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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 23/10/2023, n. 9
L. R. Sardegna 23/10/2023, n. 9
L. R. Sardegna 23/10/2023, n. 9
L. R. Sardegna 23/10/2023, n. 9
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/09/2024, n. 13
- Sent. Corte Cost. 26/07/2024, n. 151
- Sent. Corte Cost. 23/07/2024, n. 142
- Sent. Corte Cost. 05/07/2024, n. 124
- L.R. 05/02/2024, n. 3
- L.R. 19/12/2023, n. 17
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura e pesca |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Assegnazione di comprensori irrigui ai consorzi di bonifica1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale |
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Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia finanziaria e di trattamento economico dei membri del consiglio, dei delegati e dei presidenti dei consorzi di bonifica1. Nella legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994, in materia di usi civici, impianti di energie rinnovabili e istituzione di un tavolo tecnico1. Alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo il comma 5-bis dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: |
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Art. 14 - Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018 in materia di guida professionale di pesca1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca) è aggiunto il seguente: |
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CAPO III - Disposizioni in materia di sport, cinema, editoria, spettacolo, beni culturali e istruzione |
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Art. 19 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di Consorzio per la pubblica lettura "Satta" e Consorzio per la promozione degli studi universitari1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il ril |
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Art. 28 - Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018 in materia di certificazione linguistica1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2018 |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali |
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di procedure di selezione, funzioni dell'ARES, liquidazione dell'ATS e disposizioni varie1. Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 3: 1) le lettere a) e b) del comma 3 sono così sostituite: "a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordina |
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Art. 35 - Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2022 in materia di individuazione di termini di conclusione dei procedimenti1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 202 |
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Art. 39 - Art. 56 - Omissis
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Art. 57 - Norme per l'accreditamento dei centri riabilitativi1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei dati epidemiologici della popolazione su base multifattoriale e multidisciplinare e di eventuali nuovi conseguenti requisiti di qualità strutturali, tecnologici ed organizzativi, per l'accreditamento dei Centri riabilitativi operanti in Sardegna che erogano prestazi |
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Art. 58 - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2018 in materia di tumulazioni in luoghi diversi e di sanzioni1. Alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia fu |
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Art. 59 - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1994 in materia di contributi per la prevenzione del randagismo1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 199 |
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Art. 60 - Art. 63 - Omissis
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Art. 64 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento1. Le risorse stanziate nelle singole annualità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2022, possono essere utilizzate per coprire anche gli eventuali fabbisogni relativi all'annualità precedente. 2. Le economie maturate dai comuni nelle singole annualità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2022, possono essere utilizzate, previa autorizzazione della Direzione generale competente in mater |
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Art. 65 - Omissis
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Art. 66 - Disposizioni finanziarie in materia di diritti sociali, politiche sociali e famiglia1. Nella legge regionale n. 1 del 2023 sono introdotte le seguenti modifiche: |
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Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1995 in materia di alienazione di immobili regionali per attività di valenza sociale e assistenziale1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è aggiunto il seguente: "2-bis 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, allo scopo di sostenere e valorizzare le attività di rilevanza sociale, la Regione è autorizzata ad alienare ad un prezzo pari al 15 per cento del valore dell'Osservatorio del |
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CAPO V - Disposizioni in materia ambientale |
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Art. 69 - Art. 72 - Omissis
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Art. 74 - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2022 in materia di termini di trasmissione della dichiarazione dello stato di calamità naturale |
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Art. 75 - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di bonifiche ambientali di competenza degli enti locali1. Il comma 6 dell'articolo 59 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli articoli 242 e 249 del decreto legislativo |
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Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - Rete regionale dei centri di recupero e soccorso della fauna marina1. Al fine di garantire il coordinamento fra le diverse strutture impegnate nella tutela della fauna marina è istituita la Rete regionale dei centri d |
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Art. 78 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 in materia di estensione territoriale del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu1. Nella legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostit |
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in adeguamento alla normativa nazionale1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: "1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: MAMMIFERI Lepre sarda (Lepus capensis) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) Volpe (Vulpes vulpes) Cinghiale (Sus scrofa) UCCELLI Stanziali |
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Art. 81 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di pianificazione di protezione civile1. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Pianificazione di protezione civile) 1. La pianificazione di protezione civile nella Regione si articola nei seguenti livelli territoriali: a) regionale; b) provinciale; c) ambito territoriale e organizzativo ottimale; d) comunale. 2. Il piano regionale: a) assicura |
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Art. 82 - Disposizioni varie in materia di protezione civile1. È istituita la "Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio" con la finalità di garantire la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile. 2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, s |
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Art. 83 - Assegnazione delle risorse regionali per interventi di protezione civile1. Le risorse autorizzate dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile), e dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 30 del 2020 |
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Art. 84 - Incremento del fondo per i danni provocati dagli incendi e modifica del trasferimento delle funzioni dell'ARPAS1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 quale ulteriore dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 17 del 2021, e successive modifiche ed integrazioni (missione 11 - programma 02 - titolo 1). 2. La lettera a) del comm |
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Art. 85 - Interventi straordinari per fronteggiare gli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa straordinaria di euro 5.000.000 per la concessione di un contributo in favore delle autonomie locali, dei |
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Art. 86 - Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale promuove e aggiorna studi, ricerche, monitoraggio e analisi sulle cause recenti e sugli autori degli in |
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Art. 87 - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di compiti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale |
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Art. 88 - Omissis
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CAPO VI - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 89 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964 in materia di provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione1. Nella legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 (Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione) sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) la rubrica della legge è sostituita dalla seguente: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione"; b) l'articolo 1 è così sostituito: "Art. 1 (Anticipazione delle spese notarili) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio. 2. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio naziona |
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Art. 90 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di programmazione regionale delle opere pubbliche e di unità tecnica regionale1. Alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 4: 1) la rubrica "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita: "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale"; 2) il comma 3 è così sostituito: "3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'arti |
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Art. 91 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2007 in materia di bacini di accumulo di competenza regionale1. All'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2018" sono sostituite dalle parole: "entro il termine p |
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Art. 92 - Omissis
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Art. 93 - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016 in materia di poteri della Regione nell'ambito dell'edilizia sociale1. Alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l'articolo 2 è così sostituito: "Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Giunta regionale, in conformità alle linee di intervento e agli obbiettivi strategici adottati dal Consiglio regionale, approva il piano triennale e il piano an |
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Art. 94 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2000 in materia di utilizzo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 lugli |
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Art. 95 - Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei terri |
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Art. 96 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 43 del 1989 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici1. Nella legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4: 1) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente: "b-bis) la Convocazione, nelle modalità previste dalla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, di tutti gli enti deputati al rilascio di autorizzazioni in materia di urbanistica, sicurezza, salute e ambiente, entro ci |
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Art. 97 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2021. Proroga del termine per la regolarizzazione dei rapporti locativi1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 20 |
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CAPO VII - Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale |
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Art. 98 - Omissis
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Art. 99 - Disposizioni in materia di sostegno all'occupazione e politiche per il lavoro1. Gli interventi in favore dei lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionali, individuati attraverso specifici accordi con le parti sociali possono essere attuati, qualora non già previsto dalle norme vigenti, mediante il coinvolgimento degli enti locali anche in forma associata, degli enti regionali, delle aziende del Sistema sanitario regionale, dei consorzi industriali provinciali, dei consorzi di bonifica, dei tribunali e degli enti pubblici statali. 2. Le disposizioni di cui a |
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Art. 100 - Art. 102 - Omissis
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di organizzazione della regione e personale |
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Art. 103 - Art. 104 - Omissis
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Art. 105 - Adeguamento della dotazione organica degli enti pubblici economici regionali1. L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (ARE |
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Art. 106 - Disposizioni in materia di personale della protezione civile1. Il personale in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è r |
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Art. 107 - Inquadramento di personale in avvalimento presso l'Amministrazione regionale1. Al fine di consentire la continuità gestionale e di non disperdere le competenze acquisite, il personale dipendente degli enti e delle agenzie del sistema Regione in avvalimento, da almeno cinque anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, può essere inquadrato nell'Amministrazione regionale, mediante cessione del contratto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel fondo per il reclu |
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Art. 108 - Omissis
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Art. 109 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 in materia di assunzione di personale FoReSTAS1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale d |
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Art. 110 - Art. 111 - Omissis
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Art. 112 - Disposizioni in materia di personale EGAS1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istitu |
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Art. 113 - Art. 114 - Omissis
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CAPO IX - Omissis
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CAPO X - Disposizioni in materia di assetto territoriale della regione e disposizioni varie |
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Art. 120 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2021 in materia di misure di assetto territoriale1. Nella legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) le parole "Provincia del Nord-Est Sardegna", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna"; b) nel comma 1 dell'articolo 1: 1) dopo le parole "lettera b)" sono inserite le parole: "e all'articolo 43"; 2) dopo le parole "articoli 5 e 114" sono inserite le parole: "e 116"; c) nel comma 1 dell'articolo 2: 1) le parole "Dalla data di entrata in vigore della" sono sostituite dalle parole: "Con la"; 2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) è confermata la circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano."; d) nell'articolo 5: 1) nella rubrica, dopo le parole "Provincia di Nuoro", sono inserite le parole: "e conferma della circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano"; 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis) la Provincia di Oristano, avente Capoluogo di provincia Oristano, si compone dei seguenti Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, |
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Art. 121 - Vendita dei fabbricati ad uso diverso da abitazione di proprietà dell'Amministrazione regionale1. In caso di vendita fabbricati ad uso diverso da abitazione di proprietà dell'Amministrazione regionale oggetto di locazione, l'Amministrazione deve verificare se il conduttore o concessionario del bene abbia effettuato, a sue spese, interventi di manutenzione straordinaria nel corso dei venti anni precedenti l'avvio del procedimento di alienazione. 2. In caso positivo, il conduttore trasmette le relative fatture quietanzate e univocamente riferibi |
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Art. 122 - Copertura oneri di perequazione per gli enti locali concessionari della distribuzione elettrica1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge r |
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CAPO XI - Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica |
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Art. 123 - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto. 2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi. 3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell'ape |
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Art. 124 - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra1. Ai fini del presente articolo si definiscono: a) seminterrati: i piani siti alla base dell'edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali; b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta; |
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Art. 125 - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, è sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell'edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all'organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico. |
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Art. 126 - Interventi nelle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive1. Ai fini dell'allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente e |
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Art. 127 - Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi1. Nelle more dell'approvazione di un'organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in |
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Art. 128 - Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi: a) N18 negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di [condono o] accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto; b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell'ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura; |
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Art. 129 - Procedure1. Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall'articolo 29, comma 4, della medesima |
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Art. 130 - Modifica dell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione1. All'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono a |
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Art. 131 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento1. Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) N19 al comma 1 dell'articolo 15: 1) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: |
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Art. 132 - Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti: "1-bis. I comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonché il rafforzamento e la diversificazione dell'offerta turistica. A tal fine la capacità massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, può essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi: a) p |
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Art. 133 - Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì1. Al fine del riordino e della valorizzazione degli immobili della borgata dei pescatori di Marceddì, oggetto a partire dagli anni 1950-1970 di edili |
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Art. 134 - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili1. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici dell |
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Art. 135 - Omissis
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CAPO XII - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 136 - Omissis
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Art. 137 - Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nel territorio regionale1. La Regione autorizza la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo anche nelle zone territoriali omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, qualora le attrezzature di supporto di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto siano realizzate con strutture di facile smontaggio o rimozione e non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente e siano contenute nell'indice fondiario di 0,10 mc/mq. |
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Art. 138 - Art. 140 - Omissis
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CAPO XIII - Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato |
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Art. 141 - Art. 142 - Omissis
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Art. 143 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di strutture ricettive e di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio1. Alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 16: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere"; 2) il comma 1 è così sostituito: "1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispett |
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Art. 144 - Omissis
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Art. 145 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 in materia di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica1. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nel comma 3 le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento"; |
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Art. 146 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2006 in materia di commercio al dettaglio su aree private e sanzioni1. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nel comma 9 dell'articolo 3: 1) il periodo "Tale divieto non opera per la vendita di" è sostituito dal seguente: "Tale divieto non opera per la vendita dei seguenti prodotti con relativi complementi e accessori"; 2) nella lettera a) dopo la p |
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Art. 147 - Omissis
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CAPO XIV - Disposizioni in materia di promozione della ricerca scientifica e personale di enti di ricerca |
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Art. 148 - Art. 150 - Omissis
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CAPO XV - Disposizioni in materia di industria |
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Art. 151 - Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2020 in materia di utilizzo di lavoratori presso IGEA Spa1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2020, sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 152 - Disposizioni per l'utilizzo produttivo del patrimonio immobiliare di IGEA Spa1. I beni immobili di proprietà di IGEA Spa connessi ad attività industriali cessate, non strumentali e non più funzionali all'attività produttiva, sono di norma alienati. 2. I beni immobili di cui al comma 1 possono essere oggetto di cessione della proprietà o di altro diritto reale, a titolo gratuito o a prezzo simbolico, agli enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicati, all'Amministrazione regionale e agli enti del sistema Regione o, qual |
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Art. 153 - Omissis
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CAPO XVI - Disposizioni varie e di carattere finanziario |
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Art. 154 - Acquisto di crediti fiscali da utilizzare in compensazione |
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Art. 155 - Omissis
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Art. 157 - Art. 160 - Omissis
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CAPO XVII - Disposizioni finali |
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Art. 161 - Omissis
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Art. 162 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). |
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Allegato 2 - Allegato 5 - Omissis
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20/12/2024
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