N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, della L.R. 02/04/1991, n. 13 e, successivamente, abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 19/05/2011, n. 6, così recitava:

“Art. 12-bis - Attività in ambito di tutela

1. Qualora gli interventi estrattivi oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge ricadano nell'ambito applicativo della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, gli stessi sono sottoposti al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatorio e vincolante e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui alla presente legge che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36.

3. L'autorizzazione assessoriale di cui al comma 2 va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431.”

Dalla redazione