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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 18/05/1994, n. 21
L. R. Sardegna 18/05/1994, n. 21
Testo coordinato ocn le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 25/11/2014, n. 24
- L.R. 01/08/1996, n. 35
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «legge quadro in materia di animali di affezione e pr |
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Art. 1-bis - Informazione e educazione zoofila1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nell |
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Art. 2 - Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti: a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al dec |
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Art. 3 - Competenze dei Comuni1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della pr |
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Art. 4 - Istituzione dell'anagrafe canina1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale. 2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, devono iscrivere gli ani |
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Art. 5 - Codice di riconoscimento1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve conten |
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Art. 6 - Programma di prevenzione del randagismo1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate. |
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Art. 7 - Convenzioni per strutture di ricovero1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto: a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organ |
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Art. 8 - Requisiti delle strutture di ricovero1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di comm |
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Art. 9 - Controllo del randagismo1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. 2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di ani randagi. |
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Art. 10 - Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di p |
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Art. 11 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della |
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Art. 12 - Abbandono e custodia degli animali1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza od i domicilio è punito con la sanzione amministrativa del |
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Art. 13 - Controllo delle nascite1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al |
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Art. 14 - Protezione dei gatti in libertà1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat». |
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Art. 15 - Tutela dell'integrità fisica degli animali1. Il compimento di atti crudeli su animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 1.000.000. 2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale |
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Art. 16 - Modalità di custodia degli animali1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi. |
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Art. 17 - Modalità del trasporto degli animali1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esc |
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Art. 18 - Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna U.S.L.: |
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Art. 19 - Guardie zoofile1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardi |
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Art. 20 - Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenz |
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Art. 21 - Promozione educativa1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al r |
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Art. 22 - Limiti di applicazione1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per serviz |
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Art. 23 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive |
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Art. 24 - Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in Lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in Lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a Lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 |
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