si verifica di diritto e gratuitamente a favore del Comune, salvo che si tratti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso l’acquisizione, previo espletamento della procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore dell’amministrazione statale cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico, qualora accerti l’esecuzione di trasformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione all’amministrazione statale competente e alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. N88

6. Le disposizioni dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis e 5 non trovano applicazione nel caso in cui le trasformazioni eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali interessino entità immobiliari non indipendenti; in tal caso, ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine stabilito al comma 2, la demolizione, o comunque il ripristino, è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso. N317

7. Nel caso di cui al comma 6, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione o il ripristino non risultino possibili, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune. N318

 

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Art. 78 - (Definizione delle trasformazioni in totale difformità dal titolo abilitativo)

01. Le trasformazioni in difformità dal titolo abilitativo si distinguono in:

a) totale difformità;

b) variazioni essenziali;

c) difformità parziali. N320

1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo quelle che eccedono dalle variazioni essenziali di cui al comma 2, o comunque quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche, localizzative o di utilizzazione, dall'organismo oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile. N321

2. Sussiste variazione essenziale rispetto al progetto approvato quando si verifica anche una sola delle condizioni seguenti:

a) il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’articolo 74, comma 3;N198

b) l'aumento della superficie utile in misura compresa tra il venti e il trentacinque per cento di quella indicata in progetto; N322

c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;

d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;

e) l'esecuzione di un edificio in posizione diversa da quella indicata in progetto, purché nello stesso lotto, ferme restando le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 80-bis; N323

f) N359

g) l'esecuzione di un intervento edilizio ricadente in una tipologia superiore rispetto a quella assentita, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento di cui al comma 4 dell'articolo 59; N324

h) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti meramente procedurali. N325

2-bis. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superaci accessorie e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative ferme restando le disposizioni dell'articolo 80-bis. N326

2-ter. Tutte le trasformazioni non ricadenti nelle definizioni dei commi 1 e 2 si considerano difformità parziali dal titolo abilitativo. N326

 

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Art. 79 - (Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione)

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico, accertata l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione e comunque la riduzione dell'opera in conformità alle prescrizioni edilizie o urbanistiche e alla concessione ove esistente. N327

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino di cui al comma 1 non risulti possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato dall'ufficio tecnico del Comune. N327

4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della l.r. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio, in relazione alla natura del vincolo, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando i criteri e le modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, o disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a euro 6.000.N44

5. Qualora le violazioni riguardino immobili, non vincolati, compresi nelle zone territoriali di tipo A, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico richiede alle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio apposito parere vincolante circa la riduzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria; se il parere non viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico provvede autonomamente. N327

 

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Art. 80 - (Provvedimenti conseguenti a difformità parziali)

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico, accertata l'esecuzione di trasformazioni in parziale difformità dal titolo abilitativo, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle difformità. N328

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme al titolo abilitativo, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al triplo del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune. N329

3-bis. N94

3-ter. Gli interventi realizzati in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 80-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies, secondo la normativa di settore. N330

3-quater. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 3-ter è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 59-bis. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali previste dalla normativa statale vigente in materia. N330

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-ter, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, con le procedure di cui all'articolo 61, e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 84, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 61, commi 5 e 6, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1. N330

 

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Art. 80-bis - (Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva inferiore ai 100 metri quadrati;

e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva inferiore ai 60 metri quadrati. N331

1-ter. Ai fini del computo della superficie complessiva di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. N331

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, il minore dimensionamento dell'edificio, l'esecuzione dell'edificio in posizione diversa da quella indicata in progetto purché nello stesso lotto di terreno e purché non interferisca con altri limiti e vincoli, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme ubicazione delle aperture esterne e interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. N332

3. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previste.

3-bis. La disciplina di cui al comma 3 si applica limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. N208

4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.N154

4-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l’applicazione degli adempimenti di cui al presente articolo. N155

4-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. N333

 

21683 13046423
Art. 81 - (Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà dello Stato, della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines)

1. Qualora sia accertata da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche l'esecuzione di trasformazioni in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, in immobili di proprietà dello Stato, della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines, il dirigente o il responsabile del procedimento del Comune su cui insiste l'immobile dispone, previa diffida a provvedere entro un congruo termine e sentito l'ente proprietario dell'immobile ove questi sia lo Stato, la Regione o una Unité des Communes valdôtaines, l'eliminazione della trasformazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuare entro novanta giorni. N335

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la riduzione in pristino è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

 

21683 13046424
Art. 82 - (Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera)

1. Il dirigente o il responsabile del procedimento, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a segnalazione certificata di inizio attività in assenza della segnalazione stessa, o in totale difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o della L.R. 56/1983, siti in fasce di rispetto o soggetti a allineamenti imposti, dia luogo a lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di regolamento o causi situazione di pericolo, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle opere abusive. N337

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il dirigente o il responsabile del procedimento irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al triplo del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune. N338

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di trasformazioni soggette a segnalazione certificata di inizio attività edilizia in assenza della segnalazione stessa, o in totale difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del dirigente o dal responsabile del procedimento, di una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo di 516 euro; in caso di segnalazione certificata di inizio attività effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la sanzione medesima è comunque irrogata in un importo compreso fra 516 euro e 5.164 euro, in dipendenza della gravità del fatto. N95

5. Alla mancata segnalazione di avvenuta esecuzione delle varianti in corso d'opera si applicano le sole sanzioni pecuniarie di cui al comma 4, anche nel caso in cui la variante incida su opere dotate di permesso di costruire. N339

5-bis. Ove l'intervento sia già realizzato e risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della segnalazione al Comune e abbia ottenuto i necessari assensi comunque denominati, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono presentare a posteriori una SCIA a sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore venale dell'immobile. N340

 

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Art. 83 - (Annullamento della concessione)

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 produce gli effetti della concessione in sanatoria.

 

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Art. 84 - (Sanatoria)

1. Ai fini della sanatoria delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della sanatoria delle parti comuni dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

2. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini di ripristino e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario, dotato di idoneo titolo, può richiedere il titolo abilitativo in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché agli strumenti attuativi del PRG e non contrasta con le norme dei piani medesimi vigenti, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di titolo abilitativo in sanatoria.

3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria segue il procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 60-bis.

4. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'istanza si intende rigettata.

5. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dal dirigente o dal responsabile del procedimento, sanzione che si aggiunge al contributo per il rilascio del titolo ove dovuto; la sanzione è di importo pari al i contributo anzidetto, con il minimo di 516 euro.

6. La sanzione è calcolata con riferimento alla parte di intervento difforme dal titolo abilitativo.

7. Nei casi in cui non sia determinabile il contributo per il rilascio del titolo abilitativo, la sanzione è irrogata in un importo compreso fra 516 euro e 5.164 euro, in dipendenza della gravità del fatto.

 

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Art. 84-bis - (Sanatoria in caso di difformità parziali e di variazioni essenziali)

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini di ripristino e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può ottenere il permesso di costruire o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda o della segnalazione di sanatoria, fatti salvi i requisiti di cui al comma 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 78, comma 2.

2. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è condizionato alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi che non interferiscono con entità immobiliari tra loro dipendenti da un punto di vista impiantistico, strutturale e giuridico, qualora necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, le misure necessarie sono individuate ai sensi dell'articolo 61, commi 5 e 6, e costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 59-bis, comma 2, secondo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione di cui all'articolo 59-bis, comma 2, secondo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali previste dalla normativa statale vigente in materia.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, se dovuta, il dirigente o il responsabile del procedimento richiede, all'autorità competente alla gestione del vincolo, apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al precedente periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il responsabile del procedimento provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quello determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 66, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e in caso di variazioni essenziali. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa; in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente 0 il responsabile del procedimento si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di trenta giorni. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l'efficacia della SCIA e 1 termini del procedimento di sanatoria sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine può essere interrotto per una sola volta qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle integrazioni. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del procedimento applicano le sanzioni previste dal presente titolo.

 

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Art. 85 - (Lottizzazione abusiva)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni a scopo edificatorio.

2. Nel caso in cui il Sindaco accerti l'attività di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di PUD o di altri equipollenti piani, programmi, intese o concertazioni, ne dispone la sospensione con ordinanza notificata ai proprietari delle aree e agli altri soggetti responsabili.

3. Trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, le aree lottizzate sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, mediante ordinanza del Sindaco, alla demolizione delle opere eventualmente eseguite.

4. Qualora una lottizzazione sia iniziata prima dell'approvazione del relativo PUD od altro atto equipollente, ma sia comunque conforme al PRG vigente al momento di presentazione della domanda di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o concertazione, gli interessati possono conseguirne l'approvazione in sanatoria previa stipulazione di una convenzione col Comune che preveda:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere infrastrutturali, sia puntuali, sia a rete, in base alle indicazioni e alle prescrizioni del PRG;

b) la quantificazione e l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di cui alla lett. a) anche mediante l'esecuzione diretta delle opere stesse;

c) i termini, non superiori a dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o concertazione, entro i quali devono essere ultimate le opere anzidette;

d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5. Al Comune deve essere, comunque, corrisposta, a titolo di sanzione pecuniaria, una somma pari alla maggior somma tra quella complessivamente dovuta per contributi per il rilascio delle concessioni e quella pari agli oneri di cui al comma 4, lett. b). La convenzione è approvata con deliberazione del Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del PUD, o dell'equipollente programma, intesa o concertazione.

 

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Art. 86 - (Soggetti responsabili)

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini del presente Titolo, della conformità delle trasformazioni alla disciplina urbanistica, ivi comprese le previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, al titolo abilitativo edilizio e alle modalità esecutive prescritte; essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di riduzione in pristino, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, N85 fornendo al Comune contemporanea motivata comunicazione della violazione stessa; nei casi di totale difformità dalla concessione, o di variazioni essenziali, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione predetta; in caso contrario, il Comune segnala al consiglio del competente ordine o collegio professionale la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

 

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Art. 87 - (Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi)

1. In tutti i casi in cui la riduzione in pristino deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale; i relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

2. N93

3. In caso di inerzia comunale in ordine agli obblighi di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni di cui al presente Titolo, che si protragga per più di tre mesi dal momento in cui avrebbero dovuto essere compiuti gli atti del caso, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta; questi adotta i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla nomina; le spese per l'attività del commissario sono a carico del Comune.

 

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TITOLO IX - POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO
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Art. 88 - (Poteri di deroga)

1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

3. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione. N130

4. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

 

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Art. 88-bis - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone territoriali di tipo A, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti in assenza di strumento attuativo nei limiti stabiliti dall’articolo 52, comma 2.

1-bis. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza legittimamente acquisiti, anche in deroga ai limiti relativi alla superficie utile ammessa dal PRG. N343

1-ter. La deroga delle distanze di cui al comma 1-bis si applica anche agli interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18). N343

 

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Art. 89 - (Annullamento di provvedimenti comunali)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni o gli altri provvedimenti comunali in materia di urbanistica e di edilizia non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP, a norme e prescrizioni di regolamenti, di strumenti urbanistici e di altri atti equipollenti, quali programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG, possono essere annullati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all'amministrazione comunale, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento riguardanti atti che autorizzano opere, l'assessore regionale competente in materia di urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori; il provvedimento è comunicato all'amministrazione comunale; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il decreto di annullamento.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo comunale.

 

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TITOLO X - NORME FINALI
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Art. 90 - (Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila)

 

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Art. 90-bis - (Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia. Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d’uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

Tali disposizioni si applicano anche:

a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;

b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia N85 con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia N85 deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato. N67

2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall’articolo 14 della l.r. 11/1996, ivi compresi quelli ricadenti all’interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all’efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Gli esercizi di affittacamere oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d’uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984. Gli ampliamenti degli esercizi di affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresì essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006. Tali disposizioni si applicano anche:

a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;

b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia N85 con espressa destinazione ad azienda alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia N85 deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato. N52

2-bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche mediante più interventi purché l’ampliamento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010 calcolato al netto degli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta));

c) commi 1 e 2 nel testo modificato dall’articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

d) articolo 1, comma 2, della l.r. 24/2009, nel testo antecedente la modificazione recata dall’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali). N69

2-ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dei commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettere a), b), c) e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo modificato dall’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della l.r. 19/2010. N70

2-quater. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della l.r. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023. N211

3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull’immobile oggetto d’intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull’immobile oggetto d’intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilità delle opere relative all’incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario. N212

4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall’articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall’articolo 59, comma 1, lettere a) e c) fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A.N50

5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d’intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.

6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

 

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Art. 90-ter - (Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)

1. Nelle aziende alberghiere di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, negli esercizi di affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della l.r. 11/1996, e nei complessi ricettivi all’aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio. N61

1-bis. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della l.r. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023. N213

1-ter. Per gli alberghi, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, e per gli esercizi di affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della l.r. 11/1996, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non può superare il 50 per cento della superficie utile agibile dell’albergo o dell’affittacamere. Per le residenze turistico-alberghiere, come definite dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non può superare il 40 per cento della superficie utile agibile della residenza turistico-alberghiera. N214

2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, la proprietà del centro benessere non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'immobile interessato. Il vincolo di non frazionabilità è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori. N64

2-bis. Alle superfici e ai relativi volumi da destinare a centro benessere realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull’immobile oggetto d’intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull’immobile oggetto d’intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilità delle opere relative all’incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario. N215

2-ter. Le superfici e i volumi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati esclusivamente alle attività consentite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e per le durate di cui al comma 2-bis. N216

3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall’articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall’articolo 59, comma 1, lettere a) e c), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996 e della disciplina dei complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A. Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all’aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all’intero complesso ricettivo. N51

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

 

21683 13046439
Art. 90-quater - (Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive extralberghiere)

1. È consentita la realizzazione di ostelli per la gioventù, di posti tappa escursionistici (dortoirs) nonché di case e appartamenti per vacanze, di cui rispettivamente ai capi III, V e VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti. N112

2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in ostelli per la gioventù, posti tappa escursionistici (dortoirs) o case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Comune costituisce modifica non costituente variante al PRG. N132

3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

 

21683 13046440
Art. 90-quinquies -(Monitoraggio degli interventi di ampliamento)

1. Gli interventi previsti dagli articoli 90-bis, commi 1 e 2, e 90ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare informatizzata di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), secondo le modalità stabilite per gli interventi effettuati ai sensi di tale legge.

 

21683 13046441
Art. 90-sexies - (Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata)

1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7-bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

 

21683 13046442
Art. 90-septies - (Albergo diffuso)

1. La realizzazione di camere o unità abitative per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della L.R. 33/1984, è consentita esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.

 

21683 13046443
Art. 91 - (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità)

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG “o i progetti, qualora non richiedano la preliminare predisposizione di uno strumento attuativo. L’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dell’eventuale strumento attuativo. N45

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli una sola volta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lett. g), prima della scadenza del vincolo stesso, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. N176

 

21683 13046444
Art. 92 - (Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti)

1. Possono essere sanate, se conformi alle norme di legge e dei piani vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e, nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, le opere realizzate su aree già soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, in base a concessioni o autorizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate.

 

21683 13046445
Art. 93 - (Pubblicità stradale)

1. Restano ferme le norme di legge regionale in tema di limitazione e disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

 

21683 13046446
Art. 94 - (Servitù militari)

1. Sono fatte salve le servitù concernenti le esigenze di difesa nazionale ai sensi delle leggi recanti norme in tema di servitù militari.

 

21683 13046447
Art. 95 - (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)

1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.

2. Nell’effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d’uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l’attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all’altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza. N165

2-bis. Nell’effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d’uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l’attuale situazione di fatto dei locali non utilizzati a scopo abitativo limitatamente all’altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima dei vani. N73

3. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2-bis, nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

3) nei fabbricati esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano;N65

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento. N72

3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 3, nell'effettuazione di interventi sino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della ristrutturazione comportante opere di totale demolizione e ricostruzione, su fabbricati esterni alle zone di tipo A, nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, ai fini della certificazione delle condizioni per l'ottenimento dell'agibilità e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, si applicano i limiti seguenti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 non possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/16 della superficie di pavimento;

c-bis) alloggio monostanza esistente alla data del 24 maggio 2024, con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 20 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 28 metri quadrati, per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A; N344

c-ter) alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 28 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 38 metri quadrati per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989. Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A. N344 N182

3-ter. Per i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del D.Lgs. n. 42/2004 o classificati monumento e documento dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis è ammessa, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, la deroga ai limiti di cui ai commi 3 e 3-bis. Per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis, trova applicazione quanto previsto dal comma 3.N116

4. In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi 1 e 3 devono essere intese come riferite all'altezza media dei locali abitabili.

5. N134

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

7. N224

 

21683 13046448
Art. 95-bis - (Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni territoriali)

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), la Regione e i Comuni assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei dati e delle informazioni, in formato digitale, derivanti dall’applicazione dei titoli II, III, IV e V.

2. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, rendono disponibili tramite il sito istituzionale i dati e le informazioni di cui al comma 1 in proprio possesso, secondo i livelli di protezione previsti dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, disciplina le modalità di trasmissione in formato digitale dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.

 

21683 13046449
Art. 96 - (Modificazioni)

1. N225

2. N48

3. N49

4. La lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 18/1994 è sostituita dalla seguente:

"a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;".

5. Dopo la lett. g) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 18/1994 è aggiunta la seguente:

"gbis) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali.".

6. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

"3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento."

 

21683 13046450
Art. 97 - (Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica)

1. Solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in materia edilizia e urbanistica.

 

21683 13046451
Art. 98 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta);

b) 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan);

c) 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione);

d) 16 marzo 1976, n. 12 (Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Unités des Communes valdôtaines, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali);N190

e) 16 maggio 1977, n. 33 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11);

f) 4 aprile 1978, n. 6 (Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan);

g) 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale);

h) 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica);

i) 31 maggio 1979, n. 32 (Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta);

l) 30 ottobre 1979, n. 63 (Ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila in comune di Gressan);

m) 7 dicembre 1979, n. 74 (Provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli);

n) 16 gennaio 1980, n. 1 (Sostituzione della tabella di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 63, recante ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in comune di Gressan);

o) 6 giugno 1980, n. 25 (Disciplina integrativa alle attuali disposizioni statali per l'altezza minima e le condizioni igienico-sanitarie dei locali uso di abitazione);

p) 9 giugno 1981, n. 32 (Ulteriori modificazioni della L.R. 15 giugno 1978, n. 14: norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e modificazioni dell'articolo 3 della L.R. 22 luglio 1980, n. 34: disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto);

q) 24 agosto 1982, n. 50 (Ulteriori modificazioni della L.R. 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in Comune di Gressan);

r) 1 aprile 1987, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, concernente "norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive modificazioni);

s) 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta);

t) 18 maggio 1993, n. 34 (Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));

u) 7 aprile 1994, n. 9 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));

v) 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica: legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta); legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale); legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica); legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali));

z) 2 dicembre 1994, n. 73 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione));

aa) 2 settembre 1996, n. 32 (Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta). Norme di coordinamento e in materia di autorizzazione paesistica).

2. N53

3. Il comma primo dell'art. 8 l.r. 56/1983 è abrogato.

4. L'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità Montane) è abrogato.

5. Sono comunque abrogate le disposizioni che contrastano con le norme della presente legge.

 

21683 13046452
Art. 99 - (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza della circolazione, nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali, si devono osservare le seguenti distanze minime:

a) all'interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;

b) nelle altri parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.

2. Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili; fino all'approvazione del provvedimento di cui all'art. 39 la distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurare dall'asse delle strade stesse.

3. Nelle zone territoriali di tipo E dei PRG possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista dal comma 1, lettera a):

a) i fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e);

b) i fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale. N166

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 3, il titolo abilitativo può essere rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale interessato che attesti la necessità di realizzare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 1, lettera a), e, nel caso dei fabbricati di cui al comma 3, lettera b), la finalità di interesse generale e sociale. N71

 

21683 13046453
Art. 100 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

 

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