Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 16, della L.R. 15/05/2002, n. 13; modificato dall’art. 3, comma 25, della L.R. 29/12/2010, n. 22; dall’art. 3, comma 3, della L.R. 04/08/2014, n. 15 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 9, della L.R. 29/12/2015, n. 33, così recitava:

“Art. 20-bis (Destinazione delle somme introitate per sanzioni) — 1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 18-bis, 19 e 20 sono destinate alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive nonché alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.”

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