Articolo abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 19/05/2011, n. 6, così recitava:

“Art. 18 - Attività estrattive in esercizio

Le attività estrattive già in esercizio e regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, alla data di entrata in vigore della presente legge continuano, a tutti gli effetti, ad essere esercitate senza necessità di nuovo processo autorizzativo ai sensi del precedente articolo 2, purché sia in atto il piano di ripristino e non siano state commesse infrazioni ai sensi della surrichiamata legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.”

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