Articolo aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.R. 27/08/1992, n. 25 e, successivamente, abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 19/05/2011, n. 6, così recitava:

“1. Con i contenuti e la procedura di cui ai precedenti articoli il piano può venir predisposto, adottato ed approvato anche per sezioni.

2. Possono formare oggetto di singola sezione del P.R.A.E. Le attività estrattive relative ai seguenti materiali:

a) argilla per laterizi;

b) pietre ornamentali;

c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;

d) sabbia e ghiaia.”

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