Articolo abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 19/05/2011, n. 6, così recitava:

“Art. 8 - Norme di salvaguardia

A far tempo dalla data di adozione del progetto del P.R.A.E. e sino alla data di adozione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente prevista dal precedente art. 7, nelle zone individuate come D4 dal P.R.A.E., non possono essere consentite attività diverse da quelle previste dall'articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale per la zona omogenea D4, eccezione fatta per le attività in atto alla data di entrata in vigore della presente legge”

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