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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 18/08/1986, n. 35
L. R. Friuli Venezia Giulia 18/08/1986, n. 35
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- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 04/08/2014, n. 15
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- Sent. Corte Cost. 11/12/2013, n. 300
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 19/05/2011, n. 6
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- L.R. 21/07/2006, n. 12
- L.R. 18/08/2005, n. 25
- L.R. 30/04/2003, n. 12
- L.R. 15/05/2002, n. 13
- L.R. 20/05/1997, n. 21
- L.R. 28/06/1994, n. 10
- L.R. 27/08/1992, n. 25
- L.R. 02/04/1991, n. 13
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività di estrazione e coltivazione delle sostanze minerarie previste dall’articolo 2, categoria seconda, del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le cave cosiddette “di prestito”. 1-bis. Per attività di cava si intende l’attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell’area autorizzata. N16 |
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Art. 2 - Processo autorizzativo1. L’apertura, l’ampliamento di cave e l’esercizio dell’attività di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell’Assessore regionale all’industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell’intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco. 1-bis. Con regolament |
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TITOLO II - PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE |
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Art. 3 - (Piano regionale delle attività estrattive-PRAE) |
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Art. 4 - Elementi del P.R.A.E. |
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Art. 6 - Vigenza e modifiche del P.R.A.E. |
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Art. 6-bis - Sezioni del P.R.A.E. |
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Art. 8 - Norme di salvaguardia |
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Art. 9 - Disposizioni transitorie1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del PRAE, è fatta salva nel territorio regionale la facoltà del rilascio di autorizzazioni, sempreché non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per: a) l’ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l’area escavabile nel periodo autorizzato; |
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Art. 9-bis - Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell’articolo 9 sono ritenute non sostanziali: a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano: |
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TITOLO III - PROCESSO AUTORIZZATIVO PER L’APERTURA, L’AMPLIAMENTO E L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI |
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Art. 11 - Istanze di autorizzazione1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati. N31 1-bis. Ai fini dell’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000. N32 |
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Art. 12 - Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comportanti riduzione della superficie forestale1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico, o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) corografia della zona interessata dall’intervento; b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell’intervento; |
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Art. 12-bis - Attività in ambito di tutela |
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Art. 12-ter - Garanzia finanziaria1. L’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall’autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell’area oggetto dell’attività. 2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è determinata nel provvedimento di autorizzazione all’attivi |
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Art. 13 - (Convenzione con il Comune) |
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Art. 18 - Attività estrattive in esercizio |
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Art. 18-bis - Inoltro stato di fatto |
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Art. 18-ter1. Nelle more dell’emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto |
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TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO |
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Art. 20 - Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo; N8 a-bis) pari alla metà de |
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