N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 19/05/2011, n. 6, così recitava:

“Art. 6 - Vigenza e modifiche del P.R.A.E.

Il Piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di integrarlo o di migliorarlo. Il Piano viene sottoposto a verifica entro la scadenza del periodo di riferimento dei fabbisogni ai quali il Piano è dimensionato.

La procedura di modifica del P.R.A.E. è quella prevista per l'approvazione del Piano stesso, limitando l'intervento procedurale degli Enti locali a quelli direttamente interessati dalle modifiche.

L'apertura di nuove cave al di fuori dei bacini estrattivi previsti dal P.R.A.E. vigente, nel corso della procedura di modifica del P.R.A.E. stesso, potrà essere autorizzata previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito di parere favorevole dei Comuni interessati alla procedura di modifica del P.R.A.E. medesimo.”

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